Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26362 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26362 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 31380-2007 proposto da:
MAURI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PANARITI BENITO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SANGIORGIO LUIGI giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

PIERREVI S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
EMANUELE FILIBERTO 61, presso lo studio dell’avvocato

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Data pubblicazione: 25/11/2013

PECORARO VALTER ARNALDO, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALAROLI STEFANO giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2787/2007 del TRIBUNALE di
MONZA, depositata il 27/09/2007 R.G.N. 678/2007;

udienza del 11/10/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.La società Pierrevi s.r.l. con atto di precetto a Mario Mauri,
intimava sulla base di una sentenza esecutiva del giudice di
pace di Monza del 20 settembre 1996, appellata -ma ancora non
prodotta per l’esito del gravame- il pagamento della somma di

Avverso il precetto il Mauri proponeva opposizione con richiesta
della sospensione della efficacia esecutiva del titolo.
Nella prima udienza del 3 maggio 2007 comparivano le parti ed il
difensore del Mauri insisteva nella istanza di sospensione. Il
giudice della opposizione si riservava e quindi sciogliendo la
riserva,ritenendo la causa documentale fissava udienza per la
precisazione delle conclusioni. La difesa del Mauri instava per
la revoca del provvedimento, con termine per la introduzione
della causa nel merito.
2.Nella udienza di precisazione delle conclusioni la difesa del
Mauri insisteva nella richiesta di sospensione, deducendo quali
gravi ragioni di opportunità, evidenti errori di calcolo
contenuti nella decisione del giudice di pace” che aveva fatto
confusione di natura contabile tra i lavori del primo lotto per
euro 6000,00, con i valori del secondo lotto, che anche il CTU
aveva confuso ed in relazione a tali errori il Mauri sosteneva
la erroneità ed esosità delle somme precettate.
Replicava la società creditrice deducendo la inammissibilità dei
motivi di opposizione in relazione alle somme indicate nella
sentenza come dovute, ed osservava che sul punto era pendente

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euro 6652,76 comprensiva di capitale interessi e spese.

appello,

e deduceva la infondatezza della richiesta di

sospensione per la mancanza di un periculum in nora.
3.11 Tribunale di Mona, con sentenza del 27 luglio 2007,
notificata il 25 ottobre 2007, rigettava la istanza di
sospensione per la mancanza del requisito della gravità indicato

richieste ed alle condizioni economiche dell’opponente; nel
merito riteneva la opposizione infondata poiché il precetto ed
il titolo esecutivo erano validi sotto il profilo formale mentre
il merito delle questioni inerenti ai rapporti tra le parti era
sotto l’esame e la cognizione del giudice di appello. Al rigetto
della opposizione seguiva la condanna alla rifusione delle spese
di lite in favore della società creditrice.
4.Contro la decisione ricorre il Mauri deducendo tre motivi,
illustrati da memoria, resiste la controparte e chiede il
rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
5.11 ricorso, che ratione temporis è soggetto al regime dei
quesiti, non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne
offre una sintesi 57pg’si„.t.Tva 2Ld a seguire la confutazione in
diritto.
6.SINTESI DEI MOTIVI.
Nel primo motivo del ricorso si deduce error in iudicando per
violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Si deduce
che il Tribunale ha violato lo art.615 comma primo del codice di
rito, in relazione al quale era chiesta la sospensione della

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nello art.625 c.p.c. in relazione alla modestia delle somme

efficacia esecutiva del titolo ,per la violazione dei diritti
della difesa, in quanto invece di fissare udienza per la
comparizione delle parti, il giudice si era riservato e
sciogliendo la riserva aveva fissato udienza di precisazione
delle conclusioni sostenendo che la causa era documentale.

della sentenza, quanto segue:

di cassazione

“Accerti la Corte se vi è stata

violazione dello art.615 primo comma coordinato con lo art.624 e
669 terdecies c.p.c. ed enuncii a norma dello art.363 c.p.c. il
principio di diritto al quale il giudice avrebbe dovuto
attenersi”
Nel secondo motivo si deduce ancora error in iudicando per
violazione e falsa applicazione dell’art.615 c.p.c. Il quesito a
ff 11 recita

:’Accerti la Corte si vi è stata violazione dello

art.615 primo comma avendo il giudice fatto riferimento a
questioni di regolarità formale del titolo e del precetto, che
riguardano esclusivamente l’art.617 c.p.c. ed enunci a norma
dell’art.363 c.p.c. il principio di diritto al quale il giudice
avrebbe dovuto attenersi”.
Nel terzo motivo si deduce la omessa motivazione su punto
decisivo, sostenendo che il giudice di primo grado doveva
ritenere che, stante la presenza di errori materiali di calcolo,
era stata proposta una opposizione agli atti esecutivi.
Il quesito di fatto a ff l riguarda il punto della decisione in
cui il giudice dichiara che il titolo e il precetto sono
ineccepibili, omettendo lo esame degli errori di calcolo.

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IL QUESITO A FF 10 sostiene, nella richiesta

7.00NFUTAZIONE IN DIRITTO.
Il primo motivo del ricorso enuncia, come error in iudicando,
mentre invece deduce error in procedendo, un quesito astratto ed
incoerente con le vicende processuali considerate dal giudice
della opposizione, e come tale appare incongruo e inammissibile,

ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni la
controparte avrebbe potuto proporre reclamo al collegio ai sensi
dello art.669 c.p.c. e che non risulta in concreto violato il
diritto della difesa. Ed in vero, per costante giurisprudenza di
questa Corte -come da Cass. 3225 del 1994 sino a Cass. 13
novembre 2009 n.2427 e 5 settembre 2008 n.22402 -la opposizione
a norma dello art.615 può essere fohtÚta sulla irregolarità del
precetto o del titolo da un punto di vista formale o su fatti
sopravvenuti impeditivi di una realizzazione formata dalla
pretesa; non può invece avere ad oggetto ragioni di merito
inerenti alle valutazioni fatte dal giudice della sentenza in
esecuzione, in quanto su tale decisione può essere proposto
appello, come è avvenuto nel caso di specie.
Tale preclusione deriva inoltre dal principio del ne bis in
idem, non potendo il giudice della esecuzione entrare nella
sfera di cognizione del giudice del merito:il motivo pertanto è
inammissibile prima che infondato.
Il secondo motivo del ricorso enuncia ancora come error in
iudicando,mentre invece deduce un error in procedendo,un quesito
che attiene al coordinamento tra due norme processuali,

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oltre che giuridicamente infondato. Si vuol dire che sulla

sostenendosi che il giudice avrebbe

fatto erroneamente

riferimento a questioni di regolarità formale del titolo e del
precetto, mentre doveva invece tener conto di evidenti errori
materiali di calcolo evidenti nella parte motiva della sentenza
del giudice di pace.

osservandosi che il giudice della esecuzione ha adeguatamente
motivato sulla istanza di sospensione, difettando il fumus boni
iuris ed il periculum in mora.
IL TERZO MOTIVO, che introduce una censura per omessa
motivazione su punto decisivo consistito nella presenza ed
evidenza di errori di calcolo, e rinvia alla cd chiara
ostensione di detti errori, nella sua formulazione incongrua,
rispetto ai poteri di controllo esercitati dal giudice della
opposizione,aggiunge tardivamente la deduzione di una
proposizione di opposizione agli atti esecutivi, e cioè un error
in procedendo inserito nel corpo di un vizio della motivazione.
MOTIVO INAMMISSIBILE per la confusione dei piani di censura
processuale e motivazionale e in relazione al difetto di
specificità ai sensi dell’art.366 bis correlato allo art 366 n.4
codice di rito.
In conclusione il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art.366
bis c.p.c.
LE SPESE del giudizio di cassazione sono poste a carico del
ricorrente ed il favore della società resistente, nella misura
indicata in dispositivo.

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Il motivo è inammissibile per le ragioni già dette sopra,

P.q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna MAURI Mario alla
rifusione in favore della Pierrevi srl delle spese del giudizio
di cassazione che liquida in euro 1500,00 di cui 200,00 per

esborsi.

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