Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26362 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 17/10/2019), n.26362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui riuniti ricorsi iscritti ai nn. 1117/2013, 1743/2013 e 1746/2013

R.G. proposti da:

Metro International s.p.a. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico

Canepa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Beatrice

Aureli, sito in Roma, via Romeo Romei, 27;

– ricorrente, controricorrente in via incidentale –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della

Liguria, nn. 133 e 135, depositate entrambe il 17 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo

2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Metro International s.p.a. in liquidazione propone ricorso per cassazione (iscritto al n. 1117/13) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 17 novembre 2011, di reiezione dell’appello principale dalla medesima proposto e di quello incidentale proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il suo ricorso per l’annullamento degli avvisi di rettifica degli accertamenti relativi a tre dichiarazioni doganali, emessi per il recupero dei dazi previsti per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, e degli atti di contestazione delle relative sanzioni, limitatamente all’importo delle stesse, ridotto in ragione della ritenuta continuazione, respingendolo per il resto;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con gli atti impositivi impugnati l’Ufficio contesta la provenienza cinese della merce importata (lampade) dalla contribuente, di cui era stata dichiarata l’origine e la provenienza malese, e recupera il dazio antidumping non versato;

– il giudice di appello ha respinto il gravame principale della contribuente, in considerazione della dimostrata falsità dei certificati di origine della merce importata e dell’insussistenza degli estremi per l’applicazione delle fattispecie di al Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 220, secondo par., lett. b), e art. 239, nonché il gravame incidentale dell’Ufficio, avuto riguardo all’identità di nesso teleologico e all’unitarietà del contesto temporale e spaziale che caratterizzano le diverse violazione contestate;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale, con distinto atto, iscritto al n. 1743/2013 R.G., propone ricorso avverso la medesima sentenza, affidandolo ad un unico motivo;

– avverso tale impugnazione resiste con controricorso la Metro International s.p.a. in liquidazione;

– l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone, altresì, ricorso per cassazione (iscritto al n. 1746/13) avverso la diversa sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 17 novembre 2011, di reiezione dell’appello – qualificato quale incidentale – dalla medesima proposto avverso la medesima sentenza di primo grado che aveva dato origine ai distinti illustrati ricorsi;

– anche avverso tale impugnazione resiste con controricorso la Metro International s.p.a. in liquidazione;

– il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso iscritto al n. 1117/13.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– occorre preliminarmente dare atto che, in ragione del principio dell’unità dell’impugnazione, i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza dalla contribuente e dall’Amministrazione finanziaria vanno riuniti e quello di quest’ultima, depositato in epoca posteriore, va qualificato quale ricorso incidentale (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 25 giugno 2002, n. 9232);

– del pari, va disposta la riunione a tali giudizio di quello avente ad oggetto il ricorso proposto dall’Agenzia fiscale avverso altra sentenza, pronunciata tra le medesime parti e avente ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza di primo grado, trattata separatamente dal giudice di appello;

– ciò posto, con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la sentenza sarebbe affetta da “motivazione fondata su errore di fatto”, per aver erroneamente ritenuto provata la provenienza cinese della merce importata, evidenziando che dalla falsità del certificato, nella parte in cui attesta l’origine malese dei prodotti, non poteva farsi discendere la provenienza cinese degli stessi;

– il motivo è infondato;

– la Commissione regionale, dopo aver rilevato la falsità dei certificati allegati alla dichiarazione doganale nella parte in cui certifica la origine malese della merce importata, in quanto nè la produzione, né l’assemblamento ha avuto nel territorio di tale Stato, ha dato atto che la merce è stata fatturata dalla società cinese Hi-light alla società consociata Pacific Season e che quest’ultima, “intestataria dei certificati”, “ha di fatto riprodotto dette fatture” nel rapporto con la società importatrice, per cui il rapporto commerciale risultante da tale ultima documentazione deve ritenersi fittizio;

– una siffatta motivazione consente di individuare il percorso argomentativo seguito di ricostruire l’iter seguito dal giudice e di apprezzarne la sufficienza sotto il profilo logico-giuridico;

– non pertinente, ai fini che qui interessano, risulta la richiamata sentenza penale emessa, sui fatti in esame, nei confronti del legale rappresentante della società contribuente, in quanto si limita ad assolvere l’imputato dai reati ascritti per difetto dell’elemento soggettivo in ordine al fatto che la merce importata non fosse di provenienza malese, senza che emerga alcun accertamento contrastante con quello effettuato nella sentenza impugnata – in ordine all’effettiva origine della stessa;

– con il secondo la ricorrente deduce l’omessa, insufficiente o contraddittorio motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, individuato nel mancato riconoscimento dell’esimente di cui al Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, art. 220;

– il motivo è infondato;

– la sentenza di appello esclude che nel caso di specie possa trovare applicazione dell’esimente invocata, difettando il requisito dell’errore imputabile al fatto dell’autorità doganale che ha rilasciato i certificati rivelatisi falsi;

– anche con riferimento a tale censura il vizio motivazionale prospettato si presenta insussistente in quanto l’argomentazione posta dal giudice a fondamento della sua decisione appare adeguata e coerente sotto il profilo logico-giuridico, non emergendo elementi – neanche dedotti dalla contribuente – sintomatici della consapevolezza da parte delle autorità doganali della insussistenza dei requisiti per l’applicazione del trattamento daziario preferenziale richiesto dall’importatrice;

– con il terzo motivo la contribuente si duole dell’omessa pronuncia sul punto costituito dall’applicabilità del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 1;

– il motivo è infondato;

– la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’applicazione del regime sanzionatorio previsto per il caso di violazioni commesse in continuazione;

– in tal modo, ha considerato, sia pure in via implicita, che tali violazioni fossero sanzionabili, in quanto la quantificazione della sanzione per le violazioni commesse e accertate postula necessariamente la sussistenza dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi;

– quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante l’assenza di una specifica decisione sul punto (cfr. Cass., ord., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., ord., 6 dicembre 2017, n. 29191);

– con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Amministrazione finanziaria censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, per aver applicato l’istituto della continuazione pur in difetto del presupposto del concorso di violazioni formali o della progressione delle violazioni;

– il motivo è fondato;

– premessa l’estensibilità della disciplina in esame anche alle violazioni doganali (cfr., sul punto, Cass. 8 marzo 2013, n. 5897), si osserva che il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 1, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, prevede che sia punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio – e, dunque, con l’applicazione della regola del cumulo giuridico -, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi (concorso formale) ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo);

– dal dato testuale di tale disposizione si evince che, mentre la prima fattispecie include tutte le tipologie di violazioni che si esauriscono in un’unica azione od omissione (siano esse di natura formale o sostanziale), la seconda comprende solo le violazioni cd. formali, ossia non idonee ad incidere sulla determinazione dell’imponibile o liquidazione anche periodica del tributo;

– il comma successivo, poi, introducendo in ambito tributario l’istituto della continuazione, assoggetta alla medesima sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;

– da ultimo, l’art. 12, comma 5, dispone che “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”;

– orbene, la sentenza di appello ha rilevato che le violazioni accertate sono “avvinte dallo stesso nesso ideologico e da un unitario contesto temporale e spaziale”, avuto riguardo al fatto che interessavano importazioni di diverse partite della medesima merce articolatesi in più operazioni doganali caratterizzate dalle medesime modalità esecutive e che ciò fosse sufficiente ad integrare i presupposti per l’applicazione dell’istituto della continuazione;

– una siffatta affermazione non appare coerente con le richiamate disposizioni normative, in quanto non prende in considerazione gli elementi delle fattispecie in rilievo, in relazione alla pretermissione del carattere della incidenza progressiva nella determinazione dell’imponibile ovvero nella liquidazione del tributo che le diverse violazioni devono presentare;

– con l’unico motivo del distinto ricorso iscritto al n. 1746/2013 R.G., l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli allega la medesima violazione di legge in relazione ad analoga statuizione contenuta nella diversa sentenza di appello pronunciata, a seguito di distinto esame in quella sede, dell’unico appello incidentale proposto dall’Ufficio;

– le considerazioni che precedono conducono alla cassazione di tale sentenza;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso principale non può essere accolto, mentre va accolto il ricorso incidentale e quello iscritto al n. 1746/2013 R.G.;

– le sentenze impugnate vanno, dunque, cassate con riferimento ai motivi accolti e rinviate, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale iscritto al n. 1117/2013 R.G. e accoglie quello incidentale iscritto al n. 1743/2013 R.G.; accoglie il ricorso iscritto al n. 1746/2013 R.G.; cassa le sentenze impugnate con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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