Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26364 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26364 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 4997-2008 proposto da:
MARZONI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato
MAZZETTI FEDERICO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1883

RE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL
PUSTERIA 22/15,
CORREALE

presso

MERCEDES,

lo

studio

rappresentata

1

dell’avvocato
e

difesa

Data pubblicazione: 25/11/2013

dall’avvocato CORREALE EUGENIO ANTONIO giusta delega
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3165/2006 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 29/12/2006 RR.GG.N. 4080/2004

udite ld

reli,one della causa svolta nella pubblica

uclienz d1 11/1D/2013 dal C:nsiglinre Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato RITA GRADARA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

e 4423/2004;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Con atto di

citazione per

convalida di

sequestro

conservativo, autorizzato ante causam dal Tribunale di
Chiavari in favore di Domenica Sorgato, detta “Ghina” e nei

Tribunale di Milano Maria Re, chiedendo la convalida del
sequestro e la condanna a rimborsare un prestito di 250
milioni, contratto il 10 giugno 1983 come da scrittura
allegata; la parte attrice chiedeva inoltre che venisse
ordinato alla Re di rendere il conto delle attività svolte
utilizzando le procure speciali conferitele relativamente ai
rapporti che intratteneva con la banca Barklays PLC di Milano
con la condanna a rimettere tutto quanto ricevuto a causa del
mandato, oltre interessi maturati, ai sensi dello art.1714
c.c.
Si costitutiva Maria Re opponendosi a tutte le domande ed
eccepiva che non sussisteva alcun obbligo restitutorio, né per
il mutuo né per la gestione dei conti bancari, poiché la
stessa attrice aveva dichiarato, con due scritture del 30
dicembre 1985 e del 13 aprile 1986 di cedere ogni sua
proprietà al fratello Giulio Sorgato, poi deceduto, lasciando
alla vedova Maria Re ogni suo bene.
Avendo la Sorgato disconosciuto la autenticità delle
scritture, era disposta dal giudice perizia grafica che
confermava la autenticità.

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confronti di Maria Re, la Sorgato conveniva dinanzi al

All’udienza del 11 dicembre 2001 il procuratore della attrice
dichiarava il decesso della sua assistita ,quindi si
costituiva, quale erede testamentario, Giancarlo Marzoni che
ribadiva le pretese della sua dante causa.
La controparte eccepiva il difetto di legittimazione attiva

Disconoscimento che il tribunale riteneva inammissibile.
La lite era documentalmente istruita, ed era espletata
consulenza tecnica.
Quindi dopo varie vicende processuali alla udienza del 16
gennaio 2003, fissata per la precisazione delle conclusioni,
la difesa della Re contestava la ammissibilità delle domande
nuove proposte dall’attore Marzoni con allegato al verbale di
udienza ed in particolare relative alla richiesta di condanna
della Re alla restituzione di altri 320 milioni di lire per la
vendita di un appartamento di Brescia avvenuta il 21 dicembre
1983 ed alle due eccezioni sulla nullità delle due scritture
che erano state disconosciute e ritenute invece autentiche. Su
tali domande ed eccezioni non si accettava il contraddittorio.

disconoscendo la autenticità dei testamenti olografi.

2.11 tribunale di Milano con sentenza del 4 settembre 2003
così decideva:
Ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa,
accoglie parzialmente la domanda di Giancarlo Marzoni,
convalida il sequestro conservativo concesso dal Tribunale di
Chiavari il 20 gennaio 1992; condanna Maria Re al pagamento in
favore di Giancarlo Marzoni della somma di euro 129.114,22,

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4

maggiorata da interessi legali dalla domanda in giudizio al
saldo; pone definitivamente a carico della attrice le spese di
ctu ; compensa tra le parti le ulteriori spese di causa.
3.Contro la decisione proponevano appello entrambe le parti,
chiedendone la riforma. Gli appelli venivano riuniti.

a.il Marzoni ha chiesto la riforma della sentenza di primo
grado in relazione ai punti di cui al n.2 lettere B, C, D
delle conclusioni formulate in primo grado e riportate in
sentenza. E su tale richiesta la controparte ha eccepito, con
comparsa di risposta con appello incidentale, a pag 7 e
seguenti, che la domanda sub C è inammissibile in quanto nuova
e che mai la Re ha accettato il contraddittorio,
b.la Re ha chiesto in via principale il rigetto dello appello
proposto dal Marzoni, ed in via incidentale, in parziale
riforma, ha chiesto di accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva del Marzoni, ed in via subordinata di
essere autorizzata a presentare querela di falso in ordine a
tre scritture private da cui si desume invece la
legittimazione del Marzoni; sosteneva inoltre che nessun
credito era dovuto, con conseguente inefficacia del sequestro
conservativo. In via istruttoria chiedeva espletarsi CTU sulla
autenticità delle dette scritture, ovvero prova per testi
sulle varie vicende dei rapporti tra le parti, il Marzoni e
Domenica Sorgato.

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Per quanto qui ancora interessa occorre precisare che:

4.La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 dicembre
2006 ha respinto entrambi i gravami, disattesa ed assorbita
ogni diversa domanda ed eccezione, come argomentato nella
parte motiva, e compensava tra le parti le spese di lite.
5.Contro la decisione ricorre Giancarlo Marzoni, deducendo

controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

6. SINTESI DEI MOTIVI.
Il ricorso Marzoni, il quale ratione temporis è soggetto al
regime dei quesiti, si articola in cinque motivi che hanno ad
oggetto:
1.error in procedendo, ma con la errata indicazione dello
art.360 m.3 c.p.c.per la violazione degli artt.112,342,346 del
codice di rito, ed ha proposto a ff 16 del ricorso il seguente
quesito:

“La Corte di appello di Milano con la sentenza che si

impugna ha violato gli artt.112,342 e 236 c.p.c. dichiarando
inammissibili le domande di rendiconto relative a conti e
rapporti con la Barclays Bank e le domande di restituzione in
quanto domande nuove introdotte in giudizio senza che sul
punto fosse proposto appello dalla convenuta Re Maria avverso
la sentenza di primo grado del tribunale di Milano che le
aveva esaminate nel merito, dichiarandole quindi
inammissibili?”
2.Error in procedendo per errata applicazione degli artt.
183,184 e 345 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla

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cinque motivi di censura; resiste la controparte con

novella di cui alla legge 353 del 1990, con riferimento allo
art.9 del decreto legge 432 del 1995 convertito nella legge
534 del 1995. Il quesito a ff.20 è nei seguenti termini :”Ai
sensi degli art.183, 184 e 345 c.p.c. nel testo vigente
anteriormente alla novella etc il divieto di

introdurre una

tutela della parte destinataria della domanda e la violazione
di

tale divieto

comportamento

non

non

in presenza

è sanzionabile

un

di

oppositorio da parte della medesima,

consistente nella accettazione del contraddittorio.”?
3.0messa e comunque insufficiente motivazione circa un FATTO
decisivo

e

cioè

la

intervenuta

accettazione

del

contraddittorio, giacché la difesa Re ha DEDOTTO, in
principalità la INFONDATEZZA e la inammissibilità delle
domande proposte dalla controparte.
Il quesito di fatto a ff 27 recita :
decisivo: è la accettazione del

Il fatto controverso e

contraddittorio su tutte le

domande proposte in corso di causa dalla difesa del Marzoni,

accettazione da parte della difesa della convenuta Re Maria”.
4.0messa e comunque insufficiente motivazione circa un punto
decisivo e cioè la qualificazione di domanda nuova

data dal

tribunale e dalla Corte di appello alla domanda di rendiconto
in relazione allo art.460 n.5 c.p.c.. Quesito in termini a ff
28 dove si sostiene che le domande nuove erano state proposte
nell’atto introduttivo del giudizio e nella comparsa di
risposta.

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domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado è posto a

5.ERROR IN IUDICANDO per violazione e omessa applicazione
degli artt. 1713 e 2697 c.c.; motivazione erronea e
contraddittoria in relazione allo avvenuto rilascio di procure
speciali da parte della signora Sorgato,

in relazione allo

art. 360 n 5 c.p.c.

seguente:

“La signora Sorgato aveva conferito al fratello

procure speciali per i suoi immobili di Brescia ed alla
signora Re Maria, procure adoperate per i conti correnti e
questa ultima, sia in proprio che quale erede di Sorgato
Giulio, non ha dato rendiconto, né trasmesso alla mandante
quanto rinvenuto in esecuzione del mandato.
Il quesito di diritto a ff.33 è così formulato:

“In relazione

al disposto dello art.1713 c.c. e dello art.2697 cc. una volta
che il mandate abbia provato in conferimento del mandato e la
conclusione delle operazioni per le quali il mandato è stato
conferito, ne deriva in via automatica lo obbligo di
rendiconto da parte del mandatario e lo obbligo di rimettere
al mandante tutto quanto ricevuto a causa del mandato.

La

prova delle operazioni compiute, di quanto dovuto a causa del
mandato e della avvenuta restituzione, ai sensi dello art.2697
c.c. è a carico del mandatario e non del mandante, e
conseguentemente, avendo la Corte di appello di Genova
affermato il contrario, la decisione è errata ai sensi dello
art.360 c.p.c. per non corretta applicazione delle norme
sopraccitate.”

