Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2636 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 25/10/2016, dep.01/02/2017),  n. 2636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22020/2015 proposto da:

I.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIGE SPA, L.V.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 131/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 25/06/2015, depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che in ordine al ricorso per cassazione presentato da I.S.G., in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., avverso sentenza 25 giugno 2015 della Corte d’appello di Caltanissetta, è stata depositata relazione che qualifica infondato l’unico motivo di ricorso denunciante erronea applicazione dell’art. 179 c.p.c., comma 1 e conseguente nullità della sentenza;

rilevato, in particolare, che la relazione evidenzia che il ricorrente invoca un principio frutto di giurisprudenza consolidata per cui la notifica della sentenza in forma esecutiva, indirizzata alla controparte personalmente, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia nei confronti del destinatario sia nei confronti del notificante (v. per tutte Cass. 15389/2007), ma evidenzia altresì che tale indirizzo giurisprudenziale non è pertinente, dal momento che il ricorrente ha la qualifica di avvocato e sta in giudizio personalmente, per cui, nel caso in esame, la notifica al procuratore costituito coincide con la notifica alla parte stessa;

rilevato che il ricorrente non ha depositato memoria e non è comparso in udienza e che quanto osservato dalla relazione sopra sintetizzata risulta a questo collegio condivisibile, onde il ricorso deve essere rigettato, senza pronuncia sulle spese processuali, non essendosi costituiti gli intimati;

ritenuto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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