Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2636 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2636 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MARULLI MARCO

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sul ricorso 23094/2013 proposto da:
Azienda Unita’ Sanitaria Locale LE/1, quale ente incorporante
l’Azienda Ospedaliera “Vito Fazzi”, ora ASL LECCE, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo
Emilio n.57, presso lo studio dell’avvocato Serra Marco,
rappresentata e difesa dall’avvocato De Giorgi Antonio, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Vi.ri. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo

Data pubblicazione: 02/02/2018

studio del dott. Placidi Alfredo, rappresentata e difesa dall’avvocato
Mariani Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 858/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 12/12/2012;

12/09/2017 dal cons. MARULLI MARCO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con sentenza depositata il 12.12.2012 la Corte d’Appello di
Lecce, richiamando gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio da essa
disposta nel corso del giudizio d’appello, ha riformato la decisione di
primo grado che su istanza dell’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi di
Lecce – a cui nel corso del giudizio sarebbe subentrata per effetto di
incorporazione l’ASL Lecce – aveva accolto per inadempimento della
controparte la domanda di risoluzione del contratto in essere con la
V.I.R.I s.r.l. per la realizzazione di un inceneritore da destinarsi allo
smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri.
1.2. Avverso la citata decisione d’appello propone ora ricorso a
questa Corte l’ASL Lecce con un unico complesso motivo articolato
su plurime doglianze, cui resiste con controricorso l’intimata V.I.R.I.
Conclusioni scritte del PM ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Est. C ns

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

2. A tacer della sollevata pregiudiziale con cui l’intimata,
ripercorrendo il tormentato iter riformatore vissuto dal SSN sul
principio degli anni ’90, eccepisce il difetto di legittimazione attiva
dell’ASL ricorrente, il collegio reputa che la specie possa essere più
agevolmente definita – e non per questo con minor soddisfazione per

guisa del quale, privilegiandosi un approccio interpretativo alla
domanda inteso a verificare il risvolto pratico delle soluzioni
adottate, piuttosto che la loro coerenza logico-sistematica, si rende
possibile sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle
questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una
prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di
celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente
subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le
altre.
3.1. Ciò premesso, venendo quindi al merito delle doglianze illustrate
dall’Asl, nell’unico motivo di ricorso si lamenta, nell’ordine, la
violazione di norme di diritto (artt. 112, 115, 116 e 196 cod. proc.
civ. e 1665, 1667, 1668, 2697 e 2721 cod. civ.), la nullità della
sentenza ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ. per motivazione
insufficiente, illogica, contraddittoria, erronea e/o apparente dedotta
in relazione a molteplici vizi dell’accertamento peritale condotto dal
giudice d’appello (rinnovazione della ctu, richiesta di disporre una
terza ctu, censure riguardanti la ctu espletata, erroneità e
contraddittorietà delle conclusioni rassegnate dal ctu,
contraddittorietà rispetto alle risultanze probatorie della denegata
sussistenza di riserve e contestazioni da essa mosse all’esecu ne),
EstCorì. Marulli

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la deducente – in adesione al principio della ragione più liquida, in

nonché vizio di omesso esame di un fatto decisivo circa i dedotti vizi
della ctu.
3.2. Orbene, osservato in via più generale che secondo il diritto
vivente la consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio
sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente

15219), che il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di
ufficio rientra perciò nel potere discrezionale del giudice del merito
(Cass., Sez. I, 1/09/2015, n. 17399) e che il giudice investito della
richiesta di rinnovazione della ctu già espletata è tenuto a motivarne
il rigetto (Cass., Sez. I, 27/04/2011, n. 9379), ma non
l’accoglimento (Cass., Sez. III, 2/08/2004, n. 14775), va detto,
quanto alle doglianze denuncianti un errore di diritto, che esse sono
preventivamente affette da un vizio di inammissibilità, poiché,
sebbene la Corte abbia da tempo avvertito che «il vizio della
sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev’essere
dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione
dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che
si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche
argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente
dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto
contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto
con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con
l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di
legittimità, diversamente impedendosi alla corte regolatrice di
adempiere al suo compito istituzionale e di verificare il fondamento
della lamentata violazione», si ché « risulta, quindi, inidoneamente
formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezro della
sola preliminare indicazione delle singole norme pretesarnente
Est. Cos. Marulli

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apprezzamento del giudice di merito (Cass., Sez. I, 05/07/2007, n.

violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni
adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche
poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali
contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le
diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera

motivazione della sentenza impugnata» (Cass., Sez. I, 29/11/2016,
n. 24298), nella specie la ricorrente è venuta palesemente meno
all’onere in parola, essendosi limitata a declinare un nutrito elenco di
norme codicistiche senza aver cura di indicare in modo specifico e
pertinente il quomodo ed il quando della loro assunta violazione da
parte del decidente, in tal modo offrendo una rappresentazione
generica e non perscrutabile delle ragioni del proprio dissenso di
fronte alle quali la Corte non può che arrestare conseguentemente
l’esame richiestole.
3.3. Infondata deve poi giudicarsi la dedotta violazione dell’art. 132
cod. proc. civ., atteso che come già affermato da questa Corte «la
sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc.
civ., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la
decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente,
estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio
decidendi”» (Cass., Se. IV, 8/01/2009, n. 161).
Non vi può andar perciò soggetta la sentenza che come quella in
esame sia provvista della motivazione sia in senso materiale sia in
senso giuridico, anche perché la doglianza ricorrente, segnatamente
laddove lamenta un vizio di insufficienza, contraddittorietà ed
illogicità della motivazione, evidenzia infatti non già una carenza
strutturale del deliberato o una mancanza di perspicuità esso,
‘;(`’
Est. Cc/ns. Marulli

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contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla

quanto piuttosto l’insoddisfazione del ricorrente per l’esito
sfavorevole della lite.
3.4. Non sussistono infine le pretese violazioni motivazionali poiché,
sebbene la Corte non ignori che anche con riguardo alla ctu risulta
possibile configurare l’omesso esame di un fatto decisivo che abbia

duole nella specie non è già esattamente che il giudice di seconde
cure non abbia proceduto a scrutinare gli esiti delle ctu espletate nel
corso del giudizio – nel che si concreterebbe propriamente il vizio
denunciato – ma che l’apprezzamento da esso condotto non abbia,
con specifico riferimento alle circostanze che renderebbero perciò
viziato il ragionamento decisorio, prodotto l’esito sperato,
auspicando – secondo una linea di pensiero che, pur facendo leva sul
novellato disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,
guarda in realtà al vizio di motivazione così come esso era
denunciabile in precedenza, trascurando, significativamente, che la
novella ha comportato una riduzione al minimo costituzionale del
sindacato sulla motivazione – che la Corte possa procedere alla sua
revisione e sostituire il proprio giudizio più favorevole a quello invece
negativo enunciato dal decidente d’appello.
4. Il ricorso va dunque respinto.
Spese alla soccombenza.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida in euro 8200,00, di cui euro
(\\

Est. Cc s. Marulli

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costituito oggetto di discussione tra le parti, ciò di cui la ricorrente si

200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di
legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 12.9.2017

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unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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