Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26359 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26359 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

Data pubblicazione: 25/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 7495-2010 proposto da:
ASSOCIAZIONE LAICALE DI CULTO CATECHISTI DI CRISTO RE
96006180788 in persona del legale rappresentante pro
tempore Ing. FRANCESCO CARE’, domiciliata ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
2013
1842

MANFREDI MANFREDO, MANFREDI RICCARDO giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

MARANO PANTALEONE in proprio e quale procuratore

A

speciale di MARANO MARIO, MARANO GUERINO, MARANO
GIUSEPPE, MARANO SALVATORE, MARANO MARIA LETIZIA
nonchè, quale procuratore generale di MARANO
CATERNINA, MARANO NICOLA e IANNELLI ROSARIA, MARANO
FRANCESCO, ASSITALIA S.P.A., FATA ASSICURAZIONI

SCIARROTTA INNOCENZA, SAMA’ GLORIA, ZUCCARO GIUSEPPE
SENIOR ZCCGPP19A16C352M, ZUCCARO ELIO, ZUCCARO
ROBERTO, ZUCCARO GIUSEPPE JUNIOR ZCCGPP73P13C352A in
proprio e quale erede superstite di ZUCCARO
FRANCESCO, SAMA’ ANNA MARIA, ZUCCARO FRANCESCA e
ZUCCARO LAURA;
– intimati –

Nonché da:
INA ASSITALIA S.P.A.

00404920584 in qualità di

impresa designata dal Fondo Garanzia vittime della
strada in persona dell’Avvocato MATTEO MANDO’
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio
dell’avvocato ALBERTO CAVALIERE, rappresentata e
difesa dall’avvocato CAMPISE SERGIO giusta delega in
atti;
– ricorrente incidentale contro

ASSOCIAZIONE LAICALE DI CULTO CATECHISTI DI CRISTO
RE, MARANO PANTALEONE in proprio ed in qualità di

2

S.P.A., PARISI ANNA MARIA, SAMA’ FRANCESCO,

procuratore generale di MARANO NICOLA, IANNELLO
ROSARIA, MARANO FRANCESCO, MARANO CATERINA, MARANO
SALVATORE e procuratore speciale di MARANO SALVATORE,
MARANO GIUSEPPE, MARANO MARIO e MARANO GUERINO,
MARANO MARIA LETIZIA, FATA ASSICURAZIONI, ZUCCARO

FRANCESCO, ZUCCARO GIUSEPPE e PARISE ANNA MARIA,
ZUCCARO ROBERTO in proprio ed in qualità di erede di
UKAJ-urw yRRI\ruKuu, tit7CARC:3 lUS
MARIA, ZUCCARO GIUSEPPE

ANN

in proprio e quale erede dì

ZUCCARO LAURA, ZUCCARO FRANCESCA, ZUCCARO FRANCESCO e
SAMA’ ANNA MARIA, SCERROTTA INNOCENZA in proprio ed
in qualità di erede di SAMA’ ANNA MARIA e SAMAI
FRANCESCO, SANA’ GLORIA in proprio e quale erede di
SAMA’ ANNA MARIA e SAMA’ FRANCESCO;

intimati

Nonché da:
MARANO PANTALEONE MRNPTL45D25E590C in proprio e nella
qualità di Procuratore generale di MARANO NICOLA
MRNNCL14C26E590H, IANNELLO ROSARIA NNLRSR17R52E590F,
MARANO FRANCESCO MRNFNC38R08E590V, MARANO CATERINA
MRNCRN52D49E590W nonchè quale procuratore speciale di
MARANO SALVATORE MRNSVT40T60E590Y, MARANO GIUSEPPE
MRNGPP43A09E590K, MARANO MARIO MRNMRA47P12E590X,
MARANO GUERINO MRNGRN56A09E590V, MARANO MARIA LETIZIA
MRNMLT57T61E590B, elettivamente domiciliati in ROMA,

3

ELIO in proprio ed in qualità di erede di ZUCCARO

LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato
MAMMOLA DOMENICO, rappresentati e difesi
dall’avvocato MACINO GIUSEPPE giusta delega in atti;
– ricorrenti incidentali contro

00404920584 in qualità di

impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della
Strada in persona dell’Avv. MATTEO MANDO’ procuratore
speciale di INA ASSITALIA S.P.A., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo
studio dell’avvocato ALBERTO CAVALIERE, rappresentata
e difesa dall’avvocato CAMPISE SERGIO giusta delega
in atti;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

ASSOCIAZIONE LAICALE DI CULTO LAICALE DI CRISTO RE,
FATA ASSICURAZIONI S.P.A., PARISI ANNA MARIA, SANA’
FRANCESCO, SCIARROTTA INNOCENZA, SANA’ GLORIA,
ZUCCARO GIUSEPPE SENIOR ZCCGPP19A16C352M, ZUCCARO
ELIO, ZUCCARO ROBERTO, ZUCCARO GIUSEPPE JUNIOR
ZCCGPP73P13C352A in proprio e quale erede superstite
di ZUCCARO FRANCESCO, SANTA’ ANNA MARIA, ZUCCARO
FRANCESCA e ZUCCARO LAURA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 120/2009 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 21/02/2009, R.G.N.

4

INA ASSITALIA S.P.A.

1426/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato SERGIO CAMPISE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento p.q.r. del ricorso principale;
accoglimento del ricorso incidentale Assitalia,
rigetto del ricorso Marano;

M
5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 6 gennaio 1986 lungo la superstrada Lamezia Terme Catanzaro, in seguito alla collisione tra un’auto di proprietà
dell’Associazione laicale di culto “Catechisti di Cristo Re,
condotta dal sacerdote Marano Silvestro, ed altra auto,

condotta da Zuccaro Francesco, assicurata dalla Fata Ass.ni,
decedevano, oltre che gli stessi conducenti, Annamaria Samà,
Zuccaro Francesca e Zuccaro Laura, rispettivamente moglie e
figli di Zuccaro Francesco. Nel relativo procedimento penale
aperto contro ignoti, veniva accertato che il sinistro era
avvenuta per colpa del conducente di un terzo automezzo
rimasto ignoto, il quale immettendosi sulla superstrada da una
stradella poderale, impattava l’Audi dello Zuccaro che
sbandava ed urtava la vettura condotta dal sacerdote. Gli
eredi del Marano, con citazione ritualmente notificata,
convenivano in giudizio l’Assitalia, quale impresa designata
dal F.G.V.S., la Fata Assicurazioni, Parisi Annamaria, quale
tutrice e legale rappresentante di Zuccaro Giuseppe, affinchè
fossero risarciti dei danni materiali e morali subiti. Si
costituivano in giudizio i convenuti ed intervenivano altresì
l’Associazione di culto Catechisti di Cristo Re, della quale
faceva parte il sacerdote deceduto, e gli eredi dei defunti
Zuccaro e Samà i quali chiedevano il risarcimento dei danni da
loro rispettivamente subiti. In esito al giudizio il
Tribunale di Lamezia accoglieva in parte la domanda attrice e
condannava Zuccaro Giuseppe nonchè la Fata Assicurazioni eu///

1
6

1/

l’Assitalia s.p.a. quale impresa designata dal FGVS, queste
ultime solidalmente nella misura del 50% ciascuna in
considerazione dell’accertato concorso di colpa, al pagamento
in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, della
somma complessiva di L.600 milioni, pari ad C 309.874,14 (euro

a favore di ciascuno dei sei fratelli e sorella) somme
liquidate all’attualità comprensive di interessi e
svalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della
sentenza; condannava i predetti convenuti, rimasti
soccombenti,a1 pagamento solidale, in favore della parti
attrici, delle spese processuali;rigettava la domanda
riconvenzionale come proposta da Parisi Annamaria, Samà
Francesco, Sciarrotta Innocenza, Samà Gloria, Zuccaro
Giuseppe, Zuccaro Elio e Zuccaro Roberto nei confronti
dell’Assitalia s.p.a.; d) rigettava la domanda di risarcimento
danni avanzata dall’Associazione di Culto Catechisti di Cristo
Re e dichiarava interamente compensate tra le dette parti le
spese di giudizio. Avverso detta sentenza proponevano appello,
in via principale, l’Associazione Laicale di culto ed in via
incidentale la F.a.t.a. Fondo Assicurativo tra agricoltori,
l’Assitalia, Marano Francesco, nonché Marano Pantaleone, in
proprio e quale procuratore speciale di Marano Mario, Marano
Guerino, Marano Giuseppe, Marano Salvatore, Marano Maria
Letizia e quale procuratore generale di Marano Caterina,
Marano Nicola, Iannelli Rosaria, nonché Parisi Annamaria in

7

77.468,52 a favore di ciascuno dei due genitori ed C 25.822,84

proprio, Zuccaro Giuseppe

senior,

Scerrotta Innocenza, Samà

Gloria, Samà Francesco, Zuccaro Elio e Zuccaro Roberto,
anch’essi in proprio, nonché Zuccaro Giuseppe

iunior

in

proprio e quale erede di Zuccaro Francesco, Samà Annamaria,
Zuccaro Francesca e Zuccaro Laura. In esito al giudizio, la

21.2. 2009 condannava l’Assitalia al pagamento in favore
dell’Associazione di culto della somma di C 450,00 oltre
interessi; dichiarava responsabile esclusivo dell’incidente il
conducente del veicolo rimasto sconosciuto; condannava
l’Assitalia, con il limite del massimale maggiorato di
interessi e rivalutazione, al pagamento in favore
dell’appellante incidentale Marano Pantaleone, in proprio e
nella qualità, dell’ulteriore somma di C 93.115,45 oltre
interessi; condannava l’Assitalia, con il limite del massimale
maggiorato di interessi e rivalutazione,a1 pagamento, in
favore dell’appellante incidentale Parisi Annamaria (e gli
altri) della somma di C 1.233.425,00 oltre interessi;
rigettava l’appello incidentale dell’Assitalia; provvedeva
infine al governo delle spese. Avverso la detta sentenza hanno
quindi proposto ricorso per cassazione, in via principale,
articolato in due motivi, l’Associazione di Culto; in via
incidentale, articolato in un solo motivo, l’Ina-assitalia;
articolato in un unico motivo, Marano Pantaleone, in proprio
e quale procuratore generale di Marano Caterina, Marano
Nicola, Iannello Rosaria, Marano Francesco, nonché quale

8

Corte di Appello di Catanzaro con sentenza depositata in data

procuratore speciale di Marano Mario, Marano Guerino, Marano
Giuseppe, Marano Salvatore, Marano Maria Letizia. Resiste con
controricorso l’Ina-Assitalia Spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e

avverso la stessa sentenza .
Procedendo all’esame del ricorso principale, va rilevato che
con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa
applicazione degli artt.2043, 1213, 2059, 1226 e 2056 cc
nonché l’omessa o, comunque, insufficiente motivazione su un
fatto decisivo e controverso con riguardo alle dette norme
nonché l’eventuale violazione anche dell’art.112 cpc,
l’Associazione ricorrente ha censurato la sentenza impugnata
nella parte in cui la Corte di Appello non ha riconosciuto la
sua legittimazione ad ottenere il ristoro del danno non
patrimoniale e non si sarebbe pronunciata sulla domanda di
risarcimento del danno patrimoniale, subito per effetto della
morte di un suo membro interno, che aveva prestato il voto di
povertà e che devolveva in favore dell’associazione tutti i
suoi redditi.
La

seconda doglianza, per violazione dell’art.21 legge

n.990/1969, si fonda sulla considerazione che la riparazione
risarcitoria dovutale le competerebbe per intero sino al
limite del massimale previsto senza essere oggetto di

9

)41

quelli incidentali sono stati riuniti, in quanto proposti

compartecipazione con gli altri aventi diritto su detto
importo.
Ancor prima di approfondire il contenuto di ciascuno dei
motivi sopra riportati nella loro essenzialità, mette conto di
chiarire innanzitutto che la Corte si è pronunciata non solo

su quella riguardante il danno non patrimoniale (onde
l’infondatezza del profilo di doglianza ex art.112 cpc) come
risulta dal tenore letterale della sentenza nella parte in cui
la Corte di merito statuisce testualmente
rigettato

il

secondo

motivo

di

\\

Va dunque

appello principale

limitatamente agli aspetti sopra considerati e
conseguentemente la domanda svolta dall’Associazione di culto
per ottenere il ristoro del pregiudizio economico subito iure
proprio per effetto di Marano Silvestro (non essendone erede
legittimo, in mancanza di testamento) e del danno morale, non
rivestendo la qualità di danneggiato dal reato” (v.

pag.30

della sentenza).
Ciò premesso, passando agli altri profili di doglianza, va

sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale ma anche

osservato che essi, i quali vanno esaminati congiuntamente in
quanto sia pure sotto aspetti diversi, prospettano ragioni di
censura intimamente connesse tra loro, sono infondati e non
meritano accoglimento.
A riguardo,

torna opportuno prendere le mosse dalla

considerazione, secondo cui, in ragione del carattere atipico
del fatto illecito delineato dall’art. 2043 c.c., come,,/’\

10

insegnano le Sezioni Unite “non è possibile individuare in via
preventiva gli interessi meritevoli di tutela: spetta,
pertanto, al giudice, attraverso un giudizio di comparazione
tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale
intensità, l’ordinamento appresta tutela risarcitoria

considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo,
una esigenza di protezione” (Sez. Un. n.500/1999).
Sotto tale aspetto, appare corretta la considerazione, posta
dalla Corte di merito a base della decisione, quando osserva
che nella specie non esiste nel nostro ordinamento norma di
legge che consenta di individuare il pregiudizio subito
dall’Associazione come conseguenza della lesione di un
interesse giuridicamente protetto, non potendosi intendere
come tale l’art.29 Cost. ” poiché la tutela è ivi accordata
alla famiglia intesa come società naturale fondata sul
matrimonio (con ampio dibattito volto ad ottenere
l’equiparazione della famiglia di fatto rappresentata dalla
convivenza more uxorio ) e non già qualsiasi unione o comunità
sia essa civile o religiosa pur con saldo vincolo di comunione
di vita”. (v. pag.30)
Né l’Associazione ricorrente ha saputo indicare l’esistenza di
norma alcuna, che consenta di ritenere che l’Ordinamento
italiano appresta tutela risarcitoria all’interesse di una
comunità religiosa nel caso della morte di un proprio
associato, provocata da terzi.

11

A

all’interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in

Del resto, non può trascurarsi a riguardo che, in tema di
responsabilità civile, il fatto dannoso, a norma dell’art.
2043 cod. civ., deve essere

contra ius e cioè deve ledere un

diritto, mentre, nel caso di specie, l’interesse
dell’Associazione ricorrente non riveste nè la forma del

limiti delineati dalla citata sentenza delle S.U. n.500/99. Ne
deriva che è configurabile solamente un’aspettativa di mero
fatto, cui l’ordinamento non accorda alcuna tutela. Peraltro,
anche sul piano probatorio, l’Associazione non ha fornito
alcuna prova circa la futura volontà dell’associato di
mantenere il vincolo di comunione religiosa, dalla quale ben
avrebbe potuto recedere, e di continuare a versare nelle casse
dell’associazione ricorrente le sue future entrate non
lasciando testamento alcuno (circostanza indicata in
sentenza).
Tutto ciò considerato, deve concludersi che l’esistenza di una
mera aspettativa di fatto, non tutelabile, toglie pregio alle
affermazioni avanzate dalla ricorrente al fine di giustificare
una domanda di risarcimento di danni priva di uno specifico
fondamento normativo. Va pertanto disatteso il motivo in
esame, in esso assorbita la seconda doglianza logicamente e
giuridicamente dipendente dal primo, con conseguente rigetto
del ricorso principale in esame.
Passando al ricorso incidentale proposto da Ina-Assitalia, va
rilevato che l’unica doglianza,

12

articolata sotto il profilo

diritto soggettivo, ne’ quella dell’interesse legittimo nei

della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto,
si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe
trascurato che il sinistro de quo rientra nella fattispecie
sub lettera a) di cui al primo comma dell’art.283 Dlgs 209/05
(già art.19 legge n.990/69) secondo cui va esclusa qualunque

Il motivo è privo di quesito di diritto. Ne deriva che il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, ai
sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs.
n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate
dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei
casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma l, n. l), 2), 3), 4)
c.p.c., devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità

giusta la previsione dell’art. 375 cpc n. 5 –

dalla

formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si
risolva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una
chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al
vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali
per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso
si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto
del gravame ( tra le tante v. Sez. Un. n. 23732/07)
Passando infine al ricorso incidentale proposto da Marino
Pantaleone, va osservato che l’unica doglianza, articolata
sotto il profilo della violazione dell’art.21 legge n.99069,
si fonda sulla considerazione che la Corte territoriale
avrebbe trascurato che ciascun erede del defunto aveva

13

forma di risarcimento per danni alle cose.

diritto ad ottenere la riparazione risarcitoria per intero e
sino al limite del massimale previsto senza dover
compartecipare con gli altri aventi diritto su detto importo,
essendo l’incidente avvenuto in data l maggio 1993.
La censura è fondata. A riguardo, giova sottolineare che le

contrasto giurisprudenziale hanno statuito il principio,
secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e
di natanti, relativamente a fatto antecedente al 1 0 maggio
1993, per persona danneggiata, ai sensi dell’art. 21 della
legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve intendersi non solo la
vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti
o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni
non devono necessariamente essere soddisfatti tutti
nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona,
ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun
danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo
nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d.
massimale catastrofale)”. (cfr S.U. n.15376/09)
La controricorrente Ina-Assitalia deduce a riguardo che la
citata decisione delle Sezioni Unite dovrebbe essere intesa
nel senso che, in caso di vittime di un sinistro stradale con
più eredi, per persona danneggiata deve intendersi la vittima
dell’incidente e non anche l’erede.

14

Sezioni Unite di questa Corte, componendo il precedente

L’interpretazione suggerita non coglie nel segno. Ed invero,
le Sezioni Unite nella citata sentenza hanno espressamente
chiarito in motivazione che, una volta ammesso che le vittime
secondarie hanno diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale, non solo per la morte del congiunto, ma anche

difficilmente può essere limitata a quella di vittima diretta,
dato che anche la vittima secondaria è una vittima diretta.
Pertanto, la possibilità riconosciuta anche a soggetto diverso
da quello che è stato coinvolto direttamente nel sinistro
stradale, di domandare

iure proprio il risarcimento del danno

subito comporta che anche questi vada qualificato a pieno
titolo persona danneggiata direttamente dall’incidente
stradale.
E’appena il caso di osservare che resta naturalmente fermo il
massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale)”.
Con l’ulteriore conseguenza che la situazione deve essere
disciplinata alla stregua del disposto dell’art.27 della legge
n.990/69, sulla base del principio della

par condicio

dei

danneggiati, per cui, qualora il c.d massimale catastrofale
sia, come nella specie, insufficiente a soddisfare tutti i
crediti risarcitori, i diritti delle persone danneggiate – nei
termini precisati dalle S.U. sopra citate, vanno
proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme
disponibili. Ne deriva l’accoglimento del ricorso incidentale
in esame.

15

per le sue lesioni, la locuzione “persona danneggiata” ben

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve essere
rigettato il ricorso principale; deve essere dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale proposto dall’InaAssitalia; deve essere invece accolto il ricorso incidentale
proposto da Marano Pantaleone, in proprio e nella qualità. La

ricorso accolto.
Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame
da condursi nell’osservanza del principio delle Sezioni Unite
sopra richiamato, la causa va rinviata alla Corte di Appello
di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche in
ordine al regolamento delle spese della presente fase di
legittimità.
P.Q.M.

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti rigetta il ricorso
principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale
proposto da Ina-Assitalia Spa, accoglie il ricorso incidentale
proposto da Marano Pantaleone, in proprio e nella qualità, e
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto
con rinvio della causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in
diversa composizione, che provvederà anche in ordine al
regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 8.10.2013

sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al

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