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Dove il fatto controversi’, indicato a ff 34 del ricorso, è il

A tali censure replica puntualmente il controricorrente
indicando tutti gli atti processuali da cui desumere che sin
dal primo grado aveva contestato la ammissibilità della
domanda proposta sub C, aggiungendo come difesa e non come
accettazione del contraddittorio, che la domanda non era

6.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
I primi quattro motivi, prospettati come errores in
procedendo, ma senza una puntuale indicazione della norma
processuale violata, e come errores in motivando, ma con la
censura improntata ad errore di diritto e con una sommaria
indicazione del fatto controverso, attengono alla medesima
questione e cioè alla inammissibilità delle domande che il
Marzoni ha introdotto tardivamente e che sono state confutate
tempestivamente dello opponente sia sotto il profilo
procedurale della inammissibilità, sia sotto quello
sostanziale della non accettazione del contraddittorio e della
inidoneità e carenza delle prove dedotte. Solo il quinto
motivo, che propone una rilevante problematica in relazione ad
rapporti tra mandante e mandatario, si articola in un
quesito di fatto del tutto apodittico ed assertivo, posto che
le procure speciali non sono state mai prodotte o provate, e
che il contratto di mandato non risulta verificato in sede
processuale e con precisi riferimenti. Pertanto la diatriba
relativa alla violazione od omessa applicazione degli artt.
2697 e 1713 del codice civile, presuppone in primis la

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neppure sorretta da prove.

dimostrazione del rapporto di mandato, delle operazioni
compiute e solo consequenzialmente gli inadempimenti in ordine
gli obblighi di rendiconto e di somme indebitamente
trattenute.
PERTANTO questa Corte, pur considerando che al tempo della

dottrinale confliggeva con le letture formali e rigorose del
regime dei quesiti, in assenza di un formulario
giurisprudenziale che si veniva affermando, e pur constatando
che le puntualizzazioni date dalle Sezioni Unite nella
sentenza sistematica del 28 settembre 2007 n.2030 sono
successive alla pubblicazione della sentenza di appello,
ritiene di dover confermare l’orientamento, poi consolidato,
secondo cui se si deduce un vizio della motivazione, il vizio
deve attenere alla logicità e congruità del ragionamento in
relazione ad un fatto che si assume essere decisivo e
controverso in relazione alla ricostruzione data nel corpo
della motivazione. In tal senso il terzo ed il quarto motivo
risultano inammissibili in quanto il fatto controverso che si
propone attiene alla asserzione della accettazione del
contraddittorio su tutte le domande proposte in corso di
causa,ma tale asserzione resta apodittica, in relazione alla
puntuale replica della controparte, anche in questa sede, dove
invece sono indicati, citati e precisati gli atti processuali
da cui chiaramente emerge che, anche applicando il regime
previgente alla novellazione, la garanzia processuale del

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pubblicazione della sentenza di appello, il contesto

rispetto del contraddittorio doveva essere applicata, essendo
superabile soltanto da una espressa o anche implicita ma
concludente condotta di accettazione.
Ne segue la inammissibilità,

per la mancata idonea

prospettazione del quesito di fatto, del secondo e del terzo

motivo di ricorso.
Quanto agli errores in procedendo di cui al primo ed al
secondo motivo, si osserva che il ricorrente non rispetta le
regole poste dallo art.336 bis in correlazione con l’art.360
del codice di rito, nel testo previgente alla novellazione del
2012. I QUESITI del primo e del secondo motivo sono formulati
non già in senso propositivo, partendo dalla fattispecie
fattuale non controversa che è quella della stabilità del tema
decidendi e della condotta difensiva della controparte che non
accetta la dilatazione o la pluralità delle domande nuove. Il
quesito è incongruo perché dà per scontato quello che non si
evidenzia dal controllo delle carte processuali e dalle difese
ed eccezioni svolte, da cui i giudici del merito hanno
correttamente desunto che la difesa della Re ebbe e mantenne
un comportamento oppositorio senza dar luogo ad alcuna
accettazione del quid novi.
Ne segue la inammissibilità del primo e del secondo motivo,
sia in relazione alla incongruità del quesito di diritto per
la mancanza di una chiara sintesi descrittiva della
fattispecie di riferimento, sia per la mancanza di
autosufficienza in relazione alla indicazione di atti e

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4

condotte da cui desumere il comportamento non oppositorio,
indicazione richiesta ai sensi dello art.366 n.6 del codice di
rito.
L’ultimo motivo, il quinto è complesso, ponendo sia un quesito
di fatto per il vizio della motivazione, sia un quesito di

mandato e dell’obbligo inerente al rendiconto ed alle
restituzioni.
Orbene, logicamente precede il quesito di fatto,da cui
deriverebbe la prova della esistenza di uno o di vari mandati
ovvero di procure speciali bancarie.
IL MOTIVO pretende dalla Corte un terzo giudizio di merito in
relazione ad un radicale travisamento che non risulta in alcun
modo argomentato con riferimento a concreti elementi di prova.
Ne deriva la inammissibilità per la carenza del quesito di
fatto rispetto alla valutazione probatoria data dai giudici
del merito ed in modo conforme alle prove dedotte e valutate.
L’error in iudicando propone allora un quesito di diritto
incongruo rispetto ad una fattispecie non verificata,e come
tale risulta inammissibile anche sotto il profilo del difetto
di specificità, a fronte della chiara ratio decidendi espressa
dalla Corte milanese ai ff 10 ed 11 della motivazione.
AL RIGETTO del ricorso per profili di inammissibilità e
infondatezza, segue la condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo.

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diritto, per la mancata applicazione della disciplina del

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e condanna Marzoni Giancarlo a rifondere a
Maria Re le spese del giudizio di cassazione, che liquida in

euro 15.300, di cui trecento euro per esborsi.

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