Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26368 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep.20/12/2016),  n. 26368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13246/2015 proposto da:

A.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.R., in proprio e quale esercente la potestà sul

minore T.A., T.R., TO.RO., T.E.,

tutti n.q presunti eredi di T.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22809/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso, previa verifica della ritualità del

ricorso, per l’accoglimento dello stesso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con sentenza 21.6.2005 il Giudice di Pace di Roma condannò A.M. a pagare la somma di Euro 511,29 oltre interessi e spese in favore degli eredi di T.S. ( P.R. in proprio e quale l.r. del figlio minore T.A. nonchè gli altri figli R., Ro. ed E.) per un credito relativo a fornitura di libri vantato dal loro dante causa T.S..

La soccombente appellò la sentenza davanti al Tribunale di Roma deducendo la mancata notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e, nel merito, la mancanza di prova, da parte degli attori, della qualità di eredi dell’originario creditore.

Il Tribunale adito con sentenza 13.11.2014 ha dichiarato inammissibile l’appello per due ordini di ragioni: inappellabilità della sentenza ai sensi dell’art. 339 cpc nel testo vigente ratione temporis (trattandosi di sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità); e tardività del gravame per decorso del termine lungo.

2. La A. ricorre per la cassazione di questa sentenza denunziando un unico motivo.

Gli eredi T. non hanno svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 300, 301 e 304 c.p.c., rilevandosi che nel giudizio di appello il procuratore dell’appellante, avv. Nicola Staniscia, aveva perso lo jus postulandi perchè sospeso dall’Albo professionale come da circolare 26.7.2013 dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

La ricorrente lamenta dunque la mancata interruzione del giudizio di appello, in violazione del diritto di difesa e deduce dunque la nullità di quel grado di giudizio e della sentenza che lo ha concluso.

2 Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.).

Certamente, in linea di principio, la morte come la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perchè si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 cod. proc. civ. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell’art. 383, dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo (tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 3459 del 15/02/2007 Rv. 595287; Sez. 3, Sentenza n. 22268 del 02/11/2010 Rv. 614331; Sez. 2, Sentenza n. 7339 del 20/05/2002 Rv. 554557).

Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (ed anche allegata al ricorso in ossequio alla regola dell’autosufficienza) risulta effettivamente che con provvedimento del 18.7.2013 all’avvocato Staniscia, difensore della A., venne inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense a tempo indeterminato (v. circolare Ordine Avvocati di Roma 26.7.2013).

In base al citato principio di diritto, il giudizio di appello che la A. aveva introdotto nel 2010 con l’assistenza del predetto avvocato, doveva ritenersi automaticamente interrotto dalla data del provvedimento di sospensione, mentre invece è proseguito ugualmente e si è concluso con la pronuncia di inammissibilità del gravame emessa il 13.11.2014.

La sentenza impugnata è dunque nulla, come nulli sono gli atti del giudizio di appello che l’hanno preceduta, e successivi alla data della causa di interruzione.

Tuttavia, non è detto che tale effetto rescindente esaurisca il giudizio di impugnazione. Benchè regolato da disposizioni diverse, anche il giudizio di cassazione ammette la possibilità di un esito decisorio non esclusivamente rescindente pur in presenza di una nullità processuale: la norma di riferimento è quella dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, in base al quale la Corte, quando accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Norma, quest’ultima, che la giurisprudenza di questa Corte ha interpretato nel senso che tale potere ricorre non solo nel caso di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, ma anche nell’ipotesi in cui detto vizio attenga a norme processuali (Cass. nn. 5820/99, 12528/00, 14720/01, 2977/05, 7073/06 e 7144/06; v. altresì Cass. 23333/2014). Ne deriva che la Corte di Cassazione, accolto un mezzo d’annullamento inteso a far valere l’error in procedendo in cui sia incorsa la sentenza impugnata, ove ritenga non necessari ulteriori accertamenti di fatto assume i poteri del giudice d’appello (o del giudice che abbia deciso in unico grado) emettendo una pronuncia sostitutiva che può avere contenuto anche non di merito ma di natura processuale, definendo il giudizio. Del resto è noto che questa Corte esercita poteri cognitivi sul fatto processuale ogni qual volta sia dedotto un error in procedendo (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte e tra le più recenti, Cass. n. 8069/16).

Da ciò discende il principio secondo cui ove il giudice d’appello abbia correttamente dichiarato inammissibile l’appello (perchè proposto contro sentenza non appellabile), ma lo abbia fatto attraverso un percorso processuale invalido, inammissibile per difetto d’interesse il motivo di cassazione inteso a far valere tale ultimo vizio (cioè la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza), perchè la Corte di cassazione, rilevando tale vizio, sarebbe tenuta a pronunciare nuovamente la medesima declaratoria di inammissibilità dell’appello già emessa dal giudice del gravame, determinando così lo stesso effetto che il motivo di ricorso intende evitare.

Ebbene, venendo al caso in esame, era giuridicamente corretta la scelta del Tribunale di dichiarare inammissibile l’appello: infatti, trattandosi palesemente e pacificamente di causa di valore inferiore ai millecento Euro, il Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, aveva necessariamente deciso secondo equità, quand’anche avesse ritenuto di decidere secondo legge (Sez. 3, Sentenza n. 21110 del 31/10/2005 Rv. 585266).

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili. L’inammissibilità dell’appello, attenendo ai presupposti dell’impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 21110/2005 cit.; Sez. 2, Sentenza n. 17030 del 2016 non massimata; Cass. 21/11/2001 n. 14725).

In conclusione, anche in caso di accoglimento del ricorso, l’esito del giudizio sarebbe stato ugualmente sfavorevole per la ricorrente per l’inevitabilità della declaratoria, in questa sede, di inammissibilità dell’appello.

La mancanza di attività difensiva della controparte esonera da ogni pronuncia sulle spese.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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