Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26358 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 03/05/2016, dep.20/12/2016),  n. 26358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10554/2012 proposto

T.P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GREGORIANA 54, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

CONFORTINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente e controricorrente al ric. incidentale –

LUCCHESE OLII E VINI SPA, (OMISSIS), SOLIO SRL (OMISSIS), TOSCANA

INVESTIMENTI SPA (OMISSIS), SAFILL SRL (OMISSIS), GRANDI PROGETTI

SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati LUIGI VASSALLO, FRANCESCO PAOLO

LUISO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 358/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato CONFORTINI Massimo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato LUCISANO

Claudio, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1) La causa concerne la domanda introdotta davanti al tribunale di Milano nell’ottobre 2005 dal Prof. Avv. T. per il pagamento di prestazioni professionali rese in favore di società del gruppo Salov spa (società Lucchese Olii e Vini spa).

Il Tribunale Milano il 28 aprile 2008 ha rigettato la domanda complessivamente per 3 milioni 600 mila Euro – accogliendo l’eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta in 55 faldoni di decine di migliaia di pagine, priva di apprezzabile riferimento all’una o all’altra delle società convenute, alle singole prestazioni alle voci di parcella.

Ha reputato fondata anche l’eccezione secondo cui essendo le parcelle intestate all’associazione professionale, il singolo professionista non sarebbe stato legittimato a pretendere il compenso per l’attività svolta da altri.

La Corte di appello di Milano il 1 febbraio 2012 ha confermato la decisione, poichè ha ritenuto che le prestazioni fossero state remunerate o che comunque il Collegio non avesse elementi per disporre consulenza o accogliere la domanda.

La sentenza è stata notificata il 23 febbraio 2012 ed è stata impugnata il 20 aprile con tre motivi di ricorso per cassazione.

Parte intimata ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, al quale il ricorrente ha opposto controricorso. Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) La Corte di appello ha rilevato che quanto alle prestazioni rese tra il gennaio 2002 e il 30 settembre 2003 l’emissione periodica di parcelle proforma, pagate e regolarmente quietanzate, fa ritenere che si trattasse di pagamenti a saldo, in mancanza di alcun riferimento al fatto che si trattasse di acconti.

Ha spiegato che le note proforma si riferivano alle prestazioni effettuate con dicitura tale da lasciar credere che tutte le prestazioni effettuate fino a quella data fossero state saldate.

Per le prestazioni fino a marzo 2004 ha rilevato che le note pro forma del 3 novembre 2003 non consentono di discernere le attività espletate prima e dopo il 30 settembre.

In carenza di allegazione, ha ritenuto di non essere “in grado di liquidare gli onorari, richiesti dall’avv. T., neppure per il periodo successivo al 30.9.2003”.

Ha poi escluso di poter disporre c.t.u., che non può “assumere un’inammissibile funzione esplorativa”.

3) Con il primo motivo parte ricorrente denuncia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione sull’asserita indeterminabilità delle prestazioni rese dopo il 30 settembre 2003.

La censura evidenzia, pur sovrapponendo vari argomenti, la contraddizione insita nell’argomentazione di base della Corte di appello, che è stata riassunta sub 2).

Essa infatti da un lato ha ritenuto che fossero state puntualmente elencate nelle note proforma le prestazioni effettuate e ha ritenuto che tutte quelle eseguite fino al 30 settembre 2003 fossero state saldate, giacchè “una volta effettuato il pagamento seguiva l’emissione di regolare parcella quietanzata”. Questo accertamento lasciava prevedere che per le prestazioni successive, rese cioè da ottobre 2003 a marzo 2004, la pronuncia dovesse essere diversa: ed infatti l’esordio del capoverso che vi si riferisce è nel senso che per dette prestazioni la “parte appellante avrebbe diritto al compenso”.

Il diniego di liquidazione è stato a questo punto motivato con l’affermazione che le note proforma non consentirebbero “di distinguere le attività espletate entro il 30 settembre 2003 già saldate) e quelle successive”.

La torsione logica è evidente: se le attività ante 30/9/2003 erano state chiaramente individuate, al punto da farle ritenere esattamente elencate e per intero remunerate, non si comprende come sia possibile escludere integralmente – la individuazione di quelle successive.

Ed infatti: o la elencazione anteriore non era dettagliata (ma il meccanismo nota proforma – pagamento – emissione quietanza attestava il contrario) e dunque era errata la affermazione che si trattasse di prestazioni identificabili, identificate e remunerate, oppure è errata la seconda affermazione, circa la impossibilità di individuare quelle successive.

Queste ultime dovrebbero invece essere identificabili sottraendo dal coacervo, peraltro scandito dalla documentazione prodotta, ciò che si è ritenuto già remunerato, restando da compensare soltanto il residuo.

La censura è quindi fondata con riferimento alla parte della sentenza che concerne le prestazioni post 30 settembre 2003, giacchè le pretese riferite a tale breve periodo di durata del rapporto possono essere considerate identificabili e dunque devono essere adeguatamente scrutinate.

4) La questione relativa alla ammissibilità di una consulenza tecnica per valutare la congruità dell’imponente materiale probatorio prodotto, che è stata posta con il terzo motivo, resta assorbita in relazione all’esito del ricorso incidentale.

Quest’ultimo, come rilevato da parte ricorrente, è inammissibile giacchè verte sulla “omessa pronuncia riguardo alle eccezioni assorbite nella sentenza impugnata”.

Parte resistente ha inteso in tal modo prudentemente riproporre le questioni, anche astrattamente decisive – si pensi a quella relativa alla parziale carenza di legittimazione dell’attore – già dedotte nel giudizio di merito.

Esse, una volta riproposte in controricorso, non necessitano però di ricorso incidentale, potendo e dovendo essere esaminate dal giudice d’appello a seguito dell’accoglimento con rinvio del ricorso principale (cfr. Cass. 574/16; 4130/14).

5) E’ invece da rigettare il secondo motivo del ricorso principale, che denuncia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione relativamente alla natura dei pagamenti (acconto o saldo) effettuati con riferimento a periodo 2002-2003.

La tesi sostenuta è che, essendovi nelle note pro-forma il dettaglio delle date delle prestazioni, era da escludersi che le prestazioni fossero esaurite, perchè alcune erano in corso e solo al termine sarebbe stato stabilito il prezzo.

La censura è infondata. Il ragionamento della Corte di appello, secondo cui il pagamento veniva regolato in modo frazionato, cosicchè alla data di emissione delle parcelle tutte le prestazioni prima descritte nelle note pro-forma erano state remunerate, è dal punto di vista logico ineccepibile.

Si fondava infatti su una prassi che vedeva la collaborazione delle due parti e che rispondeva evidentemente a un sistema di pagamento e di incasso comodo per entrambe.

Il mancato riferimento ad acconti nelle parcelle e, come rileva parte resistente, l’assenza di comunicazioni in tal senso, o l’inserimento in bilancio di riserve o di altri elementi di riferimento dimostra che la ricostruzione logica proposta dalla ricorrente non è, sul punto, più plausibile di quella della Corte milanese. La tesi svolta nella sentenza impugnata, proprio per l’intima coerenza con riguardo al primo periodo, si è rivelata carente con riguardo al secondo periodo. Ma la prima parte del risultato interpretativo della Corte di appello resiste alla critica, anche in considerazione dei rilievi relativi alla vaghezza della pretesa, che dal dettaglio dell’elenco cronologico dovrebbe passare alla vaghezza dell’enunciato di citazione, già criticato dal tribunale e poi dal giudice di appello.

6) Discende da quanto esposto che la sentenza impugnata va cassata soltanto in ragione del primo motivo e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo svolgimento in parte qua del giudizio di opposizione e liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; rigetta il secondo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale e il dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso principale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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