Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26363 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. I, 19/11/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21271/2015 proposto da:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tommaso Salvini

n. 55, presso lo studio dell’avvocato D’Errico Carlo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Spiga Gavino, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Equitalia Polis S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1482/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del primo

motivo ed assorbito il secondo motivo;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato D’Errico C. che si

riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in epigrafe indicata; G.C. ha replicato con controricorso corroborato da memoria; Equitalia Polis SPA è rimasta intimata.

La Corte lagunare ha deciso sull’appello proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza non definitiva n. 1276/2014 emessa dal Tribunale di Venezia, resa in materia di opposizione a precetto, avendo G.C., nel giudizio di primo grado, proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) – ruolo n. (OMISSIS), notificatagli da Equitalia; segnatamente, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello, accogliendo l’eccezione di tardività formulata dall’appellato.

In particolare, la Corte territoriale, sulla premessa che la sentenza di primo grado era stata depositata il 12/06/2014 e l’atto di appello era stato consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario il 18/12/2014, lo ha ritenuto tradivo, in quanto non rispettoso del termine decadenziale di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., tenuto conto del fatto che ai procedimenti in materia di opposizione all’esecuzione, senza distinzione alcuna, non si applica la sospensione feriale dei termini, ai sensi del combinato disposto della L. n. 742 del 1969, art. 3 e del R.D. n. 12 del 1941, art. 92.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 340 c.p.c., in merito alla pronuncia con cui la Corte lagunare ha accolto l’eccezione di tardività dell’impugnazione formulata dall’appellato.

In particolare il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia pretermesso l’esame della prima eccezione di improponibilità dell’appello sollevata dall’appellato G., eccezione motivata attraverso il richiamo al carattere vincolante ed irreversibile della riserva d’appello che la difesa erariale aveva formulato all’udienza del 24/9/2014, riserva che avrebbe reso improponibile – a parere dell’appellato – l’appello avverso la sentenza non definitiva, in quanto prematuro esercizio del diritto di impugnazione.

Il ricorrente osserva che l’accoglimento di tale eccezione e la ipotetica declaratoria di improponibilità del gravame, ove fondata, avrebbe avuto un effetto meno pregiudizievole nei suoi confronti, perchè non gli avrebbe precluso, dopo la emissione della sentenza definitiva, di impugnare sia questa che quella non definitiva.

1.2. Il motivo va disatteso perchè trova applicazione il consolidato principio secondo il quale “E’ inammissibile, per difetto d’interesse, il ricorso con il quale si deduca il vizio di omessa pronuncia relativamente ad una domanda proposta dalla controparte, in quanto non è configurabile al riguardo una soccombenza del ricorrente, che non può subire alcun concreto pregiudizio da una siffatta carenza di decisione” (Cass. n. 11012 del 09/05/2013; Cass. n. 22772 del 25/09/2018): in proposito va osservato che, poichè la soccombenza è presupposto necessario dell’interesse a ricorrere per Cassazione, è inammissibile, per difetto d’interesse, il motivo con il quale si deduca il vizio di omesso esame di un sistema difensivo o di omessa pronuncia relativamente ad una domanda o – come nel presente caso – ad un eccezione prospettata dalla controparte, in quanto non è configurabile, al riguardo, una soccombenza del ricorrente (Cass. n. 2562 del 28/04/1981; conf. Cass. n. 8905 del 11/10/1996).

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, nonchè dell’art. 92 ord. giud.n. 12/1941, concernenti l’applicazione della sospensione feriale dei termini che – a parere del ricorrente – nel caso era applicabile.

Secondo il ricorrente, l’opposizione al precetto non è un’opposizione esecutiva alla stregua delle altre, che nascono come incidenti di una esecuzione già in atto, ma è un ordinario giudizio di cognizione collocato prima dell’inizio in senso tecnico dell’esecuzione e ad essa si applica la sospensione feriale dei termini, di guisa che l’appello risultava tempestivamente proposto nel presente caso.

2.2. Il motivo è infondato, giacchè, come da consolidato principio, “L’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e art. 92 or. Giud.” (Cass. il. 22484 del 22/10/2014; v. pure Cass. n. 2708 del 10/02/2005; Cass. n. 17328 del 03/07/2018; Cass. n. 294 del 09/01/2020) e la decisione impugnata ne ha dato corretta applicazione.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte costituita.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA