Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26367 del 29/09/2021
Cassazione civile sez. trib., 29/09/2021, (ud. 07/07/2021, dep. 29/09/2021), n.26367
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2884-2015 proposto da:
L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. BALDASSARRE
PERUZZI 30, presso lo studio dell’avvocato LINO IULIANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO LONGO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3652/2014 della COMM. TRIB. PROV. di COSENZA,
depositata il 05/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/07/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.
Fatto
RILEVATO
che:
L.F. propone ricorso per cassazione articolato su due motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza n. 3652/04/14 pubblicata il 5 giugno 2014 con la quale, pronunciando riguardo al giudizio di ottemperanza conseguente alla sentenza n. 357/04/13 della stessa Commissione tributaria con cui L’Agenzia delle Entrate era stata condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 307,30 in favore del medesimo L.F., aveva accolto il ricorso compensando le spese del giudizio;
che l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione e/o inosservanza delle norme sul procedimento e, in particolare dell’ art. 92 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in relazione al medesimo D.Lgs., art. 70, comma 10, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
che con il secondo motivo si deduce violazione di legge ed in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per radicale mancanza di motivazione relativamente alla disposta compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza ex art. 111 Cost.;
che entrambi i motivi si riferiscono alla disposta compensazione delle spese di giudizio e vanno conseguentemente esaminati congiuntamente;
che il ricorso è fondato. Posto che, nella specie, trova applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, non essendovi soccombenza reciproca, la CTR avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza nel caso in esame di gravi ed eccezionali ragioni, espressamente indicandole nella motivazione. Il giudice dell’ottemperanza, invece, si è limitato a disporre la compensazione delle spese processuali senza indicare le ragioni che avevano determinato la statuizione tale compensazione delle spese di lite;
che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021