Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26362 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. I, 07/12/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 07/12/2011), n.26362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

a margine del ricorso, dagli avv.ti SALA VITTORIO e Franco

Chiapparelli ed elett.te dom.ta presso lo studio del secondo in Roma,

Via Alberico II n. 35;

– ricorrente –

contro

LEVEL R.C.M. s.r.l., in persona del presidente del consiglio di

amministrazione sig. S.C., rappresentata e difesa,

giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti

BARBIERI MAURIZIO e Alessandro Foschiani ed elett.te dom.ta presso lo

studio del secondo in Roma, Via Monte Zebio n. 32;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 545/05,

depositata il 26 febbraio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

ottobre 2011 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’avv. Franco CHIAPPARELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano, respingendo il gravame del sig. B.R., ha confermato la sentenza del Tribunale con cui l’appellante era stato condannato, su domanda della Level R.C.M. s.r.l., al risarcimento del danno cagionato alla società, nello svolgimento delle funzioni di amministratore delegato, riscuotendo indebiti rimborsi spese per L. 5.098.716 e assumendo come collaboratrice sua figlia Barbara, cui era stato corrisposto un compenso totale di L. 120.000.000 (L. 30.000.000 annui per quattro anni) senza che avesse svolto alcuna prestazione in favore della società.

La Corte ha ritenuto, quanto alla prima voce di danno, che le spese in questione riguardavano il pagamento di coperti in ristoranti frequentati in periodo feriale e di domenica, con pernottamenti prolungati nel fine settimana, ovvero viaggi con accompagnamento di familiari: era dunque da presumere che, per la loro natura e i periodi in cui erano state sostenute, tali spese avessero carattere personale e non inerissero all’attività aziendale, mentre l’appellante non aveva dimostrato il contrario, avendo dedotto prova testimoniale giustamente non ammessa dal Tribunale perchè vertente su circostanze generiche e prive dell’indicazione dei nominativi dei clienti e dei rapporti di lavoro intrattenuti o da intrattenere con essi in occasione di quei soggiorni.

Quanto alla seconda voce di danno, la Corte ha osservato che, posta la mancanza di prestazioni svolte dalla figlia dell’appellante a fronte delle retribuzioni percepite, era evidente il danno subito dalla società. Danno che non poteva considerarsi eliso, come sosteneva l’appellante, dal “vantaggio compensativo” costituito dalla rinunzia da parte del medesimo al proprio compenso di amministratore per pari importo, non essendo possibile istituire alcun collegamento fra i rispettivi emolumenti e retribuzioni del padre e della figlia, nè risultando alcuna abdicazione dell’appellante alle differenze dovutegli del suo compenso di amministratore, nè avendo il medesimo mai dedotto in giudizio la compensazione.

La tesi svolta in via subordinata, a proposito della medesima voce, dall’appellante, e cioè l’estinzione del debito risarcitorio in virtù del contributo al ripianamento delle perdite da lui versato in quanto socio, non poteva poi trovare ingresso perchè generica e basata su fatti mai dedotti nel giudizio di primo grado.

Il B. ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un solo, complesso motivo, cui la società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si muovono, in definitiva, tre censure alla sentenza impugnata:

a) erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti e ingiustificata non ammissione della dedotta prova testimoniale relativa all’inerenza all’attività societaria delle spese rimborsate per L. 5.098.716;

b) erronea ammissione dell’esistenza di un danno conseguente al rapporto di collaborazione instaurato con la figlia del ricorrente, non essendo stato considerato il “vantaggio compensativo” costituito dalla ri-nunzia del ricorrente a parte del suo compenso di amministratore, per un importo pari a quello ricevuto dalla figlia, proprio per non far gravare quest’ultimo sulla società;

c) erronea declaratoria di inammissibilità, per novità, dell’eccezione di estinzione dell’obbligazione risarcitoria per effetto del contributo del ricorrente, in quanto socio, al ripianamento delle perdite societarie: già, infatti, nell’atto di citazione la stessa società attrice aveva affermato che le perdite erano state ripianate, tra l’altro, mediante rinunzia fatta dai soci, in proporzione ai rispettivi conferimenti, al rimborso del finanziamento infruttifero di L. 126.000.000 e al finanziamento infruttifero di L. 140.841.984; sicchè, essendo pari al 40 % la quota del B., che aveva anche rinunziato ad diritto di opzione sulla ricostituzione del capitale seguita al ripianamento delle perdite, come risultava dal verbale di assemblea del 26 luglio 2000 in atti, doveva concludersi che il medesimo aveva rinunziato a L. 122.736.757 (ossia il 40 % di L. 126.000.000 + L. 140.841.984), che compensavano largamente l’importo di L. 120.000.000 versato alla figlia.

2. – La censura a) è inammissibile perchè, quanto agli elementi di prova acquisiti, si limita a sollecitarne una mera rivalutazione non consentita in sede di legittimità e, quanto alla dedotta prova testimoniale, l’esame dei relativi capitoli – testualmente riprodotti nel ricorso – non fa che confermare la valutazione di genericità già espressa dai giudici di appello.

3. – La censura b) è infondata.

Secondo il ricorrente, la sua rinuncia al compenso dovutogli dalla società quale amministratore configura un vantaggio compensativo – secondo la nozione ricava-bile dalla giurisprudenza di legittimità – del danno derivante dal contratto di collaborazione stipulato con sua figlia.

Egli incorre, però, in un equivico di fondo sulla nozione di vantaggio compensativo nella giurisprudenza di questa Corte.

Cass. 16707/2004, richiamata nel ricorso, ha affermato, in tema di determinazione del danno prodotto dalla mala gestio degli amministratori di una società inserita in un gruppo societario, che “è perfettamente logico che (…) la valutazione di quel che potenzialmente giova, o invece pregiudica, l’interesse della società non possa prescindere da una visione generale: visione in cui si abbia riguardo non soltanto all’effetto patrimoniale immediatamente negativo di un determinato atto di gestione, ma altresì agli eventuali riflessi positivi che ne siano eventualmente derivati in conseguenza della partecipazione della singola società ai vantaggi che quell’atto abbia arrecato al gruppo di appartenenza”.

Vantaggio compensativo è, quindi, quello causalmente legato, al pari del danno, al medesimo, specifico atto di gestione compiuto dall’amministratore, e non quello costituente l’effetto di una distinta serie causale. Nè potrebbe essere altrimenti, trattandosi di determinare il danno derivante appunto da ciascun atto di gestione (assunto come colpevole fonte di responsabilità), e non già di tracciare un generico bilancio dei vantaggi e svantaggi della complessiva gestione di un amministratore, come invece sembra ritenere il ricorrente.

Nel caso che ci occupa, il beneficio per la società dovuto alla parziale mancata riscossione dei propri emolumenti da parte dell’amministratore è, appunto, frutto di una libera decisione dell’avente diritto, non mera conseguenza necessaria della precedente assunzione e retribuizione di sua figlia.

Sotto questo profilo, è irrilevante che la mancata riscossione del compenso corrisponda, come insiste nel sostenere il ricorrente, a rinunzia da parte sua: ciò che conta, infatti, allorchè si parla di vantaggi compensativi è, come si è visto, il nesso di causalità.

Certo, il titolo della mancata riscossione del compenso di amministratore non è privo di rilievo. Così, ad esempio, essa ben poteva corrispondere alla compensazione del credito retributivo del B. con il suo debito risarcitorio, ma la relativa, necessaria eccezione non è stata sollevata, secondo l’incensurato apprezzamento del giudice di appello.

La tesi del ricorrente è, in effetti, che egli si era “autoridotto” il compenso di amministratore per non far ricadere sulla società l’onere della retribuzione corrisposta a sua figlia. Tesi, però, non soltanto non confermata in punto di fatto dalla Corte di merito, ma soprattutto priva di precisi riferimenti giuridici, una volta sganciata dalla insostenibile prospettiva dei vantaggi compensativi.

4. – La censura c) è (a prescindere da ogni considerazione sulla sostenibilità in diritto dell’eccezione asseritamente trascurata dai giudici di appello) inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso, il quale non riproduce il testo degli atti processuali richiamati, e anche perchè non viene specificamente contrastata l’affermazione di genericità contenuta nella sentenza impugnata a proposito dell’eccezione di cui trattasi.

5. – Il ricorso va in conclusione respinto. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA