Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2636 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 2636 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 25499-2010 proposto da:
MANZOTTI S.R.L. P.I. 00294050257, in persona del
legale rappresentante pro

t.212E2r_e,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo
studio dell’avvocato VIGLIOTTI GIOVANNA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MORALES GIORGIO,

, 2013

giusta delega in atti;

h

– ricorrente –

3478
contro

FONDAZIONE ENASARCO – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA
AGENTI

E

RAPPRESENTANTI

DI

COMMERCIO

C.F.

Data pubblicazione: 05/02/2014

00763810587, in persona del legale rappresentante pro
tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI N.47,

presso lo studio dell’avvocato

. PANDOLFO ANGELO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TURCO MARIALUCREZIA, giusta

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1218/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2010 R.G.N.
1432/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato VIGLIOTTI GIOVANNA per delega
MORALES GIORGIO;
udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE per delega
PANDOLFO ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE ) che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’8 febbraio 2010 pubblicata il 1° luglio 2010 la Corte
d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma dell’8
ottobre 2008 ) con la quale la Manzotti s.r.l. era stata condannata al
pagamento in favore dell’ENASARCO dei contributi relativi a Cecchin
pronuncia considerando che era stata provata la natura del rapporto
intercorso fra la Manzotti ed il Cecchin in termini di agenzia piuttosto che
di procacciamento di affari. Infatti la cadenza regolare delle fatture, le
clausole contrattuali che prevedevano anche l’impegno del Cecchin di
tenere in deposito presso di sé le auto che costituivano l’oggetto della sua
attività promozionale, costituivano elementi attestanti la continuità e
stabilità del rapporto caratterizzante il rapporto di agenzia. Inoltre la
clausola “a buon fine” apposta al contratto in relazione al compenso
provvigionale, è tipico del compenso dell’agente.
La Manzotti propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato
su cinque motivi.
Resiste con controricorso l’ENASARCO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta motivazione insufficiente ex art. 360, n. 5
cod. proc. civ. con riferimento al carattere di stabilità del rapporto di
agenzia che non sarebbe stato motivato.
Con il secondo motivo si deduce motivazione contraddittoria ex art. 360, n.
5 cod. proc. civ. ancora con riferimento alla stabilità del rapporto che, in un
contratto che si adduce simulato, non potrebbe essere provato dalla
continuità delle fatture.

Severino quantificati in E 2.907,37. La Corte territoriale ha motivato tale

Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 1742 cod. civ. ex art.
360, n. 3 cod. proc. civ. non ritenendosi provata la sussistenza di un
rapporto di agenzia non potendosi provare per tabulas la stabilità del
rapporto.
Con il quarto motivo si lamenta falsa applicazione dell’art. 1748 cod. civ.
assumendo che erroneamente la Corte territoriale avrebbe considerato la
clausola “buon fine” tipica del rapporto di agenzia, in quanto, a seguito
della modifica legislativa apportata dall’art. 3 del d.lgs. n. 65 del 1999 la
provvigione all’agente non è più legata al buon esito degli affari.
Con il quinto motivo si deduce falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. ex
art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si assume che gli elementi da cui
il giudice dell’appello ha ricavato gli elementi propri del contratto di
agenzia non sarebbero sufficienti a tale fine.
Il ricorso è infondato. I motivi possono essere esaminati congiuntamente
riferendosi tutti all’accertamento relativo alla natura del rapporto esistente
fra la società ricorrente e Cecchin Severino.
L’accertamento di fatto relativo a tale rapporto, e, in particolare, la stabilità
del rapporto stesso ritenuto dai giudici di merito e contestata in questa sede
dalla ricorrente, non può formare oggetto di rivisitazone in sede di
legittimità. In particolare il criterio distintivo fra rapporto di agenzia e di
procacciamento di affari è stato più volte ribadito da questa Corte secondo
cui il rapporto di agenzia si distingue dal rapporto di procacciatore d’affari,
per la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente che, non limitandosi a
raccogliere episodicamente le ordinazioni dei clienti promuove stabilmente
la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una
determinata sfera territoriale. I giudici di merito hanno fatto corretta
applicazione di tale criterio distintivo provvedendo ad esaminare, in fatto,

in relazione all’art. 1322 cod. civ. ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ.

la sussistenza del carattere di stabilità del rapporto rilevante ai fini in
questione. Tale accertamento non può essere rivisitato in questa sede in
presenza di una motivazione completa e logica che sfugge ad ogni censura
di legittimità.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente al

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio liquidate in

100,00 per esborsi ed € 2.500,00 per

compensi professionali oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2013.

pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA