Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26361 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 19/05/2016, dep.20/12/2016),  n. 26361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26758/11) proposto da:

C.F. e B.G., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale a margine della terza pagina del ricorso,

dall’Avv.to Giuseppe Roccioletti del foro di Pavia e dall’Avv.to

Nicola Rocchetti del foro di Roma ed elettivamente domiciliati

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via della Scrofa n. 22;

– ricorrenti –

contro

CA.AR. e BE.PI.CL., rappresentati e difesi

dall’Avv.to Francesco Candito del foro di Pavia e dall’Avv.to

Francesco d’Ayala Valva del foro di Roma, in virtù di procura

speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente

domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Parioli

n. 43;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2401

depositata il 27 agosto 2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa FALASCHI Milena;

udito l’Avv.to Giuseppe Roccioletti, per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15 luglio 1998 CA.Ar. e BE.Pi.Cl. evocavano dinanzi al Tribunale di Pavia C.F. e B.G. e premesso di essere proprietari di fabbricati abitativi con annessi terreni siti nel Comune di Santa Cristina in Bissone, contraddistinti nel CT al foglio (OMISSIS), mappati (OMISSIS), confinante ad ovest con il fondo di proprietà dei convenuti, da cui era diviso da un muro di loro proprietà, esponevano che nel giugno 1997 i convenuti, in forza di concessione edilizia illegittimamente ottenuta per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione, con ampliamento dei fabbricati esistenti, avevano realizzato interventi edilizi in violazione delle distanze orizzontali e verticali prescritte dall’art. 907 c.c., nonchè dagli artt. 905 e 906 c.c., in ordine alle vedute dirette e laterali, oltre che dei limiti di volumetria e di superficie coperta consentiti dal PRG del Comune; ciò posto, chiedevano la condanna dei convenuti all’abbattimento di quanto realizzato relativamente all’edificio C, oltre al risarcimento dei danni.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, istruita la causa con c.t.u., il primo giudice dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, decisione che veniva annullata con rinvio al primo giudice dalla Corte di appello di Milano, riassunto il giudizio dagli originari attori.

Il giudice di prime cure nuovamente adito dichiarava la illegittimità per violazione della distanza di cm. 75 dal confine dalla proprietà esclusivamente in relazione alla finestra realizzata dai convenuti sulla facciata del loro fabbricato perpendicolare al confine del lato nord, disponendone la riconduzione alla legittimità mediante demolizione, respinte le ulteriori domande.

In virtù di appello interposto dai CA.- BE., la Corte di appello di Milano, nella resistenza degli appellati, accoglieva parzialmente il gravame e per l’effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, accertata la violazione delle distanze legali, condannava i convenuti ad abbattere la nuova costruzione identificata come “fabbricato C”.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che dal punto di vista civilistico l’intervento edilizio dei F.- B. sugli immobili di loro proprietà doveva qualificarsi “nuova costruzione”, avendo comportato la trasformazione radicale, quanto meno per l’edificio C, in due unità abitative con due autorimesse di preesistenti distinti fabbricati destinati, rispettivamente, quanto alla porzione identificata come C, ad opificio e rimesse-autorimesse, e, quanto all’edificio A, ad abitazione popolare, negozi e botteghe, abitazione di tipo rurale, in tal senso la relazione del c.t.u.. Aggiungeva che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, in relazione all’edificio C i C.- B. non potevano beneficiare, difettandone i presupposti, della normativa transitoria di cui al combinato disposto dell’art. 6, comma 1 e art. 41, comma 2/art. 41, comma 3, della NTA della variante del PRG del Comune di S. Cristina di Bissone approvata il 17.10.1991, limitata alle sole “unità immobiliari residenziali”, mentre nella specie, in particolare l’edificio C, aveva destinazione ad opificio con autorimesse; inoltre i benefici previsti nella normativa erano finalizzati a favorire “lo sviluppo delle attività economiche esercitate” nei locali che si intendeva ampliare, laddove nella specie l’ampliamento era stato attuato ad uso abitativo.

Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Milano hanno proposto ricorso per cassazione i F.- B., sulla base di quattro motivi, cui hanno replicato gli intimati con controricorso.

Entrambe le parti in prossimità della pubblica udienza hanno presentato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione d’inammissibilità per violazione dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, che le parti controricorrenti addebitano al ricorso è infondata: lo scrutinio, ai sensi della menzionata norma, impone, infatti, una declaratoria di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza e non d’inammissibilità, anche in mancanza di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, tenuto conto che il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra quella impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda, nel frattempo, mutata (Cass. SSUU n. 19051 del 2010).

Venendo al merito del ricorso, con il primo mezzo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 902, 903, 904 e 872 c.c. per extra ed ultrapetizione, ai sensi degli artt. 112 e 113 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, per avere gli attori con l’atto introduttivo del giudizio richiesto la rimessione in pristino di aperture e di luci, non già la demolizione dell’edificio, la quale poteva essere ottenuta solo ove fosse stata allegata e provata una violazione delle norme sulle distanze.

La censura è priva di pregio.

E’ risaputo che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accoglie un’istanza, la quale, pur non essendo espressamente formulata, possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda proposta in giudizio, quando la domanda stessa con particolare riguardo al petitum ed alla causa petendi si trova in rapporto di necessaria connessione con l’oggetto della lite e non estende il diritto che l’attore ha inteso tutelare con l’azione proposta (in termini, Cass. 19 febbraio 1999 n. 1411 e Cass. 17 gennaio 2002 n. 475)). Alla luce di questo principio, non può considerarsi viziata da ultra petizione la sentenza che, decidendo sulla domanda di arretramento di una costruzione fino ad una certa distanza, pronunzia la demolizione e l’arretramento fino alla distanza richiesta. In verità, nell’ambito di una azione diretta a far conseguire il rispetto delle distanze legali tramite la rimessione in pristino, la demolizione raffigura l’attività materiale necessaria per conseguire l’arretramento, di talchè la richiesta di condanna a demolire deve considerarsi implicita nell’istanza di condanna ad arretrare.

Orbene, in citazione gli attori non ebbero a domandare soltanto la regolarizzazione delle distanze. Dalla sentenza impugnata – dalle conclusioni riportate a pag. 2 e dallo svolgimento del processo a pag. 4 – risulta che Ca.- Be., tanto in citazione quanto in sede di conclusioni finali, richiesero la riduzione in pristino con l’abbattimento di tutte le unità immobiliari realizzate illecitamente, per cui la domanda di demolizione è stata esplicitamente formulata con la richiesta di abbattimento, trattandosi linguisticamente di un sinonimo. Pertanto, non sussiste la dedotta divergenza tra il chiesto ed il pronunziato e la istanza accolta non può considerarsi diversa o nuova rispetto a quella originaria.

Con il secondo mezzo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 872 c.c., dell’art. 41 della N.T.A. della variante al P.R.G. del Comune di S. Cristina di Bissone del 17.10.1991 per non avere il giudice del gravame considerato che il loro intervento edilizio era perfettamente legittimo rispetto alle norme tecniche di attuazione della variante al P.R.G.; aggiungono che la lettura fornita della N.T.A. sarebbe frutto di travisamento per essere il beneficio dell’ampliamento una tantum previsto per gli immobili esistenti, indipendentemente dalla loro precedente destinazione, venendo a variare in funzione delle destinazioni esclusivamente l’entità dell’ampliamento consentito.

Con il quarto motivo – da trattare congiuntamente al secondo per la contiguità argomentativa – i ricorrenti, nel ribadire la violazione delle norme predette, nonchè il vizio di motivazione, assumono che il giudice di appello non si sarebbe avveduto che la normativa invocata consentiva la realizzazione di nuove edificazioni, per cui sarebbe stata richiamata una giurisprudenza sulle “nuove costruzioni” non pertinente. Aggiungono che la interpretazione delle norme de quibus fornita dai ricorrenti sarebbe avvalorata dall’interpretazione autentica data dagli uffici comunali.

Entrambe le doglianze non possono trovare accoglimento.

Nella sostanza i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni in materia di interpretazione della legge, nonchè riguardo alla disciplina ed alla qualificazione di nuova costruzione e di sopraelevazione rispetto all’art. 41 del N.T.A. della variante al P.R.G. del Comune di S. Cristina di Bissone del 17.10.1991: ritiene il Collegio che i risultati interpretativi ai quali la corte di merito è pervenuta permettano di apprezzarne la infondatezza.

Pur vero che il calcolo delle distanze doveva rispettare – limitatamente ad un intervallo di tempo di cinque anni dall’approvazione definitiva del piano – il limite minimo di tre metri previsto dalla variante delle norme tecniche di fabbricazione del Comune di S. Cristina di Bissone (di cui al combinato disposto degli artt. 6 punto 1, 41 punti 2 e 3) in ipotesi di ristrutturazione, ma viene a perdere di consistenza tutta l’articolazione argomentativa del mezzo, atteso che la medesima normativa individuava non un’unica nozione di ristrutturazione, ma plurime attività edificatorie nelle zone residenziali esistenti, consentendo però l’ampliamento “una tantum” di ciascuna unità immobiliare residenziale, per una superficie utile (e di volume) massima pari a 50 mq., nonchè “una tantum” (in varia misura) la superficie utile ed il volume di ogni unità avente la destinazione indicata ai punti b), c), d), e) ed f) precedenti – ossia servizi sociali ed uffici pubblici, associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive…, eserciti commerciali e artigianali… – “al fine di garantire lo sviluppo delle attività economiche esercitate”, ovvero la realizzazione di locali accessori e per il ricovero di autovetture. Per le restanti unità immobiliari doveva essere rispettata la stessa distanza dal confine di proprietà che avevano i volumi edificati preesistenti (art. 6 punto 3 del N.T.A.).

La Corte di Appello, nell’escludere l’applicabilità della previsione che consentiva l’ampliamento al caso di specie, ha osservato che, prima dell’intervento edilizio realizzato nel 1997, l’edificio C di proprietà dei convenuti/appellati non aveva destinazione residenziale, trattandosi di un opificio con autorimesse; inoltre, quanto alle unità immobiliari aventi destinazione diversa da quella residenziale, i benefici avevano la finalità di favorire lo sviluppo delle attività economiche esercitate nei locali che si intendeva ampliare, mentre nel caso in esame la ristrutturazione era stata realizzata a fini affatto differenti, essendo consistita nella trasformazione ad uso abitativo di fabbricati precedentemente destinati ad attività economico – produttiva.

La Corte di Appello ha dato una ragionevole (e negativa) risposta alla tesi dei convenuti, attuali ricorrenti, rilevando che, proprio per rendere applicabile il regime dell’ampliamento “una tantum”, le norme regolamentari dovevano essere interpretate nel senso di prevedere due alternative, di cui si è sopra detto. Di fronte a questa, del tutto ragionevole, scelta ermeneutica, i C. – B. hanno riproposto la propria opzione interpretativa, limitandosi a suggerire una contraddittorietà logica interna nella norma urbanistica – qualora fosse interpretata nel senso voluto dalla Corte territoriale: in disparte, dunque, della inidoneità della censura a far emergere un vizio interpretativo, sta comunque il fatto che la ricostruzione normativa appena sopra riportata conferma, anzichè smentire, la tenuta logica della linea ermeneutica illustrata, atteso che prevede, in regime transitorio, l’ampliamento delle unità immobiliari restaurande solo in presenza di determinati presupposti, rendendo legittimo solo in questi casi il mancato rispetto delle distanze dal confine.

Superata pertanto è la questione della qualificazione di questi interventi di riqualificazione urbanistica come equiparabili a quelli diretti alla realizzazione di una nuova edificazione, dacchè nel caso la nuova opera non avrebbe rispettato la distanza di dieci metri, “essendo finestrata la parete della… nuova costruzione posizionata parallelamenta al confine”, avendo correttamente la Corte territoriale ritenuto di poter valutare fattualmente l’entità dell’intervento edilizio. Attiene, infatti, ad un apprezzamento di fatto l’individuazione della novità dell’edificio del quale era stata concessa la realizzazione in sostituzione di altro con aumento dei preesistenti volumi e, quindi, dell’obbligo di rispettare anche le preesistenti distanze, in assenza di convenzione con i confinanti, come previsto dal N.T.A..

Con il terzo mezzo i ricorrenti, nell’insistere nella violazione delle norme indicate nei due motivi che precedono, oltre ad introdurre il vizio di motivazione, assumono che la Corte avrebbe pretermesso di valutare che l’intervento edilizio aveva riguardato l’intero comparto di proprietà dei convenuti, all’interno del quale vi erano almeno n. 3 unità immobiliari esistenti, di cui due abitative, e non il solo fabbricato identificato con la lettera C). Ad avviso dei ricorrenti sarebbe noto che all’interno del comparto sono ammessi e del tutto legittimi i trasferimenti di “cubatura”, pacifica la validità degli accordi fra privati circa la redistribuzione della volumetria mediamente edificabile su terreni siti in una medesima area omogenea.

Il motivo è inammissibile, giacchè introduce una “questione nuova” non dedotta nel pregresso grado, nè con motivo di ricorso incidentale, nè in via di eccezione alla deduzione degli appellanti principali. Infatti la asserita incidenza all’interno del comparto dei trasferimenti di cubatura non risulta in alcun modo trattata dal giudice del gravame e se vi fosse stato motivo di appello la censura sarebbe stata quella di omessa pronuncia di un motivo di appello e si sarebbe dovuta articolare con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Tale questione, pertanto, imponendo la necessità di nuovi accertamenti di fatto, non può essere fatta valere per la prima volta in questa sede. Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito (tra le tante, v. Cass. 6 novembre 2014 n. 23696).

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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