Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2637 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.01/02/2017),  n. 2637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14329/2015 proposto da:

C.C. S.N.C., C.F. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI CIGLIOLA, in virtù di mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 139/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa il 04/02/2015 e depositata il

24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. C.C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, depositata il 24 marzo 2015, con cui è stato dichiarato “inammissibile nonchè infondato” l’appello dalla stessa parte proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 17 settembre 2012 di rigetto della domanda proposta da C.C. s.n.c. nei confronti di Telecom Italia S.p.a..

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

2. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere accolto nei termini appresso precisati.

3. Con il primo motivo si lamenta “nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, anche in relazione all’art. 348 bis c.p.c.”.

La società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l’inammissibilità dell’appello per mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 342 c.p.c. (come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012) anche in relazione alle previsioni dell’art. 348 bis c.p.c., evidenziando che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza della Corte di merito, in relazione al primo motivo di gravame era evidente “il nesso causale tra l’errore denunciato (erronea valutazione dei fatti di causa e della valenza probatoria della documentazione prodotta dalla convenuta) e la sentenza impugnata” e che pure il secondo motivo era “tutt’altro che scollegato dai criteri imposti dalla nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c.”.

3.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare in relazione all’art. 434 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, che ai nn. 1) e 2) ha formulazione identica all’art. 342 c.p.c, così come pure novellato nel 2012, il principio che segue: l’art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. 5/02/2015, n. 2143).

3.2. Tale principio ben può essere applicato anche in relazione all’art. 342 c.p.c..

3.3. Occorre a questo punto rilevare che con il motivo di ricorso con il quale si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c., si denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione delle norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito, vizio che è pertanto ricompreso nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Poichè in tal caso il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, si spiega il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale (v. Cass. 25/01/2016, n. 1277; Cass. 30/07/2015, n. 16164; Cass. 17/06/2009, n. 14098; Cass. 12/05/2006, n. 11039; Cass. 12/11/2002, n. 15859). Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 22/05/2012, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, hanno definitivamente chiarito che ove i vizi del processo si sostanzino nel compimento di un’attività deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore, così come avviene nel caso che si tratti di stabilire se sia stato o meno rispettato il modello legale di introduzione del giudizio, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice dí merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda; affinchè questa Corte possa riscontrare mediante l’esame diretto degli atti l’intero fatto processuale, è necessario comunque che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (ex plurimis, Cass. 13/05/2016, n. 9888; Cass. 30/09/2015, n. 19410; Cass. 28/11/2014, n. 25308; Cass. 4/04/2014, n. 8008; Cass. 17/01/2014, n. 896, Cass., sez. un., n. 8077 del 2012, cit.).

3.4. Sotto tale aspetto deve rilevarsi che il ricorso rispetta i richiamati canoni di specificità, considerato che in esso sono trascritti i passaggi della sentenza impugnata ai quali si attribuisce la violazione processuale lamentata, che viene puntualmente illustrata con riferimento al contenuto del ricorso in appello, il che è sufficiente per consentire di comprendere la portata della doglianza ed accedere all’esame diretto degli atti imposto dalla censura così come formulata.

3.5. Esaminando la fattispecie alla luce delle esposte premesse, si rileva che l’atto di appello è stato correttamente strutturato, in relazione a ciascuna delle censure formulate, mediante l’indicazione in parte testuale e in parte riassuntiva del contenuto delle parti della motivazione della sentenza di primo grado che sono state ritenute erronee, cui ha fatto seguito l’indicazione analitica delle ragioni poste a fondamento delle critiche svolte dall’appellante e della loro rilevanza al fine di confutare la soluzione censurata.

4. Le esposte considerazioni inducono all’accoglimento del primo motivo del ricorso.

5. La ricorrente ha evidenziato che la Corte di merito non si è limitata a dichiarare l’inammissibilità del gravame ma lo ha anche ritenuto infondato e, ritenendo che la sentenza sia da censurare anche sotto tale profilo, C.C. s.n.c. ha articolato i motivi secondo e terzo.

6. Con il secondo motivo, si deduce “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.”.

7. Con il terzo motivo si lamenta “nullità della sentenza per violazione dell’art. 163 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4, non corretta individuazione del petitum e della causa petendi, nonchè art. 112 c.p.c.”.

8. Osserva la Corte che, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., sez. un., 20/02/2007, n. 3840; Cass. 5/07/2007, n. 15234; Cass., sez. un., 17/06/2013, n. 15122; Cass. 20/08/2015, n. 17004).

8.1. L’accoglimento del primo motivo concernente la ratio decidendi nella specie assorbente comporta l’assorbimento di tutti gli altri motivi, che attengono alla motivazione ad abundantiam che la Corte territoriale non avrebbe potuto adottare una volta che aveva affermato l’inammissibilità dell’appello per mancato rispetto del nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. e che sono, quindi, da ritenere argomentazioni sul merito prive di giuridica rilevanza, e comporta, altresì, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto in diversa composizione.”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio dispone la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata e, preso atto che non sono state depositate memorie, ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione.

2. Va, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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