Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26363 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26363 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

Ud. 11/10/2013

sul ricorso 31517-2007 proposto da:
TRALICCI

MASSIMO TRLMSM71T24H501C,

PU

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO,

che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
1880

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A. 00799960158, in persona del
procuratore dott.ssa EMANUELA CRAIA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15,
presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che

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Data pubblicazione: 25/11/2013

la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2606/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/06/2007 R.G.N.
396/2006;

udienza del 11/10/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Massimo Tralicci ha proposto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n 2051 del 2005 che aveva accolto la
opposizione della Banca Intesa spa avverso la esecuzione per
E.2471,01 promossa nei suoi confronti dal Tralicci con atto di

A sostegno della impugnazione l’appellante ha dedotto che la
estinzione del debito della banca non poteva ritenersi
verificata con la mera ricezione dello assegno circolare da
parte del creditore procedente, ma solo dal momento dello
effettivo pagamento del titolo di credito. Deduceva che nella
specie l’assegno era stato ricevuto e monetizzato solo dopo la
notifica dello atto di pignoramento a terzi e che la
opposizione andava rigettata per la mancata produzione della
quietanza di cui allo art.1199 c.civile.
Si è costituita la Banca Intesa chiedendo il rigetto dello
appello.
2.La Corte di appello di Roma con sentenza del 25 maggio
2007,notificata il 5 ottobre 2007, ha rigettato l’appello
rilevando:
a.che contrariamente a quanto sostenuto dal Tralicci lo
assegno circolare dello importo esattamente a quanto chiesto
nel precetto venne ricevuto dal Tralicci il 22 dicembre 2001
mentre l’atto di pignoramento venne notificato solo il
successivo 10 gennaio 2002,

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pignoramento presso terzi, notificato il 10 gennaio 2002.

b.che per consolidata giurisprudenza l’offerta di pagamento
mediante assegno circolare deve essere ritenuta eseguita
secondo gli usi e con effetto liberatorio;
c.che la condotta del Tralicci era contraria alle regole di
correttezza, sia perché non poteva dubitare della copertura

ebbe ad effettuare lo atto di pignoramento solo dopo alcuni
giorni che ebbe la disponibilità dello assegno.
La Corte condannava l’appellante alla rifusione delle spese
del grado.
Contro la decisione ricorre Tralicci deducendo due motivi di
censura. Resiste la Banca con controricorso deducendone la
inammissibilità e la infondatezza.
La difesa della Banca ha prodotto memoria citando
giurisprudenza che consolida il decisum della corte di
appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

3.11 ricorso, che ratione temporis è soggetto al regime dei
quesiti, non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.
Per chiarezza espositiva se ne offre dapprima una sintesi
descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.
3.1. SINTESI DEI MOTIVI.
Nel primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione
degli artt.112 e 546 c.p.c. in relazione allo art.360 nn. 3 e
4, Errore in procedendo e motivazione meramente apparente ai
sensi dello art.360 n.5 c.p.c.

4

dello assegno e della sua immediata esigibilità, sia perché

I quesiti a ff 5 e 6 del ricorso sono proposti nei seguenti
termini:
“Dica la Corte se nella procedura esecutiva presso terzi il
vincolo del pignoramento venga in essere al momento della
notifica dell’atto di pignoramento ai terzi

e se pertanto

verificare la tempestività del pagamento allegato da parte del
debitore

debba essere presa in considerazione la data della

notifica del pignoramento presso terzi”;
“dica la Corte se per poter compiere la valutazione del
processo esecutivo contenente la prova di circostanze
determinanti ai fini della decisione sulla conseguente
opposizione, il giudice ha il dovere di acquisire il fascicolo
del processo esecutivo per prendere diretta conoscenza dello
svolgimento di esso e degli atti compiuti;”
Nel secondo motivo si deduce error in iudicando per violazione
e mancata applicazione degli artt.1182,1187,1199,1277,2004 e
2697 del codice civile.
Il quesito, a ff 12,12,è così formulato:
se lo invio di un

“Chiarisca la Corte

assegno anche circolare equivalga alla

consegna di denaro contante e se in caso di rifiuto e o
mancata riscossione di detto assegno da parte del creditore la
obbligazione pecuniaria debba considerarsi estinta al momento
della consegna, indipendentemente dallo incasso o dalla
accettazione dello stesso:”

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nell’eventuale giudizio di opposizione alla esecuzione, per

”Dica la Corte se la dichiarazione fatta dal creditore,di
accettare, salvo buon esito, un assegno quale acconto sul
maggior credito nel frattempo maturato,

valga a conferire

efficacia solutoria per la intera obbligazione allo assegno,
con effetto retroattivo fin dal momento della spedizione o se

accettazione espressa o tacita da parte del creditore,senza
rivestire efficacia con riferimento ai diritti creditori
maturati nelle more della accettazione”.
A questo punto viene proposta istanza di remissione alle
Sezioni UNITE CIVILI per dirimere un contrasto
giurisprudenziale tra la tesi degli effetti liberatori o non
liberatori dello assegno bancario e o circolare, con citazione
di precedenti dal 1980 al 2005, salvo ulteriori arresti -in
particolare il contrasto interno alla III sezione civile
sarebbe costituito da Cass. 10 febbraio 2008 n.1351 e Cass. 7
luglio 2003 n.10695.
A tali censure replica la Intesa San Paolo osservando come il
contrasto sia stato superato a partire dalla sentenza 10
giugno 2005 n.13324, con ampio corredo argomentativo e quindi
a sezioni unite civili, compositive, del 18 dicembre 2007
n.2662,favorevoli alla tesi dello effetto liberatorio come
proposta di datio pro solvendo, a condizione che lo assenso
del creditore risulti verificato anche per comportamento
concludente. La motivazione delle due sentenze è riprodotta in
esteso nel controricorso ed evidenzia le ragioni di una

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esso equivalga ad effettivo pagamento solo al momento della

interpretazione evolutiva dello art.1277 c.c. che rende
ammissibili altri sistemi di pagamento, tra cui quello dello
assegno circolare, in cui il rischio di convertibilità rimane
a carico del debitore, che si libera con il buon fine della
operazione.

Premesso che il consolidamento dello orientamento estensivo
proposto dalle Sezioni Unite del 2007 deve far ritenere
abbandonato e superato l’orientamento restrittivo, posto che
questa sezione semplice ritiene di condividere il principio di
diritto da ultimo enunciato dalle Sezioni unite, secondo
quanto disposto dallo art.374 terzo comma del codice di
procedura civile.
Possono così esaminarsi i due motivi di ricorso,alla luce
del principio compositivo delle citate sezioni unite.
IL PRIMO MOTIVO DI RICORSO, in relazione ai quesiti
enunciati, censura da un lato, come error in iudicando, lo
effetto del pagamento dello assegno circolare anteriore al
pignoramento, e pone a carico del giudice delle esecuzione
l’onere della verifica della tempestività del pagamento
effettuato a mezzo si assegno che la Corte accerta come
ricevuto in data 22 dicembre 2001, subito dopo la notifica del
precetto, mentre sarebbe stato posto allo incasso solo dopo
aver notificato lo atto di pignoramento. IL QUESITO, per
questa prima parte, risulta privo della sintesi descrittiva e
presuppone un errore revocatorio di percezione che invece non

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3.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.

viene in essere, essendo incontroversa tra le parti la
distinzione tra la data di spedizione dello assegno e quella
di notifica del pignoramento. RISULTA anche incongrua la
asserzione sul dovere acquisitorio del giudice della
esecuzione, posto che le circostanze storiche, relativa alla

contestazione.
MA ANCHE il secondo quesito che completa il primo motivo,
risulta inammissibile per la formulazione alternativa della
regula iuris da sottoporre alla Corte e per il superamento
della questione interpretativa dato appunto dalle sezioni
unite, di guisa che sussiste anche la infondatezza ove mai si
dovesse considerare la diversa regula iuris correttamente
applicata dal giudice di appello.
IL SECONDO MOTIVO DI RICORSO

IN RELAZIONE AL QUESITO

ENUNCIATO, che presuppone una regula iuris controversa,
invece ammissibile ma infondato, anche nella parte in cui non
censura la chiara ratio decidendi della Corte dove si
stigmatizza la condotta del creditore che dopo aver ricevuto
la proposta pro solvendo procede al pignoramento unicamente al
fine di incrementare il proprio credito, in danno della buona
fede del debitore solvente.
DA UN LATO LA CENSURA SEMBRA PROPORRE LA TESI RESTRITTIVA CHE
LE SEZIONI UNITE HANNO RIFIUTATO, SIA PURE CON SENTENZA
PUBBLICATA AL TEMPO DEL RICORSO, ma d’altro lato non contesta
la chiara ratio decidendi con collega la proposta pro solvendo

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condotta delle parti, della Banca e del Tralicci non erano in

ad una condotta di buona fede della banca debitrice e del
creditore procedente, per gli effetti liberatori ed estintivi
del debito come cristallizzato al tempo del precetto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate come in dispositivo.

RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA Massimo Tralicci a rifondere
alla Intesa San Paolo spa le spese del giudizio di cassazione,
che liquida in euro 1200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.
Roma 11 ottobre 2013.
Il Pres’
Il relatore G.B.Petti.

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Si attesta la registrazione presso

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