Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26360 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. I, 07/12/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 07/12/2011), n.26360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.AVEZZANA 31, presso l’avvocato DE

DOMINICIS TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BOZZI ITALO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. ANTONELLI 47, presso l’avvocato CARBONETTI FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTAZZI

ROBERTO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 695/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato TOMMASO DE DOMINICIS che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’inammissibilità del primo

motivo del ricorso; per l’accoglimento dei motivi secondo e quarto;

per l’assorbimento del terzo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 20.5.1998, notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., V.F. adiva il Tribunale di Pavia, e premesso che il 10.8.1995 aveva costituito in pegno titoli per complessive L. 200.000.000, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla S.p.A. Forniker Impianti, poi fallita, verso la Banca di Roma, ed in relazione alle quali il convenuto C.M. aveva prestato fideiussione, e premesso altresì che il 27.3.1996, a seguito di revoca dei fidi bancari concessi a detta società ed al mancato soddisfacimento del credito da parte della società debitrice e del suo fideiussore, aveva pagato alla banca di Roma l’importo corrispondente al valore dei titoli dati in pegno, chiedeva la condanna del C. a rimborsargli, ai sensi dell’art. 2871 c.c., comma 2, la somma di L. 200.000.000, con interessi legali dal 27.3.1996 al saldo. Il convenuto, già dichiarato contumace, si costituiva all’udienza del 12.1.2000, eccependo in via pregiudiziale la nullità della notificazione dell’atto di citazione ed assumendo nel merito e per più profili di nulla dovere alla controparte.

Produceva la dichiarazione in data 9.5.1997, intitolata “Assunzione di responsabilità”, a lui indirizzata ed a firma del V., con cui conclusivamente quest’ultimo s’impegnava a rimborsargli tutto quello che sarebbe stato tenuto eventualmente a pagare in forza della fideiussione suindicata, inoltre a non chiedergli il rimborso di quanto avesse lui dovuto eventualmente pagare alla Banca di Roma in base al concesso pegno, nonchè comunque ed in ogni caso, a rimborsargli qualsiasi cifra fosse stato costretto a pagare a chiunque relativamente alle linee di credito concesse alla Forniker Impianti s.p.a. dalla Banca di Roma per la fideiussione prestata.

Il V. replicava sostenendo la falsità della sottoscrizione a lui attribuita delle dichiarazioni sopra riportate e proponendo querela di falso ex art. 221 c.p.c. e segg.. Il giudice istruttore, ritenuta la nullità della notificazione contestata, rimetteva il convenuto in termini per formulare istanze istruttorie e dava anche corso al procedimento di querela, con l’intervento del P.M. e l’espletamento di una CTU. Con sentenza n. 240 del 20.04.2004, il Tribunale di Pavia in composizione collegiale, accoglieva la domanda del V., dopo avere reputato regolare l’iniziale notificazione dell’atto di citazione, nonchè revocato la concessa rimessione in termini, dichiarato inutilizzabili tutti i documenti prodotti dal C., ivi compreso quello oggetto della querela di falso, e la prova orale assunta su istanza dello stesso, in quanto mezzi tardivi rispetto all’art. 184 c.p.c. Con sentenza dell’8-18.03.2006, la Corte di appello di Milano, in accoglimento del gravame del C. ed in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la querela di falso e le domande proposte dal V., che condannava al pagamento delle spese dei due gradi di merito.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

che fosse nulla la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., nel presupposto, rivelatisi errato, che la residenza ed il domicilio del C. fossero sconosciuti che l’accertata nullità giustificava la disposta rimessione in termini del C. e, conseguentemente, doveva ritenersi tempestiva e quindi ammissibile la produzione della scrittura a firma del V. in data 9.5.1997 che tale documento sarebbe stato comunque utilizzabile anche se prodotto per la prima volta in appello, in quanto indispensabile ex art. 345 c.p.c., comma 3, dato che consentiva di definire la controversia di per sè, senza necessità di esame di altre risultanze istruttorie e di soluzione di questioni diverse da quella sulla sua autenticità;

che le dichiarazioni liberatorie rivolte dal V. al C. nella scrittura in esame comportavano, senza lasciare spazio ad alcun tipo di indagine estranea al documento, la reiezione delle domande del primo contro il secondo;

che la querela di falso proposta dal V. andava disattesa, dato il condiviso esito della C.T.U..

Avverso questa sentenza, notificatagli l’11.05.2006, il V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria e notificato il 6.07.2006 al C., che ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il V. denunzia:

1. “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 140 E 143 C.P.C. ILLEGITTIMA CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO”, conclusivamente formulando il seguente quesito di diritto se sia applicabile l’art. 140 c.p.c. in caso di accertata irreperibilità del destinatario della notifica.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Per la parte inerente alla violazione delle regole normative in tema di notificazione, le dedotte censure si risolvono, infatti, in un quesito di diritto implicante soltanto l’inconferente e generico richiamo all’art. 140 c.p.c., non contemplato dall’impugnata sentenza.

Con riguardo, invece, all’avversata statuizione sulle spese processuali manca la formulazione del prescritto quesito di diritto.

2. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 9 C.P.C. E ART. 221 C.P.C. E SEGG.” conclusivamente formulando il seguente quesito di diritto se il giudice di secondo grado possa fondare la propria decisione ritenendo valida prova un documento oggetto di un giudizio di querela di falso sul quale il giudice di primo grado non si sia ancora pronunciato e se possa la Corte d’Appello decidere in primo grado sulla querela di falso.

Il ricorrente contesta che in appello potesse essere utilizzata come prova la scrittura intitolata “Assunzione di responsabilità”, oggetto della sua querela di falso, e che la Corte distrettuale potesse respingere tale querela, essendo la decisione su di essa devoluta alla competenza del Tribunale ex art. 9 c.p.c., il che avrebbe dovuto comportare la sospensione del giudizio d’impugnazione e la rimessione della decisione al primo giudice.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 356 C.P.C., conclusivamente formulando il seguente quesito di diritto se il giudice d’appello possa fondare la propria decisione su di un documento costituente nuova prova senza essersi preventivamente pronunciato sulla sua ammissione.

4. VIOLAZIONE DELL’ART. 70 C.P.C., DELL’ART. 71 C.P.C., DELL’ART. 221 C.P.C., COMMA 3 E DELL’ART. 223 C.P.C. conclusivamente formulando il seguente quesito di diritto se la Corte d’Appello possa pronunciarsi nel giudizio sulla querela di falso senza la partecipazione al giudizio stesso del Pubblico Ministero.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, che essendo strettamente connessi consentono esame congiunto, non sono fondati.

Nella specie, la querela di falso era stata proposta dal V. in primo grado ed il competente Tribunale in composizione collegiale non si era su di essa pronunciato ritenendo la decisione assorbita in conseguenza della ritenuta tardività della produzione da parte del C., della scrittura che ne era oggetto. Dunque, in appello nè la querela di falso devoluta dall’art. 9 c.p.c. alla competenza per materia del Tribunale, integrava una domanda nuova implicante gli effetti restitutori previsti dall’art. 355 c.p.c. nè la produzione del documento cui essa si riferiva si rivelava nuova, essendo anch’essa già ammissibilmente intervenuta nel giudizio di primo grado, per effetto della rimessione in termini accordata al C. dalla medesima Corte. Tale conclusione è rimasta incensurata, sicchè inammissibile si rivela il terzo motivo di ricorso, inerente alla ulteriore ed autonoma ragione di ammissibilità della produzione documentale in argomento, ad abundantiarn riferita dalla Corte al disposto dell’art. 345 c.p.c..

Inoltre, al fine dell’osservanza delle norme che prevedono l’intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di querela di falso proposta in via incidentale (art. 221 c.p.c., comma 3 e art. 70 c.p.c., n. 5) – è sufficiente che il P.M. presso il giudice ad quem sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di intervenirvi e di sviluppare l’attività ritenuta opportuna, il che nella specie risulta avvenuto già a mezzo della notificazione al PG presso la competente Corte distrettuale, dell’atto introduttivo del giudizio appello, iniziativa di parte atta ad estendere nei suoi confronti il litisconsorzio in sede di gravame, come tale assorbente la comunicazione degli atti prescritta dagli artt. 71 e 136 c.p.c. D’altra parte, inammissibile per novità si rivela il rilievo del controricorrente circa l’inammissibilità della querela di falso in rapporto a scrittura privata. Conclusivamente, una volta ritenuta invalida la notificazione dell’atto introduttivo, la Corte distrettuale ben poteva decidere il merito della querela di falso in conseguenza del normale effetto devolutivo proprio dell’impugnazione e stante l’esorbitanza di tale evenienza dal novero delle ipotesi di rimessione al primo giudice, contemplate dagli artt. 353, 354 e 355 c.p.c. Pertanto il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il V. a rimborsare al C. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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