Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26361 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26361 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

PU

SENTENZA

sul ricorso 28869-2007 proposto da:
GIANETTO & C.

S.N.C.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio
dell’avvocato CASTELLANI FILIPPO, rappresentata e
difesa dall’avvocato GHELARDI ETTORE giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

CAPUCINE DI GERMANA MORIGI & C. S.A.S., in persona
del Liquidatore sig.ra GERMANA MORIGI SPAGNOLI,

Data pubblicazione: 25/11/2013

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.MONTANELLI
11,

presso

lo

studio

dell’avvocato

ANDRIOLA

ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRANCIA MARIO giusta delega in atti;
– controricorrente

di BOLOGNA, depositata il 20/06/2007 R.G.N.
2511/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato ETTORE GHELARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

concluso per

avverso la sentenza n. 752/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.11 Pretore di Bologna emetteva in data 8 gennaio 1981 un
decreto ingiuntivo in favore della sos.Capucine s.a.s. e nei
confronti della soc. Gianetto s.n.c. per l’importo di E
21.846.242 oltre accessori in relazione alla vendita di capi di

2.Con citazione del 28 febbraio 1997 la soc.Gianetto proponeva
opposizione deducendo: litispendenza con altro procedimento
pendente

dinanzi

al

tribunale

di

Savona;

incompetenza

territoriale del pretore di Bologna; nel merito con
riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto di
compravendita per vizio della merce e condanna al risarcimento
danni. Si costituiva la società creditrice denunciando la
tardiva deduzione dei vizi e chiedeva la conferma del decreto.
3.11 pretore con sentenza parziale 29 del 1998 dichiarava la
propria competenza rigettando altre eccezioni in rito; quindi
con sentenza definitiva dal 20 aprile 2004 il Tribunale,
succeduto iure temporis al Pretore, rigettava l’apposizione e la
domanda riconvenzionale della società Gianetto che condannava a
rifondere le spese di lite.
4.Contro la decisione proponeva appello, con atto notificato il
21 novembre 2009, la società Gianetto, deducendo la
improcedibilità e la estinzione del processo, essendo stata
chiusa la procedura di liquidazione dichiarata in udienza, e
deduceva che la parte acquirente era decaduta dal diritto di far

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abbigliamento.

valere la garanzia; resisteva la controparte e chiedeva il
rigetto del gravame.
5.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 2 giugno
2007, notificata in data 19 settembre 2007, rigettava l’appello,
dichiarando esecutivo il decreto impugnato e condannava

6.Contro la decisione ,con ricorso notificato il 13 settembre
2007, propone impugnazione per cassazione la soc.Gianetto
deducendo motivi formali e di merito con relativi quesiti.
RESISTE la controparte con controricorso deducendo la
inammissibilità o il rigetto del ricorso ponendo questioni
pregiudiziali.
MEMORIE sono state prodotte dalla difesa del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

7.11 ricorso, che ratione temporis, è soggetto al regime dei
quesiti non merita accoglimento, in relazione alla errata ed
inidonea formulazione dei quesiti come prescritto dallo art.366
c.p.c.
Ed in vero la Giannetto, non avendo piena consapevolezza del
modus formulandi, formula alle pag 35,76,79 e 94 del ricorso
delle conclusioni di merito, poi ulteriormente riassunte in
chiusura allorché ribadisce le conclusioni. Non a caso la parte
controricorrente deduce la inammissibilità accennando al
precedente di questa Corte 7 giugno 2007 n.13329 che
puntualizza la tecnica della censura complessa ma specifica
della formulazione dei quesiti di diritto e di sintesi

4

l’appellante alle spese del grado.

descrittiva del cd.fatto controverso allorché viene in essere
una censura di logica motivazionale.
7.1. SINTESI DEI MOTIVI.
PER CHIAREZZA ESPOSITIVA, anche al fine di evitare il ricorso a
criteri formali di controllo del mezzo di impugnazione, poiché

non era consolidata la giurisprudenza sistematica della Corte,
si offre una sintesi descrittiva dei motivi, seguendo per
comodità la distinzione proposta dal ricorrente di motivi
formali -da pag 16 a pag 82 del ricorso, e di motivi di merito,
da pag 83 a pag 97, per poi concludere a ff 96 e ss
riassuntivamente.
MOTIVI FORMALI.
A.

ERROR IN IUDICANDO per la violazione e falsa applicazione
degli artt. 110,111 c.p.c.1269 e 1264 c.c. errata
interpretazione dei fatti e delle risultanze di causa ed omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione ex art.360 n.5
c.p.c.
In relazione a tale complessa censura i quesiti a ff 36 e sgg
vengono posti in via principale e in via alternativa e
concorrente.
IN VIA PRINCIPALE
1.alla luce dell’art.360 n.3 nella fattispecie di valida e
notificata cessione del credito, avvenuta nel corso di un
procedimento già pendente fra il creditore, poi cedente ed il
debitore ceduto, SI CHIEDE DI dichiarare che l’originario

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il gravame è prossimo alla riforma processuale, quando ancora

creditore perde la legittimazione o la capacità processuale a
vantaggio del cessionari, e pertanto il giudizio non può
proseguire nei confronti del debitore ceduto onde conseguire
condanna al pagamento del credito dedotto in giudizio e poi
ceduto al terzo,posto che ai sensi dell’art.1264 secondo comma

solo attraverso il pagamento del debito a favore del cessionario
….e pertanto dichiarare che la condanna della società Capucine
s.a.s deve e doveva essere respinta con dichiarazione di nullità
ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
2.Alla luce dell’art.360 n.5 c.p.c. si chiede di dichiarare la
omissione totale di motivazione rispetto al quesito di cui al
punto n.l. da parte della Corte di appello di Bologna.
In via ALTERNATIVA O CONCORRENTE:
3.ALLA LUCE DELL’ART.360 N.3 C.P.C. dichiarare che nella
fattispecie di valida ed efficace cessione del credito,
notificata a mezzo della prodotta Rr 10 dicembre 1999, avvenuta
in un processo pendente fra il creditore poi cedente ed il
debitore, l’originario creditore perde la legittimazione o
capacità processuale a vantaggio del cessionari, e pertanto non
può proseguire il giudizio nei confronti del creditore ceduto
etc con lo effetto che la domanda della condanna della soc;
Capucine doveva e deve essere respinta con dichiarazione di
nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo.
4.ALLA LUCE DEL VIZIO DELLA MOTIVAZIONE DI CUI ALLO ART.360 N.5
C.P.C. SI DEDUCE LA VIOLAZIONE DEI QUESITI DI DIRITTO INDICATI

6

i

c.c. il debitore ceduto si libera della propria obbligazione

NEI NN.1 E 2, 3, E 4

nel senso della erronea motivazione,

costituente illogicità in relazione al tema della perdita della
capacità processuale e della rinuncia alla azione da parte del
creditore cedente.
UN SECONDO COMPLESSO MOTIVO VIENE FORMULATO A FF.39 CON IL

Argomento di impugnativa riguardante la concorrenza nella
presente fattispecie di una ipotesi di SUCCESSIONE A TITOLO
UNIVERSALE EX ART.110 C.P.C. IMPORTANTE LA PERDITA DELLA
LEGITTIMAZIONE O DELLA CAPACITA’ PROCESSUALE DA PARTE DEL
CREDITORE CEDENTE IN FAVORE DEL CESSIONARIO.
I quesiti di diritto sono formulati a ff 76 a 79 come errores in
iudicando e come vizi della motivazione. DOVE si perviene alla
richiesta di rigetto della domanda di condanna della società
Capucine sas di Germana Morigi e C, in quanto società pervenuta
ad estinzione giusta dichiarazione compiuta dal
rappresentante alla udienza del 4

legale

febbraio 2000, mentre le

censure dell’error in motivando, come travisamento dei fatti
rilevanti sono indicate ai ff 78 e 79 nelle lettere da a,b,c,d,
UN TERZO MOTIVO DA PAG 79 IN POI

deduce la violazione

dell’art.2697 cod.civ.in tema di onere della prova,posto che era
onere

della

soc.

dimostrare

Capucine

il

fatto

della

continuazione della propria esistenza in vita, per gestione
aziendale, a fronte dei contrari fatti dedotti e provati dalla
società Gianetto ed anche in relazione alla intervenuta e
dichiarazione di estinzione della società.

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TITOLO DI:

I QUESITI sono formulati come errores in iudicando e vizio della
motivazione alle pag 8o ed 81 del ricorso.

SEGUE POI LA INDICAZIONE DEI MOTIVI DI MERITO DI CUI ALLA
LETTERA B,con la intitolazione:

di legge rispetto agli artt. 1492,1495,1511 e 1745 cc, nonché
errata interpretazione di fatti e risultanze di causa ed omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione ex art.360 n.5
c.p.c. con quesiti formulati come errores in iudicando a ff 95 e
96 con la formulazione di domande dirette a PRECISARE
rispettivamente : a, che la società Capucine aveva garantito la
cosa venduta per i vizi di cui allo art.1490, come si legge nel
quesito l a ff,95,

b,che essendo i vizi o difetti di natura

occulta il compratore era esentato dallo obbligo della denuncia
tempestiva, come si legge nel quesito 2 a ff 95; c,che la
lettera fax 21 ottobre 1996 dell’agente locale della soc;
Capucine costituisce riconoscimento dei vizi anche rispetto alla
medesima mandante, per il combinato disposto degli art.1495
secondo comma e 1475 c.c., come si legge al quesito 4 a pag.95.
SI NOTA CHE MANCA IL TERZO QUESITO CHE NON VIENE SVILUPPATO.
d,che risulta provata la conoscenza dei vizi da parte della
società Capucine, avendo la stessa provveduto a riparare due
tailleurs poi rimessi alla società Gianetto, riconoscimento per
fatti concludenti ai sensi dello art.1475 c.c.

8

ALLA LUCE DELLO art.360 n.3 per violazione e falsa applicazione

6.Alla luce dello art.360 n.5 si chiede di dichiarare
accertare: a.che dal riesame dei fatti e delle risultanze, che
sono state travisate, emergeva chiaramente che la domanda di
risoluzione proposta dalla Gianetto in relazione ai vizi dei
capi di abbigliamento andava accolta almeno in parte; b.che

appello ha condiviso la decisione del tribunale che ha ritenuto
tardiva la denuncia dei vizi, dovendosi almeno considerare il
riconoscimento dei vizi relativi a due tailleurs che vennero
risistemati, come si legge a ff 96.
LE CONCLUSIONI RIASSUNTIVE A FF, 97E 98 NULLA AGGIUNGONO ALLE
CENSURE COME SOPRA SINTETIZZATE. NE’ LA MEMORIA DIFENSIVA vale a
chiarire la complessità del discorso.
La S.A.S. con controricorso ha puntualmente replicato ai motivi
del ricorso rilevando: che correttamente il giudice di appello
ha motivato in relazione allo originario devolutum, ritenendo di
non considerare i profili nuovi sollevati dalla Gianetto nello
atto di appello. Rammenta infatti a ff 11 del controricorso che
la Gianetto, in primo grado ebbe a dedurre lo accertamento della
legittimazione passiva della società Capucine in quanto la
medesima in precedenza era stata posta in liquidazione. Solo
successivamente, in appello la ricorrente introduce profili del
tutto nuovi, su tre temi : a.sulla verifica della cessione del
credito, che sarebbe avvenuta in altra procedura, cessione che
si assume avrebbe determinato lo effetto della rinuncia della
azione;

9

/i

parimenti viziata è la motivazione nel punto in cui la Corte di

b.sullo effetto di tale cessione che determinerebbe una
successione a titolo universale ai sensi dell’art.110 c.p.c. ;
c.sullo effetto della messa in liquidazione della società, che
determinerebbe,

unitamente alla intervenuta estinzione la

perdita della capacità processuale.

appello non doveva esaminare né motivare le nuove domande
proposte in appello, per la preclusione dell’art.345 c.p.c. e
tale preclusione è rilevabile di ufficio anche in sede di
legittimità e cita Cass. 21 dicembre 2005 n.28302.
7.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
Ritiene questa Corte, applicando le regole del regime dei
quesiti in modo sistematico, secondo gli indirizzi di cui alle
SU 26 marzo 2007 n.7258 e successive conformi tra cui quelle di
questa III sezione nn 16002 del 2007 e

5073 del 2008 tra le

significative, che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Quanto ai cd MOTIVI FORMALI si osserva che essi in realtà non lo
sono affatto, posto che

ineriscono non alla sola forma delle

regole processuali, ma alla sostanza della materia del
contendere e cioè alla esistenza di una pretesa creditoria di
cui al decreto ingiuntivo di cui si contesta la validità e la
efficacia, mentre, a monte si intende estromettere dal giudizio
proprio il creditore procedente, che ha perso la legittimazione
ad causam, ha perso la titolarità del diritto per essere
intervenuta cessione ad un terzo, ha perso la figura giuridica
di ente, per effetto della intervenuta estinzione.

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Osserva la controricorrente che correttamente la Corte di

IL MOTIVO SUB a, nelle quattro censure che propone, due come
errores in iudicando al n.1 e 3, e due come vizi di motivazione,
di cui ai nn. 2 e 4, risulta inammissibile sotto vari profili.
IL PRIMO, ASSORBENTE

ATTIENE AI PROFILI NUOVI SOLLEVATI IN

APPELLO DALLA SOCIETA RICORRENTE, le cui conclusioni sono state

che risultano esuberanti rispetto a quelle proposte in primo
grado dove si contestava unicamente la legittimazione passiva
per effetto della messa in liquidazione della società Capucine,
pertanto correttamente la Corte di appello si è attenuta al
devolutum, sostenendo che la società ancorché cancellata dal
registro delle imprese conservava la capacità di stare in
giudizio per la tutela dei rapporti giuridici pendenti.
INAMMISSIBILI appaiono allora i quesiti sub A.1 ed A.3, essendo
incoerenti per la sintesi descrittiva e privi di autosufficienza
rispetto alla tesi degli effetti di una cessione non meglio
precisata e non documentata ai sensi dell’art.366 n.6 c.p.c.
La incongruità dei quesiti rispetto al riferimento normativo che
si introduce come regula iuris, sia pure nella forma impropria
di una controdomanda, li rende pertanto inammissibili ai sensi
dello art.366 bis correlato al citato art.366 n.6.
INAMMISSIBILI anche le censure introdotte sub a.2. e a.4 come
vizi della motivazione,in mancanza di un quesito di fatto idoneo
a descrivere il fatto controverso da usare a paragone della
motivazione che attiene unicamente al tema della opposizione al
decreto ingiuntivo.

11

riprodotte in esteso nella epigrafe della sentenza impugnata e

INAMMISSIBILE E INFONDATO IL SECONDO MOTIVO A FF 39

sulla

intervenuta successione a titolo universale per la INTERVENUTA
CESSIONE DEL CREDITO. Sul punto la Corte risponde con chiara
ratio decidendi al ff 11 della motivazione, ma si aggiunge che
il motivo, come error in iudicando, manca di autosufficienza,

titolo universale, ed è infondato rispetto alla giurisprudenza
consolidata di questa Corte, peraltro richiamata dal giudice di
appello. Inammissibilità che si estende anche al dedotto vizio
della motivazione, posto che essa è analitica e congrua sul
punto.
INAMMISSIBILE E INFONDATO IL TERZO MOTIVO, RIFERITO AI PRINCIPI
DELLO ONERE DELLA PROVA, posto che la società Capucine è
processualmente legittimata a coltivare la propria pretesa
creditoria verso il debitore insolvente.
IL COMPLESSO MOTIVO DI MERITO DI CUI ALLA LETTERA B.PUR
ARTICOLATO CON LA INDICAZIONE DI NORME SOSTANZIALI E VIZI DELLA
MOTIVAZIONE, deduce sostanzialmente un travisamento di fatti,
che avrebbero potuto, se meglio precisati, dar luogo ad una
domanda revocatoria, mentre nella loro formulazione, peraltro
priva di autosufficienza, consistono nella richiesta di un
giudizio di rinvio in punto di risoluzione del rapporto per la
esistenza di vizi della cosa.
RESTA DUNQUE ASSORBENTE, in relazione alla chiara ratio
decidendi espressa sul punto dalla Corte di appello, con
analitica motivazione, ai ff 13 e seguenti della motivazione, il

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non documentando e riproducendo il fatto della successione a

profilo della inammissibilità per la incongruità di tutti
quesiti come

rispetto alla situazione

formulati

fattuale

accertata nel contraddittorio tra le parti e secondo quanto
dedotto e provato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente
soc.Gianetto al pagamento in favore della soc.Capucine srl in

liquidate come in dispositivo.

P.q.M.
RIGETTA IL RICORSO e condanna la ricorrente soc. Gianetto a
rifondere alla resistente soc Capucine srl in liquidazione, le
spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7200,00 di
cui euro 200,00 per esborsi.
ROMA 11 OTTOBRE 2013.
IL PRESIDEN E G.KBE RUTI
IL RELATORE G.Br1,PETTI
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CORTESUPREMADICASSCONE
Si attesta la registrazione presso

persona del liquidatore,delle spese del giudizio di cassazione,

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