Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26363 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 17/10/2019), n.26363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24388/2013 R.G. proposto da:

Metro International s.p.a. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico

Canepa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Beatrice

Aureli, sito in Roma, via Romeo Romei, 27;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 134, depositata il 17 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2019

dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Metro International s.p.a. in liquidazione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 17 novembre 2011, di reiezione dell’appello principale dalla medesima proposto e di quello incidentale proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il suo ricorso per l’annullamento degli avvisi di rettifica egli accertamenti relativi a tre dichiarazioni doganali, emessi per il recupero dei dazi previsti per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, e degli atti di contestazione delle relative sanzioni, limitatamente all’importo di tale sanzioni, ridotto in ragione della ritenuta continuazione, respingendolo per il resto;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con gli atti impositivi impugnati l’Ufficio ha contestato la provenienza cinese della merce importata (lampade) dalla contribuente, di cui era stata dichiarata l’origine e la provenienza malese, e recuperato il dazio antidumping non versato;

– il giudice di appello ha respinto il gravame principale della contribuente, in considerazione della dimostrata falsità dei certificati di origine della merce importata e dell’insussistenza degli estremi per l’applicazione delle fattispecie di al Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 220, secondo par., lett. b), e art. 239, nonchè il gravame incidentale dell’Ufficio, avuto riguardo all’identità di nesso teleologico e all’unitarietà del contesto temporale e spaziale che caratterizzano le diverse violazione contestate;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la sentenza sarebbe affetta da “motivazione fondata su errore di fatto”, per aver erroneamente ritenuto provata la provenienza cinese della merca importata, evidenziando che dalla falsità del certificato, nella parte in cui attesta l’origine malese dei prodotti, non poteva farsi discendere la provenienza cinese degli stessi;

– il motivo è infondato;

– la Commissione regionale, dopo aver rilevato la falsità dei certificati allegati alla dichiarazione doganale nella parte in cui certifica la origine malese della merce importata, in quanto nè la produzione, nè l’assemblamento ha avuto nel territorio di tale Stato, ha dato atto che la merce è stata fatturata dalla società cinese Hi-light alla società consociata Pacific Season e che quest’ultima, “intestataria dei certificati”, “ha di fatto riprodotto dette fatture” nel rapporto con la società importatrice, per cui il rapporto commerciale risultante da tale ultima documentazione deve ritenersi fittizio;

– una siffatta motivazione consente di individuare il percorso argomentativo seguito di ricostruire l’iter seguito dal giudice e di apprezzarne la sufficienza sotto il profilo logico-giuridico;

– non pertinente, ai fini che qui interessano, risulta la richiamata sentenza penale emessa, sui fatti in esame, nei confronti del legale rappresentante della società contribuente, in quanto si limita ad assolvere l’imputato dai reati ascritti per difetto dell’elemento soggettivo in ordine al fatto che la merce importata non fosse di provenienza malese, senza che emerga alcun accertamento contrastante con quello effettuato nella sentenza impugnata – in ordine all’effettiva origine della stessa;

– con il secondo la ricorrente deduce l’omessa, insufficiente o contraddittorio motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, individuato nel mancato riconoscimento dell’esimente di cui al Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, art. 220;

– il motivo è infondato;

– la sentenza di appello esclude che nel caso di specie possa trovare applicazione dell’esimente invocata, difettando il requisito dell’errore imputabile al fatto dell’autorità doganale che abbia rilasciato i certificati rivelatisi falsi;

– anche con riferimento a tale censura il vizio motivazionale prospettato si presenta insussistente in quanto l’argomentazione posta dal giudice a fondamento della sua decisione risulta adeguata e coerente sotto il profilo logico-giuridico, non emergendo elementi – neanche dedotti dalla contribuente – sintomatici della consapevolezza da parte delle autorità doganali della insussistenza dei requisiti per l’applicazione del trattamento daziario preferenziale richiesto dall’importatrice;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto.

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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