Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26362 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. I, 19/11/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14447/2015 proposto da:

C.R.S. Centro di Riabilitazione Sanitaria S.p.a., già C.R.S. Centro

di Riabilitazione Sollo S.p.a., titolare dell’omonima struttura

sanitaria accreditata con il SSN, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Giuseppe Mangili n. 29, presso lo studio dell’avvocato De Lorenzo

Ferruccio Maria, rappresentato e difeso dagli avvocati De Lorenzo

Renato, Kivel Mazuy Patrizia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Pontefici n.

3, presso lo Studio Capece Minutolo del Sasso, rappresentata e

difesa dall’avvocato Ceglio Fulvio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4717/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del primo

motivo e comunque il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.R.S. Centro di Riabilitazione Sanitaria SPA (di seguito, il Centro) ha proposto ricorso con due mezzi per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, in epigrafe indicata; l’Azienda Sanitaria Locale ASL (OMISSIS) (già ASL (OMISSIS)) ha replicato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Su ricorso del Centro, il Tribunale di Napoli aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 591/2008 con il quale aveva ordinato alla ASL di pagare al Centro la somma di Euro 377.581,42, pari al 100% del fatturato delle prestazioni assistenziali e di riabilitazione espletate nel periodo compreso tra il 1 aprile 2005 ed il 31 dicembre 2005, oltre interessi legali dal 24/4/2007, nonchè spese, diritti ed onorari. La ASL aveva proposto opposizione, eccependo – tra l’altro – la mancanza di prova del rapporto di accreditamento con il SSN, la mancata prova della c.o.m. della parte opposta e della corrispondenza tra le prestazioni effettuate e quelle rientranti in regime di convenzionamento, la mancata prova in ordine al mancato superamento della c.o.m. nel periodo oggetto del presente pagamento, l’avvenuto superamento del tetto di spesa determinato per l’anno 2005. L’opposizione veniva respinta dal Tribunale, che confermava il decreto ingiuntivo.

La Corte di appello, in riforma della prima decisione, ha accolto l’appello della ASL e rigettato la domanda di pagamento del Centro.

Per quanto interessa il presente giudizio, la Corte territoriale, innanzi tutto ha ricostruito “attraverso gli atti deliberativi della Giunta Regionale Campania e l’evoluzione della regolamentazione dei rapporti tra le Azienda Sanitarie ed i centri provvisoriamente accreditati in ordine alla natura e quantità delle prestazioni erogabili da ciascuna struttura, alle modalità di pagamento e di conguaglio nel contesto, assolutamente condizionante, dei limiti funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e quindi di necessaria progressiva razionalizzazione e limitazione della spesa sanitaria, in cui tale regolamento si inserisce” (fol. 5 della sent. imp.), esaminando la Delib. Giuntale 28 marzo 2003, n. 1272, la Delib. Giuntale 18 febbraio 2003, n. 2451, la Delib. Giuntale 19 novembre 2004, n. 2105 e la Det. 1 febbraio 2005 – resa in esecuzione delle Delib. di Giunta regionale citate, che, da un lato aveva determinato in Euro 3.264.738,00, il limite di fatturato contabilizzato per l’anno 2005 dalla società opposta per la branca riabilitazione e, dall’altro, aveva rimesso alle indicazione del tavolo tecnico il volume totale delle prestazioni afferenti alla macroarea riabilitativa da erogarsi da parte della società per l’anno 2005 in favore dei residenti della ASL (OMISSIS).

Ha quindi affermato che le delibere e gli atti richiamati, in quanto espressione di valutazioni programmatiche ed organizzative discrezionali dell’amministrazione titolare del servizio certamente concorrevano a determinare il contenuto del rapporto di concessione di pubblico servizio ex lege esistente tra la singola ASL e la singola struttura privata provvisoriamente accreditata, stabilendo quali fossero effettivamente i diritti e gli obblighi delle parti in ordine al rapporto in corso e che era tuttavia necessario che “le integrazioni del contratto derivanti dagli atti in esame (per lo più incidenti sul contenuto economico del rapporto correlato ai tetti di spesa annualmente fissati dalla Regione) siano accettate e fatte proprie dalle parti del rapporto mediante la prevista sottoscrizione di apposito contratto per ogni anno di competenza” (fol. 7 della sent. imp.).

Ha quindi osservato che – come esplicitato dalle Delibere di giunta – la remunerazione delle prestazioni ed il correlato limite di spesa era inequivocabilmente subordinata alla sottoscrizione da parte della struttura di uno specifico contratto che doveva recepire i criteri e le modalità applicative della convenzione; che la ASL era tenuta a sottoscrivere con le singole strutture i contratti, ma che era altresì tenuta a cessare la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate che non erano addivenute alla stipula di tali contratti, contratti che costituivano il presupposto fondamentale ed indefettibile per l’esigibilità dei crediti in questione.

Sulla scorta di tale premessa, ha rilevato che, nel caso di specie il contratto per l’anno 2005 mancava e che ciò impediva di individuare il volume e la tipologia delle prestazioni erogabili ed escludeva la possibilità di far valere la pretesa al pagamento dell’importo contabilizzato.

Ha concluso affermando che sussiste la necessità del titolo negoziale per l’esigibilità dei crediti derivanti dalla erogazione delle prestazioni sanitarie nell’ambito di una azione di natura latu sensu contrattuale, come quella proposta, volta ad ottenere il pagamento di corrispettivi, anche quando le suddette prestazioni vengono, come nel caso di specie, inizialmente effettuate in regime di provvisoria proroga dei volumi di prestazioni e dei tetti di spesa, ossia in temporanea assenza di un contratto (fol. 8 della sent. imp.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 bis e del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies; si denuncia altresì l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente, sulla premessa che il giudice di appello ha ritenuto non dovuto il credito per mancanza del relativo titolo esecutivo, stante la mancata stipulazione da parte del Centro dell’accordo contrattuale previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinques, sostiene che tale decisione è errata perchè muove dall’errato presupposto che anche nel previgente regime dell’accreditamento provvisorio fosse necessario l’accordo contrattuale di cui parla l’art. 8 quinques cit. per la remunerazione delle prestazioni erogate.

Secondo la ricorrente, nel caso di specie, il titolo esecutivo non va rinvenuto in uno specifico accordo contrattuale del D.Lgs. n. 502 del 1992, ex art. 8 quinques (ante modifica), ma nella precedente convenzione – di cui alla L. n. 833 del 1978, prorogata automaticamente della L. n. 724 del 1994, ex art. 6, comma 6 – alla quale la legge attribuiva direttamente efficacia esecutiva.

Si duole che non sia stata considerato che la stessa ASL – come evincibile dalla difesa di quest’ultima – aveva ritenuto le prestazioni erogate dal Centro nel 2005 remunerabili, anche se assoggettandole a “regressione tariffaria”, e che ciò dimostrava che l’erogazione di tali prestazioni era stata concordata a livello di branca, tanto che lo sforamento aveva inciso in percentuale anche sulla struttura ricorrente tenuta all’erogazione del pubblico servizio.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinques, sotto un diverso profilo.

La ricorrente sostiene che tale norma non imponeva la sottoscrizione di accordi contrattuali anno per anno e che, per l’anno 2005, alcuna norma della Regione Campania aveva previsto la necessità di un nuovo accordo contrattuale ai fini della remunerazione delle prestazioni effettuate dai privati erogatori accreditati.

A suo parere, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, non poteva attribuirsi ultrattività alla Delib. Giuntale 1 agosto 2003, n. 2451, che aveva previsto la necessaria sottoscrizione dei contratti, perchè relativa ai volumi di prestazioni e correlati limiti di spesa per l’anno 2003 e l’applicazione era stata espressamente limitata al periodo 1/1-31/12/2003. Per l’esercizio 2005, invece – a suo parere – la Delib. Giuntale n. 2105 del 2004, aveva prorogato i precedenti accordi, senza richiedere la trasfusione in nuovi contratti e, a conferma, rileva che la DGRC n. 2157 del 30/12/2005, pubblicata sul BURC n. 8 del 13/2/2006 prevedeva la possibilità di modificare ed integrare gli accordi per l’esercizio 2005, senza porre in discussione la sussistenza e la vigenza dei medesimi accordi. Secondo la ricorrente, quindi, le delibere regionali n. 2105/2005 e 2157/2005 avevano riconsiderato il quantum del limite di spesa di branca ed alcune modalità di remunerazione delle prestazioni erogate, ma non il diritto dei Centri provvisoriamente accreditati alla remunerazione delle prestazioni da loro rese per conto del SSN, che non risultava condizionato da alcun evento.

3.1. Entrambi i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente attesa la stretta connessione tra le censure svolte in merito ai dedotti vizi di error in judicando – sono infondati.

3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, l’obbligo per la struttura privata di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonchè i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; per l’altro, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass. n. 17588 del 5/7/2018 e Cass. n. 17591 del 5/7/2018, alle cui ampie motivazioni si rinvia, la prima in particolare relativa ad una fattispecie in cui la attuale ricorrente aveva convenuto la medesima ASL dell’odierno ricorso e nella quale quindi trovava applicazione la legislazione della Regione Campania; Cass. n. 30917 del 29/11/2018 e Cass. n. 453 del 10/1/2019; Cass. Sez. U. n. 28053 del 2/1172018, vertente su questione di giurisdizione, che significativamente postula la presenza del contratto nell’ambito dell’accreditamento provvisorio; Cass. n. 26319 del 17/10/2019).

La decisione impugnata è pertanto immune da vizi perchè conforme ai principi enunciati.

3.4. E’, invece, inammissibile la censura di omesso esame di fatto decisivo, prospettata nel primo motivo con riferimento alla mancata considerazione delle argomentazioni difensive svolte dalla ASL in merito all’applicazione della “regressione tariffaria”, sintomatica – a dire della ricorrente – dell’esistenza di un accordo.

In disparte il rilievo della genericità della prospettazione, la censura non concerne l’omesso esame di un fatto storico, da intendersi principale o secondario, bensì la valutazione di deduzioni difensive, e non è inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. n. 14802 del 14/6/2017); infine, non allega l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, posto che non smentisce, nemmeno in tesi, l’accertata mancanza di un contratto scritto e, risulta, quindi, priva di decisività.

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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