Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26367 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. I, 19/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 19/11/2020), n.26367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12682/2014 proposto da:

L.M.S., in proprio e quale avente causa da

M.B., in quanto assuntrice del suo fallimento, elettivamente

domiciliata in Roma, Largo Maresciallo Diaz 22, presso lo studio

dell’avvocato Fabrizio Valenzi, recapito professionale dell’avvocato

Sergio Alfano, che la rappresenta e difende in forza di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune Terme Vigliatore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 258/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato nell’agosto del 2002 M.B. e L.M.S. hanno convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Messina il Comune di Terme Vigliatore, proponendo opposizione alla stima avverso la determinazione dell’indennità di espropriazione determinata dalla Commissione provinciale espropri con riferimento ad un loro terreno sito in Comune di Terme Vigliatore e censito a catasto al foglio 9, particelle 820-824 e 827, dapprima occupato in via di urgenza e quindi espropriato con decreto del 9/7/2002 in vista del completamento delle vie IV e II Censimento; secondo gli attori la stima era inadeguata, tenuto conto della natura potenzialmente edificabile del terreno che ricadeva in “zona E agricola” nel piano di fabbricazione ma che nel piano regolatore generale era stato classificato come “zona omogenea B” in centro abitato e che aveva un valore di mercato al m.q. di Euro 100,00.

Si è costituito in giudizio il Comune di Terme Vigliatore, chiedendo il rigetto delle domande degli attori e sostenendo la congruità della stima, sul presupposto che la proprietà degli attori, priva di ogni possibilità edificatoria, era stata destinata a strada di pubblico transito, denominata (OMISSIS), di collegamento della (OMISSIS).

Previo espletamento di due consulenze tecniche, la Corte di appello di Messina con sentenza del 4/4/2013 ha parzialmente accolto la domanda degli attori, determinando rispettivamente in Euro 52.119,87 e in Euro 4.690,79 l’indennità di esproprio e l’indennità di occupazione, disponendo il deposito delle predette somme presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto quanto già versato, e condannando il Comune alla rifusione delle spese di lite.

2. Avverso la predetta sentenza, asseritamente non notificata, ha proposto ricorso per cassazione L.M.S., in proprio e quale avente causa da M.B., in quanto assuntrice del suo fallimento, con atto notificato il 13/5/2014, affidato ad unico motivo e notificato all’avvocato Rosa Nastasi, quale difensore subentrato nel corso del giudizio di merito al precedente difensore del Comune, avvocato Felice Recupero.

Il Comune di Terme Vigliatore non si è costituito e la Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio per verificare la dedotta sostituzione del difensore domiciliatario che non risultava dall’intestazione della sentenza impugnata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente la Corte dà atto, grazie alla consultazione dell’acquisito fascicolo d’ufficio, che effettivamente all’udienza del 22/10/2007 nel corso del giudizio dinanzi alla Corte di appello di Messina l’avvocato Rosa Nastasi si era costituita per il Comune di Terme Vigliatore in sostituzione del precedente difensore, avvocato Felice Recupero.

E’ quindi corretta l’avvenuta notifica del ricorso per cassazione al nuovo difensore costituito per il Comune.

2. Con l’unico motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37,L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 58 e art. 57, comma 1.

2.1. La ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia recepito il calcolo del Consulente tecnico ing. G. che aveva applicato una norma non più vigente, ossia della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, il cui criterio riduttivo (basato sulla media tra valore dei beni e reddito dominicale rivalutato) era stato cancellato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale, che aveva determinato il ritorno al criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene – conforme all’art. l del Protocollo allegato alla CEDU – fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39; il che aveva provocato ricadute anche sulla determinazione dell’indennità di occupazione.

2.2. La ricorrente sostiene che la Corte di appello ha recepito il calcolo effettuato dal secondo Consulente tecnico d’ufficio, ing. G., che aveva rivisto, in riduzione, la stima operata dal primo Consulente tenendo correttamente conto degli strumenti urbanistici e della natura dell’area e delle sue caratteristiche reali ed effettive (destinata a strada e non considerabile propriamente come edilizia, come aveva fatto il primo C.t.u.).

Il che è esatto e risulta chiaramente dalla sentenza, pag. 4-5) e che appunto alla pagina 6 formula inequivoco riferimento alle “somme sopra determinate dall’ing. G.”.

2.3. La ricorrente sostiene altresì che il predetto calcolo dell’ing. G. era fondato sull’applicazione di norma non più vigente, ossia della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, il cui criterio riduttivo (basato sulla media tra valore dei beni e reddito dominicale rivalutato) era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale.

Effettivamente la Corte Costituzionale, con la sentenza 24/10/2007, n. 348, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2, convertito in legge con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, in quanto, prevedendo, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio dei suoli edificabili, il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, si pone in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu e per ciò stesso viola l’art. 117 Cost., comma 1.

Il vizio del ragionamento e del calcolo del C.t.u. non risulta affatto dal solo esame della sentenza impugnata, totalmente silente sul punto.

2.4. Tuttavia il ricorso riporta testualmente il passo decisivo della relazione peritale del 24-25/2/2011, recepita dalla Corte di appello, che, dopo aver individuato il valore venale e di mercato del bene in Euro 104.205,75 riduce l’importo dell’indennità di espropriazione alla media aritmetica della sommatoria del valore venale predetto e della somma dei redditi dominicali rivalutati per 10 anni, pari ad Euro 34,00, indicando come valore di stima appunto la cifra di Euro 52.119,87, evidentemente non corrispondente per effetto della predetta operazione al valore venale del bene.

2.5. L’errore si è ripercosso anche sull’indennità di occupazione calcolata per un periodo di tre anni sulla base della moltiplicazione della predetta indennità di espropriazione, erroneamente calcolata, per il tasso di interesse e per il tempo.

3. Il ricorso deve quindi essere accolto con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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