Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26365 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 12/07/2016, dep.20/12/2016),  n. 26365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6047-2012 proposto da:

COOPERATIVA MEDITERRANEA PESCA ARL (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA GASLINI N 5, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE CASCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI PALERMO;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2011 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata

il 21/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Il Giudice di Pace di Trapani, con sentenza n. 789/2007, condannava G.P., al risarcimento del danno in favore di G.F..

A seguito di impugnazione della detta decisione da parte di G.P., quale legale rappresentante della Cooperativa Mediterranea Pesca a r.l., il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice di appello, condividendo la relativa sollevata eccezione di parte appellate, dichiarava – con sentenza n. 37/2011 – l’inammissibilità dell’appello in quanto “proposto da soggetto diverso da quello nei confronti del quale era stata emessa la sentenza censurata”.

Per la cassazione della succitata decisione del Giudice di secondo grado ricorre la succitata Cooperativa con atto fondato su due ordini di motivi.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2384 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo non può essere accolto.

La gravata sentenza afferma che il G.P., proponendo appello quale rappresentante della suddetta Cooperativa, ha posto in essere un atto processualmente inammissibile.

“Non può dubitarsi (è così, testualmente, affermato nella decisione gravata innanzi a questa Corte) che la Cooperativa appellante sia soggetto giuridico diverso dalla persona fisica del Sig. G.P. nei confronti del quale era stata emessa la sentenza R.G. 2239/2008”.

Tale sentenza di primo grado, per precisione e completezza, veniva data nell’ambito di un giudizio incardinato dal G.F. per la quantificazione del danno susseguente a sentenza penale irrevocabile di condanna del Tribunale di Trapani del 10.12.1998 emessa a carico della persona fisica G.P..

A fronte di tale chiarissima decisione del Giudice di appello non può che ritenersi la correttezza di tale decisione e, per converso, l’infondatezza del motivo in esame, con il quale – anche in difetto del noto principio di autosufficienza – non è stata affatto intaccata la ratio della sentenza impugnata.

Lo stesso motivo si limita, in breve, a prospettare infondatamente una questione di interpretazione circa la “diversità” della persona fisica nei confronti del quale veniva già emessa la decisione di primo grado.

Il motivo va, pertanto, respinto.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè omessa e, comunque, insufficiente motivazione della sentenza sui motivi di gravame e su punti decisivi della controversia, sia prospettati dalle parti e rilevabili di ufficio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo, in buona parte assorbito dal rigetto del connesso e prodromico motivo di cui sub 1, è – in ogni caso – inammissibile. Con lo stesso vengono, infatti, incongruamente svolte eterogenee e multiple censure in modo promiscuo.

Al riguardo non può che richiamarsi il condiviso e già affermato principio enunciato da questa Corte, secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, non essendo consentita la prospettazione di questione sotto profili incompatibili quali quelli della violazione o falsa applicazione di norma di legge e del vizio di motivazione” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 23 settembre 2011, n. 19443).

3. – Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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