Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2637 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2157-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CIMA ZONCOLAN HOTEL & RESORT SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA

CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato RENATO FUSCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 247/2015 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata 18/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 247/09/15 del 21 maggio 2015, pubblicata il 18 giugno 2015, in riforma della appellata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Udine n. 317/1/14, ha accolto i ricorsi proposti dalla società Cima Zoncolan Hotel & Resort s.r.l. avverso gli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro, computata al tasso dell’8% e applicata in relazione a sei scritture private autenticate, in data (OMISSIS) e (OMISSIS), di acquisto di alcuni terreni fabbricabili, in dipendenza della revoca della tariffa agevolata all’1%, prevista per il trasferimento degli immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti alla attuazione di programmi di edilizia residenziale comunque denominati.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 18 gennaio 2016, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – La contribuente ha resistito mediante controricorso del 25 febbraio 2016.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la riforma della sentenza appellata, osservando: la Commissione tributaria provinciale ha dato una interpretazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 nell’art. 1 della Tariffa – Parte Prima, allegata, “rigida” e “non conforme allo spirito” della legge, trascurando di collegare la disposizione colla normativa regionale e col piano attuativo comunale (P.A.C.) di (OMISSIS); i terreni trasferiti sono compresi nella terza area, destinata dallo strumento urbanistico “a uso residenziale turistico per recupero degli stavoli esistenti e la realizzazione di case vacanza”; il comune di (OMISSIS) ha confermato nel certificato di destinazione urbanistica che “tra le destinazioni di uso per i terreni inclusi nella area in questione ben potevano trovare posto anche “residenze turistiche” e “case e appartamenti per vacanze””; la L.R. 16 gennaio 2002, n. 2, art. 85, stabilisce che l’utilizzazione turistica degli immobili in parola non comporta mutamento della relativa destinazione di uso e che, peraltro, possono essere anche utilizzati in via esclusiva dai proprietari o dai loro aventi causa; in conclusione tali fabbricati devono considerarsi residenziali ancorchè suscettibili di “sfruttamento turistico”; gli indici per la determinazione degli oneri di urbanizzazione stabiliti nella convenzione stipulata tra la società contribuente e il Comune di (OMISSIS) corrispondono a quelli previsti per la aree con destinazione di uso residenziale.

Soggiunge, infine, la Commissione tributaria regionale che è da respingere l’ipotesi – sottesa dall’avviso di liquidazione – della “realizzazione di un albergo diffuso, forse collegato al rifugio (OMISSIS)”, anzichè “di un complesso di stavoli e chalet avente natura di edilizia residenziale”.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, della Tariffa allegata, e in relazione alla L.R. Friuli Venia Giulia 16 gennaio 2002, n. 2, art. 85.

La ricorrente deduce: per effetto della novella di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 25, l’applicazione della tariffa agevolata all’1% è stata circoscritta ai trasferimenti degli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti alla attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati; mentre sono esclusi dalla agevolazione gli immobili inclusi nei piani destinati alla realizzazione di insediamenti commerciali, industriali, produttivi e artigianali; perchè una area si possa definire “destinata all’edilizia residenziale” occorre la (previsione della) prevalenza di fabbricati per civile abitazione, rispetto alle altre tipologie; tale circostanza è pacificamente esclusa nel caso in esame nel quale si tratta di area a destinazione “turistico – ricettiva” sede di un complesso di “attrattive” atte a soddisfare gli interessi e le esigenze della “domanda turistica”; la Commissione tributaria regionale è incorsa nella falsa applicazione della Disp. contenuta nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa – Parte Prima, allegata, avendo riconosciuto la agevolazione, a dispetto della destinazione turistico/ricettiva – e non di edilizia residenziale – della zona urbanistica, sulla base della mera considerazione che gli immobili erigendi avrebbero potuto soddisfare esigenze abitative; laddove è irrilevante la destinazione dello specifico immobile; ciò che conta è, invece, la finalità, assegnata dal piano, alla zona in cui l’immobile è compreso; in proposito il certificato di destinazione urbanistica attesta che l’area è destinata agli “insediamenti ricettivi e di supporto al sistema a valle del comprensorio” e il piano attuativo comunale (P.A.C.) del comune di (OMISSIS) precisa, ancora, che l’area è destinata a completare la capacità ricettiva del rifugio (OMISSIS) e alle “funzioni ricettive alberghiere”; tanto nè la intimata, nè la Commissione tributaria regionale hanno mai posto in dubbio, essendosi entrambe, invece, limitate ad affermare la destinazione residenziale dei singoli immobili.

Soggiunge la ricorrente: la L.R. Friuli Venia Giulia 16 gennaio 2002, n. 2, art. 85, – col disporre (nel comma 1-bis), “E’ altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d’uso, l’utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria” – non depone per la destinazione residenziale degli stavoli/chalet; conferma, invece, che la destinazione principale dell’area è turistico – alberghiera; e, in deroga, consente ai proprietari l’utilizzo in via esclusiva degli immobili.

3. – La controricorrente obietta che gli immobili sono compresi nell’area funzionale n. (OMISSIS) (Area degli stavoli-chalets) del piano regolatore particolareggiato del Comune di (OMISSIS), approvato colla Delib. consiliare 28 febbraio 2000; che l’area de qua è destinata (tra l’altro) alla realizzazione di case e appartamenti per vacanze (oltre che alla ricettività alberghiera) e che il Comune ha concesso il permesso di costruire (OMISSIS) per la edificazione di trentuno stavoli-chalet a uso residenziale; che in relazione ai terreni inclusi nella ridetta area n. (OMISSIS) il Comune ha applicato gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti per le aree con destinazione residenziale; che il certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 28 gennaio 2014, attesta che le destinazioni di uso previste per i terreni inclusi “nell’Area (OMISSIS)… del sub Ambito A del Piano Regolatore Particolareggiato… trovano posto anche la “residenza turistica” e “case appartamenti per vacanze””; che, in conclusione, è affatto erronea la “tesi della destinazione urbanistico ricettivo turistica dall’Area (OMISSIS) del sub Ambito A del P.A.C. comunale”.

4. – Il ricorso merita accoglimento.

4.1 – La L. n. 244 del 1975, art. 1, comma 25, (applicabile nella specie ratione temporis) ha stabilito: ” Nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1 per cento””.

4.2 – Risulta palese che, ai fini della applicazione della tariffa agevolata dell’1%, assume rilievo esclusivo la finalità del piano urbanistico particolareggiato, siccome diretto all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale.

Mentre sono del tutto in influenti la specifica destinazione del singolo immobile o la tipologia degli interventi edilizi previsti per una particolare zona o area del piano urbanistico, ove, beninteso, lo stesso sia diretto all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale.

In tale senso la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la agevolazione spetta (anche) in relazione a immobile affatto privo di “destinazione abitativa”, purchè sia “ricompreso, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, in piani particolareggiati destinati ad edilizia residenziale, di talchè il fatto che le costruzioni ammesse dal piano stesso ineriscano, (…) non solo alle abitazioni ma anche ad immobili complementari al tessuto abitativo, quali uffici, pompe di benzina ed altro, non esclude la spettanza dell’agevolazione” (Sez. 5, sentenza n. 6168 del 10/03/2017, n. m.).

4.3 – Nella specie è assolutamente pacifico e incontestato – come accertato dai giudici di merito e rappresentato dalla stessa controricorrente – che il piano regolatore particolareggiato del Comune di (OMISSIS) “ha come obiettivo la realizzazione di un insediamento turistico ricettivo e di servizio funzionale e organico come supporto logistico per la fruizione delle attrezzature sciistiche (nel periodo invernale) e per le attività escursionistiche e sportive (nel periodo estivo)”.

Consegue che non ricorre – alla evidenza – la ipotesi, contemplata dall’ultimo periodo della al cit. art. 1 della Tariffa, parte I, del trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale.

Sicchè resta esclusa la applicazione della tariffa agevolata, nulla rilevando nè la destinazione di uso degli specifici fabbricati da realizzare, nè previsione in alcuna particolare zona del piano urbanistico di interventi riconducibili alla tipologia della edilizia residenziale.

4.4 – La Commissione tributaria regionale è, pertanto, incorsa nella falsa applicazione della norma in parola, avendo ritenuto applicabile la tariffa agevolata fuori dalla ipotesi prevista dalla legge.

In proposito deve affermarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto:

“La norma di cui alla L. n. 244 del 1975, art. 1, comma 25, (la quale prevede che nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1 per cento”) va interpretata nel senso che deve aversi riguardo esclusivo alla finalità, perseguita dal in piano urbanistico particolareggiato, dell’attuazione dei programmi di edilizia residenziale; mentre non rilevano nè la destinazione di uso dello specifico immobile trasferito, incluso nel piano, nè la tipologia degli interventi edilizi previsti in particolari zone del piano.”

4.5 – In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata.

E, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, nè residuano questioni controverse, la Corte decide la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante rigetto del ricorso introduttivo.

5. – Le spese del presente giudizio e quelle dei gradi di merito meritano di essere compensate in considerazione della evoluzione della vicenda processuale nei gradi di merito e dell’affermazione dell’indirizzo giurisprudenziale (sfavorevole alla soccombente società contribuente) in epoca successiva alla introduzione della lite fiscale e alla proposizione del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del presente giudizio e quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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