Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26360 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 04/05/2016, dep.20/12/2016),  n. 26360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2710/2012 proposto da:

VIVAIO IACOPINELLI DI M.G. E C. SS, (OMISSIS), IN

PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TUSCOLANA 1178, presso lo studio dell’avvocato NELIDE

CACI, rappresentato e difeso dall’avvocato GRILLO NICOLO’;

– ricorrente –

contro

DITTA I.S., P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO LEGALE

RAPP.TE., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA GIOVANNETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO SCOPELLITI;

MADONNA DEL CASTELLO PICCOLA SCARL P.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCELLA PERITORE;

– controricorrenti –

e contro

AGRIDEA SRL, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1642/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Marino Angelo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Grillo Nicolò difensore della ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Cacciatore Giuseppe Fabio con delega depositata in

udienza dell’Avv. Francesco Scopelliti difensore della Ditta

I.S. che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. Ielo Antonio con delega depositata in udienza dell’Avv.

Peritore Marcella difensore di Madonna del Castello scarl, che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1) La Madonna del Castello piccola soc. coop. arl nel dicembre 2002, espletato un accertamento tecnico preventivo, ha agito contro il vivaio Iacopinelli di M.C. per la risoluzione parziale del contratto di compravendita di alcune piantine di melone per uso commerciale, nonchè per la condanna dell’azienda vivaistica venditrice al rimborso del prezzo di Euro 9325,97 pagato per la fornitura ed al risarcimento del danno patito, richiesto in 200.000 Euro.

Il vivaio Iacopinelli ha resistito e ha svolto domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del prezzo della fornitura e di risarcimento del danno all’immagine. Autorizzato, ha chiamato in causa il proprio fornitore I.S. che a sua volta ha evocato in giudizio la srl Agridea fornitrice dei semi, la quale, costituitasi, ha eccepito la decadenza dell’azione di garanzia. Il Tribunale di Agrigento ha rigettato le domande attoree sia per mancanza di prova del nesso eziologico tra causa e danno, sia per esservi verificata la decadenza nella denuncia dei vizi.

Con sentenza 25 novembre 2010 l’appello dell’attrice, previa istruzione della causa con consulenza tecnica e prove testimoniali, è stato accolto quanto alla domanda risarcitoria, dalla Corte di appello di Palermo.

La venditrice è stata condannata al pagamento della somma di Euro 82.169,59 quale lucro cessante, detratte le spese per mancato raccolto.

Sono state rigettate le domande di garanzia nei confronti di Incardona e di questi verso Agridea perchè vivaio Iacopinelli non ha dato prova di aver ordinato un tipo di piantime di melone diverso da quello fornito, cioè di aver subito il medesimo inadempimento che la cooperativa gli ha rimproverato con successo.

Il vivaio Iacopinelli di M.G. & C. ss (già di M.C. & C.) ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 3 gennaio 2012.

La società Madonna del Castello e la “ditta I.S.” hanno resistito con separati controricorsi.

Agridea srl è rimasta intimata.

L’originaria attrice ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Infondate sono tutte le eccezioni preliminari svolte dalla società Madonna del Castello. Basti osservare:

che il deposito risulta rituale; che la identità della ricorrente, messa in dubbio a causa dell’indicazione mutata della denominazione, è confermata dal riscontro della partita IVA indicata nella sentenza impugnata e nell’epigrafe del ricorso, rimasta uguale;

che la notifica del ricorso è stata correttamente effettuata al procuratore domiciliatario nel limite del termine lungo, che deve essere incrementato del tempo di sospensione feriale (SU 23299/11);

che la procura apposta a margine del ricorso va sempre considerata speciale, ancorchè non contenga l’indicazione della sentenza impugnata (Cass. 1205/15; 18468/14).

3) Con il primo motivo di ricorso, il vivaio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1420, 1453, 1490 e 1491 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la corte preso in considerazione che il l.r. dell’attrice aveva dichiarato al consulente, in sede di a.t.p., di aver ordinato piantine di melone della varietà “Zubbia” (anzichè “Derby”), con la conseguenza che era applicabile l’art. 1491 c.c.;

La censura, che consiste in una denuncia di vizio di motivazione, poichè contesta la ricostruzione dei fatti di causa, è infondata, atteso che la Corte di appello la Corte a pag. 18 ha specificamente motivato in ordine all’ordinativo effettuato, che si riferiva esclusivamente a meloni di tipo Derby o Mundial, come riferito dai testi escussi, i quali avevano accompagnato il Presidente della Cooperativa in occasione degli acquisti.

E’ incensurabile in questa sede l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, che ha in tal modo dato prevalenza alla prova direttamente e specificamente acquisita, rispetto all’argomento di prova che sarebbe stato desumibile dalle dichiarazioni rese al consulente in sede di iniziale atp, con ogni evidenza senza alcun intento confessorio.

Anche il secondo profilo del primo motivo è manifestamente infondato.

Parte ricorrente sostiene che la Corte di appello, avendo dato fede al parere del ctu, secondo il quale la varietà dei meloni Zubbia non è considerata commestibile – commerciabile, avrebbe dovuto rilevare la nullità del contratto ex art. 1421 c.c., con ogni conseguenza anche a carico dei fornitori della ditta convenuta, chiamati in causa.

La censura è infondata, perchè da nessuna risultanza che sia stata trascurata o malvalutata emerge che la vendita della specie di piantine “zubbia” fosse vietata da norme imperative, circostanza che avrebbe potuto configurare la nullità contrattuale.

Le caratteristiche vili delle piantine del tipo in contestazione (altri tipi di piantine oggetto di coeva pattuizione non sono stati contestati) sono state riferite in sentenza e considerate ineccepibilmente quale prova della vendita di aliud pro alio, cioè di un prodotto del tutto privo delle caratteristiche richieste. Il ricorso allude alla scarsa commestibilità e conseguente incommerciabilità del frutto, per mancanza di richiesta sul mercato, che sono caratteri che dimostrano la configurabilità dell’istituto giuridico sulla scorta del quale è stata riconosciuta la responsabilità risarcitoria del venditore, poichè evidenziano la totale inidoneità della cosa all’uso pattuito.

4) Il secondo motivo denuncia motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria circa un punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nei vari profili di doglianza, che involgono tutti una inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della causa, parte ricorrente nega che sia stata raggiunta la prova della pattuizione di merce diversa da quella consegnata. A tal fine analizza le prove testimoniali e le valutazioni del consulente, ma la sua critica alla sentenza si risolve nel proporre un diverso apprezzamento dei fatti. Ciò vale ad esempio per la considerazione di quanto riferito dal consulente M., che, secondo il ricorso, non sarebbe riuscito a individuare il nesso causale esclusivo. Le stesse frasi della relazione che vengono riportate mettono però in evidenza che il ctu avrebbe indicato due fattori causali, uno dei quali è proprio quello ritenuto determinante dalla Corte, cioè la mancanza di una scheda varietale dovuta alla non iscrizione della cultivar “Zubbia F1”.

Se si considera che la mancanza della scheda inevitabilmente incide sulla proficua coltivabilità di una pianta, appare chiaro come la censura si muova nell’ambito del rimprovero ad un apprezzamento di merito, che è invece logico e congruo e dunque insindacabile da parte del giudice di legittimità.

Altrettanto inammissibili sono le critiche portate alla stima del danno effettuata dalla Corte, la quale ha spiegato esaurientemente perchè abbia preso a riferimento il presunto valore del prodotto se fosse stato di buona qualità e ha negato la detrazione che viene ora riproposta.

La detrazione riguardava infatti meloni di altre qualità, prodotti visti e piaciuti e quindi, ha scritto la Corte, di tipo diverso da quelli che il medesimo teste acquirente ha rifiutato. Trattasi di valutazioni congrue, che valgono per tutti i profili di ricorso, nei quali si ripetono doglianze tutte oggetto di scrutinio motivato con puntualità che di rado è dato riscontrare, che impedisce alla Corte Suprema di ingerirsi nella valutazione di merito riservata al giudice d’appello.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione ai controricorrenti delle spese di lite liquidate in Euro 4.000 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge in favore di ciascuno dei resistenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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