Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26363 del 20/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 08/07/2016, dep.20/12/2016),  n. 26363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4969/2012 proposto da:

C.G., (OMISSIS), C.M.L. (OMISSIS),

S.F. (OMISSIS), C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, P.ZA ADRIANA 5 SC A/13, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MASIANI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANPAOLO FORTUNATI;

– ricorrenti –

contro

S.M., SA.MI., S.L., SA.MA.,

F.S., S.K., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BUCCARI 11, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA CALAMANI,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 56/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato Palandri Marco con delega depositata in udienza

dell’Avv. Gianpaolo Fortunati difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Calamani Maria Cristina difensore dei controricorrenti

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO in FATTO

S.F. ed i germani C.M.L., D. e G. (quest’ ultimi tre quali figli della defunta S.S.) convenivano nel 2004 in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia – Sezione Distaccata di S. Donà di Piave S.L., M., K. e Ma..

Gli attori chiedevano che, previa presentazione dei conti da parte dei coeredi S.L. e Ma. e ricostruzione dell’asse ereditario, venisse disposto lo scioglimento della comunione costituita dal compendio relato dai defunti coniugi S.P. e B.E. con attribuzione delle quote di spettanza.

Nell’atto introduttivo del giudizio venivano ricostruite le varie vicende successive alla scomparsa dei predetti defunti coniugi e precisato che il coerede, figlio dei de cuius, Sa.Mi. aveva rinunciato alla quota ereditaria spettantegli con devoluzione della stessa ai di lui figli S.K., M. e Ma..

Questi ultimi tre, costituitisi in giudizio, contestavano sotto vari profili la domanda attorea e chiedevano, quindi, che – previa chiamata in causa di F.S. e S.M. – venisse – accertato l’acquisto per intervenuta usucapione di immobili del compendio, siti in (OMISSIS) e di cui in atti, domandando il rimborso ai sensi dell’art. 724 c.c., delle spese da loro e dal Sa.Mi. asseritamente sostenute per la realizzazione di immobili, nonchè il riconoscimento di rimborso in favore di F.S. per indennità ai sensi dell’art. 1150 c.c..

Costituitasi in giudizio la S.L. formulava le medesime istanze degli altri convenuti già costituiti.

Si costituivano, infine, i terzi chiamati in causa Sa.Mi. e F.S. che chiedevano il riconoscimento dei medesimi accennati rimborsi e miglioramenti.

L’adito Tribunale di prima istanza, con sentenza n. 215/2009 dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria, disponendo – secondo il progetto divisionale, come in atti – la divisione del compendio ereditario.

Avverso la suddetta sentenza, di cui chiedevano la riforma, interponevano appello le parti in origine attrici.

Resistevano al proposto appello i S.K., M. e Ma., nonchè gli appellati Sa.Mi. e F.S., i quali ultimi due proponevano – a loro volta – appello incidentale.

L’adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 56/2011, respingeva i reciproci gravami, confermando l’appellata sentenza e dichiarava interamente compensate le spese di lite.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale ricorrono S.F. ed i C.L., D. e G. con atto affidato a due ordini di motivi.

Resistono con controricorso S.K., M., Ma., Mi., L. e F.S..

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia le parti ricorrenti che quelle resitenti.

Diritto

RITENUTO in DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce l’erronea valutazione del motivo di appello svolto in via subordinata (al n. 2) dagli appellanti quale errore materiale.

Viene, in particolare censurata l’insufficiente e contraddittoria motivazione della gravata decisione nella parte con cui – veniva rigettata l’impugnazione della decisione di primo grado relativamente al rigetto dell’istanza di collazione della asserita donazione, di Lire 33 milioni, effettuata da S.P. in favore del figlio Sa.Mi. (donazione di cui il primo Giudice – va qui evidenziato – aveva tenuto conto).

Più specificamente si lamenta che la Corte di merito, ritenuta non raggiunta la prova della suddetta donazione ed, ancora, che nessuna documentazione attestava la circostanza che il de cuius aveva a suo tempo pagato debiti in favore del detto figlio, aveva di poi proceduto alla divisione attraverso la correzione del dato relativo alla detta non riconosciuta collazione.

Il motivo in esame è, innanzitutto, mancante di autosufficienza in ordine alla specifica indicazione trascrizione di tutti i punti necessari degli atti relativi alla pretesa carenza motiva in relazione al procedimento di correzione attraverso il quale la Corte di merito ha proceduto alla divisione senza tener conto della succitata collazione.

Con il Motivo, inoltre, non si censura l’aspetto fondamentale e decisivo relativo (non al procedimento di correzione oggetto di doglianza, ma) all’esattezza, nei computi, delle determinate quote divisionali, giacchè è questo il profilo rilevante e non il metodo attraverso cui si è giunto al computo, di guisa che – in assenza di adeguata prospettazione di una carenza nella giusta determinazione delle quote – il motivo risulta carente anche sotto il profilo dell’interesse.

In altre parole la censura non coglie il preponderante e decisivo profilo della giustezza o meno del computo delle quote, essendo irrilevante il metodo concretamente utilizzato dal Giudice del merito nel computo e nella sua eventuale correzione allorchè il risultato finale (come in ipotesi non è contestato) della determinazione delle quote risulta corretto e giusto.

Il motivo va, quindi, rigettato.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti ed erronea e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie.

Il motivo attinge esclusivamente al merito della controversia e tende ad una revisione del ragionamento decisorio della Corte di merito.

Al riguardo non può che ribadirsi il consolidato e noto orientamento già affermato da questa, Corte secondo cui “il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile in mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. SS.UU. 11 giugno 1998, n. 5802).

Per di più e conclusivamente va riaffermato il principio per cui “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Nè, d’altra – parte, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 2.5608).

Il motivo in esame non può, dunque, essere accolta.

3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA