Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26362 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 17/06/2016, dep.20/12/2016),  n. 26362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4268/2013 proposto da:

UNICREDIT S.p.a., c.f. (OMISSIS), società che ha incorporato il

Banco di Sicilia Società per Azioni, in persona dell’Avv.

I.S., Responsabile del Polo Affari Legali della banca,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo

studio dell’avvocato CARLO MARIO D’ACUNTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI ALBERTO AJELLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE (già MINISTERO del TESORO)

80415740580, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1635/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

uditi gli Avvocati CARLO MARIO D’ACUNTI e GIOVANNI ALBERTO AJELLO,

difensori della ricorrente, che si sono riportati agli atti

depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 19.12.2011, accogliendo l’impugnazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha respinto, in riforma della sentenza di primo grado, l’opposizione proposta dal Banco Di Sicilia spa contro l’ordinanza ingiunzione del 4.12.2011 emessa dal Ministero per violazione della L. n. 197 del 1991, art. 3 (omessa segnalazione di operazioni bancarie sospette, consistenti nella emissione, da parte di una società correntista presso l’Agenzia di (OMISSIS) durante il periodo di direzione di C.A., di circa trecento assegni bancari per complessive Lire 5.799.500.000, ma tutti di importo inferiore alla soglia dei 20 milioni di Lire e con l’ordine di pagamento “a me stesso”.

Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello ha dapprima rigettato le eccezioni riproposte dalla banca appellata rilevando:

– che quella di decadenza era da ritenersi infondata sulla scorta della ricostruzione dei fatti, così come infondata era quella di prescrizione e quella con cui si deduceva l’incompetenza del Direttore Generale ad emettere l’ingiunzione;

– che era altresì infondata l’eccezione circa la mancanza del parere obbligatorio della Commissione prevista dall’art. 32 del T.U. valutarlo perchè soppressa con decreto legge;

– che era ammissibile la costituzione in giudizio del Ministero;

– che non aveva alcun rilievo l’annullamento dell’ordinanza nei confronti del coobbligato solidale per vizio del procedimento.

Ha quindi ritenuto la natura sospetta delle operazioni consistenti nei cambi dei numerosi assegni secondo le suindicate modalità.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Unicredit spa (società incorporante del Banco di Sicilia) sulla base di sette motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., a cui resiste il Ministero dell’Economia e delle Finanze con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Innanzitutto, bene precisare, in risposta alla specifica eccezione mossa dal Ministero controricorrente che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 5, allorchè esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 9793 del 23/04/2013 Rv. 626154). Insomma, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (così Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 Rv. 635452).

Nel caso di specie, la formulazione del ricorso permette di cogliere con sufficiente chiarezza le doglianze prospettate dalla banca onde consentirne l’esame separato e, d’altra parte, il controricorso non evidenzia specifici elementi che depongono in senso contrario, limitandosi, invece, alla sola enunciazione della più risalente giurisprudenza favorevole alla tesi restrittiva, che le stesse sezioni unite hanno poi superato.

1.1 – 1.2 – Ciò chiarito, e passando all’esame dei motivi, con il primo di essi si deduce la violazione falsa applicazione della L. n. 197 del 1991, artt. 3 e 5, nel testo all’epoca vigente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Nel criticare la ritenuta natura sospetta delle operazioni, sostiene la banca che la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare gli elementi di fatto da essa addotti per dimostrare la piena conoscenza delle condizioni del cliente e quindi della assenza della necessità di provvedere alla segnalazione. Si sofferma quindi sull’analisi dei bilanci, della solidità economica della società correntista e sul contenuto della consulenza tecnica di ufficio svolta nel giudizio di merito.

Col secondo motivo la banca denunzia violazione delle stesse disposizioni e ancora vizio di motivazione sulla natura sospetta delle operazioni soffermandosi, attraverso una analitica disamina, sul profilo soggettivo del cliente e sui profili oggettivi delle operazioni, per poi dedurre l’estraneità della fattispecie configurata in concreto rispetto al tipo astratto.

Questi due motivi – che ben si prestano a trattazione unitaria per il prevalente riferimento alla natura delle operazioni contestate – sono privi di fondamento.

Essendo stato espressamente denunziato il vizio di motivazione (sia nei motivi in esame, che nei successivi), si rende opportuno richiamare il principio generale, affermato anche dalle sezioni unite, secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

Nel caso di specie, si è sicuramente fuori da tali ipotesi estreme perchè la Corte siciliana ha dato conto esaurientemente della natura sospetta delle operazioni bancarie poste in essere dalla correntista, la società CIPO (operante nel settore del commercio di agrumi), sottolineando l’emissione, tra il gennaio 1995 e l’ottobre 1999, di ben 300 assegni per prelevamenti in contanti, ciascuno di importo prossimo e inferiore ai 20.000.000 di vecchie Lire, per un totale complessivo di Lire 5.799.500.000, sintomo sempre secondo l’apprezzamento del giudice di merito – di una radicata tolleranza della banca verso un modus operandi del cliente improntato all’elusione della normativa antiriciclaggio.

La Corte d’Appello si è confrontata anche con la linea difensiva della Banca (imperniata a sua volta sulla solidità economica della cliente) ed ha spiegato le ragioni del dissenso evidenziando il fatto che il legale rappresentante della società CIPO, anzichè emettere assegni di importo pari alle variabili necessita di danaro liquido della società (talvolta giustificate con l’esigenza di provvedere ai pagamenti spettanti ai conferitori, talaltra con non meglio specificate esigenze amministrative), ricorreva sistematicamente all’emissione per un importo inferiore ai 20 milioni Lire, con ciò manifestando – sempre secondo l’apprezzamento del giudice di merito – un ben preciso intento elusivo (ovverosia finalizzato all’unico scopo di non incorrere nella segnalazione dovuta dall’intermediario e nelle successive verifiche ispettive), che avrebbe doverosamente imposto l’attivazione della segnalazione prevista per la normativa antiriciclaggio.

Ad avviso della Corte d’Appello, in presenza di un sì evidente e ripetuto comportamento evasivo, sintomo della conoscenza da parte del cliente della normativa antiriciclaggio e della precisa finalità di evitare la segnalazione prevista dalla L. n. 197 del 1991 art. 3, la Banca avrebbe dovuto diligentemente riversare sulle autorità competenti il compito di verificare le ragioni di una condotta pervicace ed oggettivamente sospetta, anzichè trincerarsi dietro un convincimento di liceità dell’operato della società CIPO, convincimento del tutto soggettivo, fondato su una inesatta e incompleta percezione della realtà anche perchè – come emerso dagli atti – dall’esame a campione dei conferitori eseguito dalla Guardia di Finanza era emerso che costoro neppure conoscevano l’esistenza della CIPO, mentre i movimenti di merce sottostanti alle ingenti movimentazioni di danaro in contanti si erano rivelati inesistenti.

Insomma, secondo la Corte d’Appello, nel caso di specie, si imponeva la segnalazione, espressamente prevista dal decalogo della Banca di Italia “in caso di frequente ricorso a tecniche di frazionamento dell’operazione, soprattutto se volte ed eludere gli obblighi di identificazione o registrazione” (v. pagg. 13 e ss sentenza impugnata).

Trattasi, come si vede, di un percorso argomentativo completo, logicamente coerente e, come tale, non attaccabile dalle lunghe censure di tipo esclusivamente fattuale, tendenti in sostanza a sollecitare una ricostruzione alternativa dei fatti, assolutamente preclusa in questa sede.

3. Col terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 (per un mero lapsus in ricorso è scritto “689/1991”, ndr) e della L. n. 197 del 1991, artt. 3 e 5, nel testo all’epoca vigente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente società che il termine di 90 giorni per contestare la violazione doveva decorrere dal 18.4.2000, data di notificazione del verbale della Guardia di Finanza (verbale non di accertamento ma di contestazione) e non già dall’8.8.2000 (data di comunicazione al Ministero del predetto verbale). Applicando correttamente la decorrenza dal 18.4.2000, risultava pertanto tardiva la contestazione avvenuta solo in data 17.10.2000.

La censura è priva di autosufficienza e come tale inammissibile, mancando la trascrizione comunque i dati essenziali circa il deposito nel giudizio di merito) del documento cardine a sostegno della doglianza, il verbale della Guardia di Finanza la cui natura viene oggi posta in discussione, non apparendo sufficiente la riproduzione di isolati passaggi contenuta a pag. 2 e 3 del ricorso.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame. (tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013 Rv. 625839).

Il principio vale naturalmente sia per gli atti processuali che per i documenti.

4. Col quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 197 del 1991, art. 5, nel testo all’epoca vigente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Si critica la sentenza per avere ritenuto, in caso di provvedimenti sanzionatori emessi dai Direttori Generali, non necessaria una particolare delega ministeriale: al contrario, secondo la tesi della Banca, il Direttore Generale, in mancanza di espressa delega, non era legittimato.

La censura è priva di fondamento perchè si scontra col principio di diritto, già affermato da questa Corte – ed oggi ribadito – secondo cui in tema di sanzioni amministrative, la sanzione pecuniaria per la violazione di omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette, di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 5 luglio 1991, n. 197, è legittimamente irrogata, ai sensi dell’art. 5 dello stesso D.L. n. 143, dal direttore generale del ministero competente all’emissione del decreto sanzionatorio. Infatti, l’anzidetto art. 5 deve essere interpretato alla luce della disciplina recata dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 3, 14 e 16 (vigente “ratione temporis”), in forza della quale, introducendosi nell’ordinamento il principio della separazione tra direzione politica e responsabilità della gestione amministrativa, ai responsabili delle direzioni generali compete l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano la P.A. verso l’esterno e che sono direttamente ricollegabili a detta attività di gestione, ivi compresa quella della irrogazione di sanzioni in applicazione della specifica disciplina di settore e in relazione alla disciplina dettata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 (v. Sez. 2, Sentenza n. 10621 del 03/05/2010 Rv. 613101; Sez. 2, Sentenza n. 10202 del 28/04/2010 Rv. 612574).

5 Col quinto motivo la Unicredit denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 197 del 1991, art. 5, del D.L. 12 ottobre 2001, n. 369, art. 1, comma 5 e del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Dolendosi del rigetto dell’eccezione di nullità del provvedimento per mancata acquisizione del prescritto parere della Commissione Consultiva, la ricorrente osserva che, nonostante la formula adottata nel testo, il D.L. 12 ottobre 2001, n. 369 – dettato in materia di terrorismo – non aveva inteso affatto sopprimere la Commissione, ma solo il suo funzionamento in materia di terrorismo, tant’è che in sede di conversione in legge non è stata prevista la ricostituzione della Commissione (come invece sarebbe stato logico se vi fossa stata in precedenza una vera e propria soppressione), ma più semplicemente, la non necessità del parere in materia di sanzioni relative al terrorismo internazionale.

La censura, anche se apprezzabile per lo sforzo interpretativo profuso, è priva di fondamento.

Il D.L. 12 ottobre 2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale) convertito con modificazioni dalla L. 14 dicembre 2001, n. 431, all’art. 1, comma 5, prevedeva che “La commissione consultiva prevista dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 32, è soppressa”.

Il decreto in questione è entrato in vigore il giorno 15.10.2001, coincidente con la data della sua pubblicazione in G.U. (v. art. 3) e dunque alla data in cui è stato adottato il provvedimento sanzionatorio (4.12.2001) il suddetta provvedimento legislativo era pienamente in vigore.

Da ciò discende che la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione della normativa vigente che, seppur inserita in un provvedimento legislativo finalizzato al contrasto e alla repressione del finanziamento del terrorismo internazionale, aveva, per la assoluta chiarezza del dato testuale, una portata di carattere generale che non consentiva all’interprete di operare soggettivi distinguo.

La successiva formulazione del comma 5 in sede di legge di conversione, secondo cui “I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall’art. 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall’art. 32 del T.U. delle norme di legge in materia valutaria, di cui al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148” non può incidere sulla corretta interpretazione data dall’autorità amministrativa sotto la vigenza di un decreto legge (in un epoca in cui non si prevedeva neppure se e in che modo la disposizione sarebbe stata convertita) e, a ben vedere, non esclude neppure un difetto di coordinamento tra quella e questo.

6 Col sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, in relazione agli artt. 166 e 167 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa motivazione su un punto decisivo proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. A dire della società Unicredit i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare inammissibile la costituzione del Ministero a mezzo fax a nulla rilevando il successivo invio di memoria a mezzo posta e ancora dopo, l’intervento dell’Avvocatura dello Stato.

Il motivo è infondato.

Nel procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale configurato dal legislatore resta governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 23, comma 6) e non prevede particolari sanzioni (salvo quella, a carico dell’opponente, stabilita dal comma 5 della norma sopra citata) per omissioni o ritardi di attività delle parti, così come non inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello poste in essere dal giudice, salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza (Sez. 1 Sentenza n. 14016 del 2002; Cass. 2 marzo 1994, n. 2060; Cass. 19 febbraio 1999, n. 1404), onde l’inosservanza, da parte dell’autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all’infrazione, fissato in dieci giorni prima dell’udienza di comparizione della richiamata L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, non implica decadenza, in difetto di espressa previsione di perentorietà, nè rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare (Sez. 1, Sentenza n. 14016 del 2002 cit.; Cass. 17 gennaio 1998, n. 373; Cass. 4 aprile 2001, n. 4931; Cass. 14 dicembre 2001, n. 15828).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha dato atto della avvenuta costituzione dell’Avvocatura dello Stato mediante il sistema postale e dunque nessuna norma impediva di regolarizzare una precedente costituzione in giudizio, non risultando

intervenute – e neppure dedotte specifiche preclusioni decadenze.

Sulla costituzione a mezzo del servizio postale, questa Corte ha già rilevato la ritualità, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 13 marzo 2004 n. 98, per la quale – in conformità all’indirizzo già introdotto con la sentenza del 2002 n. 520, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, commi 1 e 2 – è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 24 Cost., la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione ordinanza-ingiunzione, e quindi, in senso generale, nella parte in cui non consente, per il deposito di qualsiasi atto ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale (v. sez. 2, Sentenza n. 8287 del 2011).

Quanto alla successiva produzione documentale, essa doveva ritenersi consentita in applicazione del suindicato principio di diritto.

7 Col settimo motivo viene denunciata, infine, la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1991, artt. 2, 3 e 6 (ancora una volta la ricorrente incorre in errore materiale sulla data della legge, ndr) e della L. n. 197 del 1991, art. 5, nel testo all’epoca vigente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè insufficiente, omessa ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Con tale censura ci si duole del mancato annullamento dell’ordinanza ingiunzione quale conseguenza dell’annullamento dell’ordinanza ingiunzione notificata al coobbligato solidale (il Direttore C.A.). Secondo la tesi della ricorrente, la vicenda degli “incolpati” assolutamente inscindibile e dunque le vicende sostanziali e processuali dell’uno non possono non influire sul secondo.

Anche tale censura è priva fondamento perchè, come rilevato del tutto correttamente dalla Corte d’Appello, l’ordinanza ingiunzione nei confronti del Direttore era stata annullata esclusivamente per motivi procedimentali (mancata audizione dell’interessato) e quindi per un mero vizio di forma riguardante solo la posizione dell’interessato, ma non certo per la accertata insussistenza della violazione o per l’intervenuta estinzione dell’obbligazione.

Non si vede pertanto perchè di tale conseguenza dovesse giovarsene la Banca, considerato che nulla avrebbe impedito, sussistendone le condizioni temporali, di emettere nuova ordinanza ingiunzione neì confronti del coobbligato Direttore.

In conclusione, l’impugnazione va respinta con addebito di spese a carico della parte soccombente.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi E. 4.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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