Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26367 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep.20/12/2016),  n. 26367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10010-2013 proposto da:

T.G., (OMISSIS), T.V. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato CECILIA FURITANO, rappresentati e difesi dagli

avvocati ALESSANDRO ALGOZINI, MARCELLO MARCATAJO;

– ricorrenti –

contro

T.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRATTINA 119,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE VENTURI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO SANGIORGI;

– controricorrente –

e contro

T.B., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 129/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato SANGIORGI Antonio, difensore della resistente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 7.2.2003, il Tribunale di Palermo, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T.V. e T.L., nella qualità di eredi di Te.Vi. nei confronti di T.M., T.T., Te.Gi. e T.B., nella contumacia di quest’ultima, disponeva procedersi allo scioglimento della comunione esistente sull’immobile denominato – (OMISSIS), e terreno circostante, mediante vendita all’incanto dello stesso immobile, rimettendo a tal fine la causa avanti il giudice istruttore con separata ordinanza; dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di scioglimento della comunione sugli altri beni facenti parte della successione di T.V., di Te.Ga., di T.E. e di B.O.. nonchè di quelli facenti parte dell’atto di donazione del 20.3.1954 e dell’atto di stralcio di quota del 23.7.1971: rinviava per la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.

Avverso detta sentenza proponeva appello T.G.. nella qualità di procuratrice generale del padre Te.Gi.. Si costituiva T.M. dichiarando di aderire al gravame; T.T. resistendo al gravame e proponendo appello incidentale condizionato; Te.Gi. chiedeva l’accoglimento sia dell’appello principale che di quello incidentale: T.V. e L. si costituivano chiedendo anch’essi la riforma della sentenza non definitiva di primo grado. T.B. restava contumace.

Acquisita la relazione del consulente d’ufficio espletata in primo grado e disposti ulteriori accertamenti, con sentenza depositata il 6 febbraio 2012, la Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibile l’appello proposto da T.G. e condannava T.G., nella qualità di procuratrice generale di Te.Gi., T.M., T.V. e T.L., in solido, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore di T.T.. Secondo la Corte di appello di Palermo, posto che la sentenza non definitiva oggetto di appello aveva disposto lo scioglimento della comunione esistente sull’immobile (OMISSIS) mediante vendita all’incanto, in quella sentenza non vi era alcuna statuizione nè esplicita nè omessa che potesse essere oggetto di impugnazione, dovendosi attendere per un’eventuale doglianza che il Tribunale decidesse tutte le questioni sottoposte al suo esame con la sentenza definitiva.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da T.V. e T.G. con ricorso affidato a due motivi. T.T. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso. T.V. e T.G., lamentano, la violazione dell’art. 112 c.p.c. omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 3).

Secondo i ricorrenti la Corte d’appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c.. non si sarebbe pronunciata sulle domande proposte da Te.Gi. (dante causa di T.G., odierna ricorrente) con l’appello principale e sulle altre proposte da T.V. con l’appello incidentale.

1.1.= Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale nella sentenza oggetto del presente appello non vi è, quindi, alcuna statuizione, nè esplicita nè omessa, che possa essere oggetto di impugnazione, dovendosi attendere, per ogni eventuale doglianza sul punto, che il Tribunale decida tutte le questioni sottoposte al suo esame con la sentenza definitiva. Solo all’esito della stessa, infatti, qualora il Tribunale non provveda potrà configurarsi l’ipotesi di omessa pronuncia sulla domanda di divisione dei frutti sicchè appare di tutta evidenza che l’unica censura che il ricorrente avrebbe potuto avanzare sarebbe quello relativa alla pronuncia di inammissibilità. Per altro, appare del tutto chiaro che la Corte distrettuale non ha omesso di pronunciarsi sulle domande poste al suo esame ma al contrario le ha esaminate ed ha ritenuto che fossero inammissibili.

2.= Con il secondo motivo. I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto del giudicato formatosi tra le parti a seguito della sentenza n. 4074/10 resa dal Tribunale di Palermo. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che, prima che venisse pronunciata l’impugnata sentenza, il Tribunale aveva concluso il giudizio cui è connessa la sentenza non definitiva di cui si dice, con la quale, per altro il Tribunale ha ritenuto che le questioni relative alla determinazione del canone di locazione concernente la cc.dd. (OMISSIS) e l’aggiornamento (…) della stima dell’immobile anzidetto sarebbero state demandate all’esame della Corte di appello. Sennonchè con la sentenza definitiva il Tribunale di Palermo ha affermato che le stesse questioni avrebbe dovuto essere delibate dal Tribunale. Epperò, la sentenza definitiva del “Tribunale non è stata impugnata, pertanto, è diventata definitiva e, dunque, la Corte di appello ne avrebbe dovuto tenere conto e in forza del giudicato avrebbe dovuto esaminare le domande di cui si dice.

2.1.= Anche questo motivo è inammissibile per novità dell’eccezione.

L’eccezione relativa al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4074 del 2010 sembra sia proposta per la prima volta in cassazione. Il ricorrente avrebbe dovuto proporre l’eccezione di cui si dice nel giudizio di appello e non sembra lo abbia. E di più quantunque ammissibile in questa sede, tuttavia, risulta sfornita di un supporto documentale mancando la prova di tale sentenza con l’attestazione del giudicato. Epperò, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare e di ribadire, che, perchè il giudicato esterno, che è rilevabile d’ufficio, possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione. la quale non potendone risultare la portata dal solo dispositivo – deve essere provata attraverso la ex art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass. 4 8.5.2009. n. 10623; Cass. 24.11.2008, n. 27881; Cass. 2.4.2008. n. 8478; S.U. 16.6.2006, n. 13916: v. anche Cass. ord. 18.102011, n. 21560).

2.2.= Senza dire che. come insegnano le SSUU di questa Corte seni. 21493 del 2010), in tema di impugnazioni. nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. condannato ala pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Il Collegio, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato apri a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido a rimborsare parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200.00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, attesta che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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