Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2637 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 2637 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 26636-2010 proposto da:
VITALONE

WILFREDO

C.F.

VTLWFR32S24H224K,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI
88, presso lo studio dell’avvocato PRIORESCHI
MAURILIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

013

contro

3479

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE,
GERIT S.P.A.;
– intimate –

Data pubblicazione: 05/02/2014

avverso

la

sentenza n.

4709/2010 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/09/2010 R.G.N.
8106/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO

udito l’Avvocato ANDREOLI DARIO per delega PRIORESCHI
MAURILIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

MAI SANO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 maggio 2010 pubblicata il 3 settembre 2010 la Corte
d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 9
aprile 2008 con la quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione
proposta da Vitalone Wilfredo avverso tre cartelle esattoriali con le quali
contributi in favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
Forense per gli anni compresi tra il 1996 ed il 2003. La Corte territoriale ha
motivato tale pronuncia considerando la tardività dell’opposizione e la non
ricorrenza di un caso di opposizione tardiva,risultando le cartelle opposte
regolarmente notificate a mani del portiere, non sussistendo un ordine
preferenziale di soggetti destinatari della notifica, e potendo quindi tale
notifica legittimamente avvenire a mani del portiere senza l’indicazione del
mancato reperimento di altri soggetti. D’altra parte non sussistono gli
estremi per una opposizione tardiva in quanto l’opponente non ha provato
di essere venuto a conoscenza degli atti opposti non in tempo utile per la
tempestiva opposizione.
Il Vitalone propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato
su due motivi.
La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e la GERIT s.p.a.
sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e
dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 6 d.lvo. 1999 lett. c) e
dell’art. 1 comma 420 della legge 311 del 2004 in relazione all’art. 360, nn.
3 e 5 cod. proc. civ.; omessa motivazione. In particolare si assume che non
sarebbe stato rilevato che la notifica ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. deve

era stato intimato all’opponente il pagamento di somme a titolo di

essere eseguita in plico chiuso con l’indicazione della sottoscrizione
dell’avviso di ricevimento, formalità che non sarebbero state eseguite nella
fattispecie in esame.
Con il secondo motivo si deduce altra violazione dell’art. 139 cod. proc.
civ. e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 650 cod. proc. civ.,
del 2004 in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. In particolare si
lamenta che la mancata crocettatura sul modulo di consegna renderebbe
nulla la notifica, con la conseguente prescrizione del credito vantato dalla
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo non è fondato. Dalla sentenza impugnata si ricava
l’inammissibilità delle doglianze riguardanti l’asserito mancato rispetto
delle formalità della notifica previste dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
che non sono state sollevate ritualmente con i motivi di appello ma solo con
le note autorizzate. Il ricorrente ripropone in questa sede le medesime
doglianze già dichiarate inammissibili in sede di appello.
Anche il secondo motivo è infondato. Il ricorrente assume che, dalla
mancata corocettatura nel modulo di consegna del plico raccomandato
relativo alla notifica delle cartelle opposte, si ricaverebbe la mancata
effettuazione della dovuta ricerca di persone idonee alla ricezione dell’atto
prima della consegna al portiere prevista solo a seguito, appunto, del
mancato reperimento di altre persone idonee. Dalla stessa sentenza
impugnata risulta che la crocetta tura in questione in realtà è stata
regolarmente apposta sull’avviso di ricevimento prodotto dallo stesso
attuale ricorrente. D’altra parte l’avviso di ricevimento sottoscritto dal
portiere deve comunque ritenersi valido ai sensi dell’art. 39 del d.m. 9
aprile 2001 di approvazione delle condizioni generali del servizio postale.

.t

violazione del d.lvo. 1999 lett. c), e del’art. 420 comma 1 della legge 311

Nulla si d+spone sulle spese2 soccombendo l’unica parte costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma il 3 dicembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA