Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2636 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10477-2015 proposto da:

TRISCEL TU RIST SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETA 19,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SABATINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato OTTAVIO BROCATO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POLLINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2935/2014 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Sicilia con sentenza n. 2.935/25/14 del 1 luglio 2014, pubblicata il 7 ottobre 2014, in parziale accoglimento del gravame dell’Ente impositore, ha riformato (relativamente alla tariffa del tributo) la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 116/5/11, resa sul ricorso proposto dalla società Triscel Tu.Rist s.r.l., nei confronti del Comune di Pollina, avverso la cartella di pagamento, notificata il 1 marzo 2010, recante l’importo di Euro 26.528,00 a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta per l’anno 2007 per l’area occupata dal campeggio (OMISSIS).

2. – La contribuente, mediante atto del 3 aprile 2015, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – Questa Corte, con ordinanza del 28 febbraio 2019, ha disposto il richiamo del fascicolo di ufficio della Commissione tributaria regionale, rinviando a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La ricorrente propone due motivi di impugnazione.

1.1 – Col primo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 350 c.p.c., eccependo la omessa notificazione dell’atto di gravame a essa contribuente e la conseguente nullità della sentenza della Commissione tributaria regionale.

1.2 – Col secondo motivo di ricorso la parte denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nullità della sentenza per vizio di motivazione.

2. – Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.

2.1 – E’ assorbente lo scrutinio del primo motivo.

2.1.1 – Dall’esame del fascicolo del giudizio di merito (trasmesso dalla Commissione tributaria regionale in esecuzione della ordinanza di questa Corte suprema di cassazione di richiamo degli atti) emerge che non risulta perfezionata la notificazione dell’atto di gravame dell’Ente impositore alla contribuente intimata, la quale non si è costituita davanti alla Commissione tributaria regionale.

Nel fascicolo dell’Ente impositore appellante è dato rinvenire, in relazione alla notificazione dell’atto di appello, la sola ricevuta di spedizione del plico raccomandato contenente il gravame (consegnato all’ufficio postale il 17 ottobre 2011).

Manca, tuttavia, il pertinente avviso di ricevimento che attesti il recapito (nè il documento figura indicato nell’indice del fascicolo di parte, sottoscritto dal difensore del Comune di Pollina e depositato il 25 ottobre 2014).

2.1.2 – Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità “la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento (…) è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che (…) la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, nonchè l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte” (Sez. 5, ordinanza n. 25912 del 31/10/2017, Rv. 646173 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 9432 del 17/04/2018, Rv. 647733 – 01; Sez. 5, sentenza n. 8717 del 10/04/2013, Rv. 626427 – 01; Sez. 5, sentenza n. 10506 del 08/05/2006, Rv. 589477 – 01; cui adde Sez. 5, sentenza n. 9769 del 14/04/2008, Rv. 602722 – 01 e Sez. 5, sentenza n. 26108 del 30/12/2015, Rv. 638052 – 01, secondo le quali la omessa produzione dell’avviso di ricevimento “non può essere superata con la rinnovazione (della notificazione…), ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l’avvenuto completamento del procedimento, ovvero con la richiesta di rimessione in termini della parte stessa in funzione del deposito dell’avviso che affermi non aver ricevuto, che presuppone, però, la prova della tempestiva richiesta all’amministrazione postale (…) di un duplicato dell’avviso stesso ovvero dell’impossibilità, nonostante la normale diligenza, di tale attività”.

2.1.2 – In conclusione il ricorso deve essere accolto, nei sensi indicati, e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, u.p., in quanto la inammissibilità dell’appello preclude la prosecuzione del giudizio (Sez. 5, ordinanza n. 10322 del 12/04/2019, Rv. 653654 – 01; cui adde Sez. 5, sentenza n. 20672 del 14/10/2015, Rv. 636647 – 01; Sez. 5, sentenza n. 24245 del 18/11/2011, Rv. 620276 – 01; Sez. 3, sentenza n. 1505 del 24/01/2007, Rv. 595035 – 01; Sez. 5, sentenza n. 17026 del 26/08/2004, Rv. 576271 – 01).

3. – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

Nessun provvedimento deve essere adottato per il regolamento della spese del giudizio di secondo grado, in quanto la contribuente intimata (odierna ricorrente) non ha svolto alcuna difesa in quella sede.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata.

Condanna l’Ente impositore intimato a rifondere la spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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