Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26358 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. I, 07/12/2011, (ud. 10/10/2011, dep. 07/12/2011), n.26358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 9, presso l’avvocato

CARPINELLA TOMMASO, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso l’avvocato CELATA

ORFEO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

INPDAP DI LATINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1266/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato M. ROSARIA APICELLA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che T.R., con citazione del 13-14 settembre 1999, convenne F.A. e l’I.N.P.D.A.P. dinanzi al Tribunale di Latina esponendo che: a) aveva contratto matrimonio con G.B. in data (OMISSIS), matrimonio dal quale erano nati tre figli; b) in data (OMISSIS), era intervenuta sentenza di divorzio, con la quale le era stato riconosciuto un assegno, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5; c) G.B. era deceduto in data (OMISSIS); d) la domanda di pensione di reversibilità del defunto, proposta in sede amministrativa, le era stata negata dall’I.N.P.D.A.P. con la motivazione che l’intera pensione di reversibilità era stata corrisposta ad A. F., con la quale il G. aveva contratto matrimonio pochi mesi prima del decesso; -che, tanto esposto, la T. chiese che le fosse riconosciuto il diritto a percepire una quota – nella misura ritenuta di giustizia – della pensione di reversibilità dell’ex coniuge;

che, costituitasi, la F., nel chiedere la reiezione della domanda, dedusse che la sua convivenza more uxorio con il G. risaliva al 1979;

che l’I.N.P.D.A.P. rimase contumace;

che il Tribunale adito, con la sentenza n. 205/05 del 29 giugno 2005, accolse la domanda e riconobbe alla T. il diritto di percepire detta pensione di reversibilità nella misura del settantacinque per cento con decorrenza dal febbraio 1994;

che la F. impugnò tale sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Roma che – in contraddittorio con la T., la quale chiese la reiezione dell’appello e la conferma della decisione di primo grado, ed in contumacia dell’I.N.P.D.A.P. -, con la sentenza n. 1266/07 del 14 marzo 2007, in parziale riforma della sentenza impugnata, assegnò alla F. la quota del quarantacinque per cento della pensione di reversibilità del defunto G.B., a far data dal 1 marzo 1994, ed alla T. la residua quota del cinquantacinque per cento;

che, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte di Roma: a) ha accolto il principio secondo cui nelle valutazioni da compiersi ai fini della determinazione della quota di pensione di reversibilità di rispettiva spettanza del coniuge superstite e del coniuge divorziato, il dato della durata del matrimonio contratto dai contendenti con il de cuius non costituisce il solo elemento da considerare, concorrendo esso con quelli relativi all’età, nonchè alle rispettive condizioni economiche e di salute; b) ha affermato che, quanto all’elemento della durata del rapporto matrimoniale, accanto alla durata legale del matrimonio (dalla celebrazione alla sentenza definitiva di divorzio), può essere preso in considerazione anche l’eventuale periodo di convivenza more uxorio, purchè caratterizzata da stabilità e da effettiva comunione di vita; c) ha osservato che, nella specie, mentre il matrimonio della T. ha avuto una durata di oltre trentatre anni, quello della F. è durato pochi mesi, dopo una convivenza iniziata nel 1979; d) l’elemento meramente aritmetico della durata del matrimonio deve quindi essere temperato da altri elementi, quali l’età e le rispettive condizioni di salute ed economiche delle contendenti; e) ha affermato conclusivamente che – tenuto conto dell’eccessiva penalizzazione della T. in riferimento alla concreta durata del rapporto matrimoniale, nonchè della sostanziale parità delle condizioni di età, di salute e di reddito dell’ex coniuge e del coniuge superstite -appare equo attribuire alla T. la quota del cinquantacinque per cento della pensione di reversibilità ed alla F. la residua quota del quarantacinque per cento;

che avverso tale sentenza T.R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che resiste, con controricorso, F.A.;

che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo (con cui deduce: Violazione della L. n. 898 del 1910, art. 9, comma 3 nel testo novellato dalla L. n. 14 del 1981, art. 13, nella parte in cui, disciplinando la ripartizione della pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e l’ex coniuge, prevede espressamente, come parametro di riferimento, la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali), la ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che il parametro della durata dei rispettivi matrimoni è criterio di ripartizione preponderante e decisivo, mentre i Giudici a quibus, parificando sostanzialmente le condizioni soggettive delle due donne, hanno conferito valenza maggiore ai criteri correttivi e sussidiari dell’età e delle condizioni di salute e di reddito, rispetto al criterio legale;

che, con il secondo motivo (con cui deduce: Motivazione contraddittoria circa un fatto controverso di causa – insussistenza di prova in punto di qualificazione della convivenza come “effettiva comunione di vita”), la ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte romana ha assunto come convincimento – senza alcuna motivazione al riguardo – il fatto che la F. avesse convissuto more uxorio con il G. dal 1979 fino alla morte di quest’ultimo, non considerando inoltre la circostanza che lo stesso G. risultava anagraficamente residente presso la ex coniuge ancora nel 1999, ed omettendo ancora di considerare che la convivenza con i caratteri di stabilità può farsi decorrere soltanto dal momento in cui diviene definitiva la sentenza di divorzio, cioè nella specie dal 1992;

il ricorso è complessivamente inammissibile;

i che la ratio decidendi della sentenza impugnata sta in ciò, che la Corte di Roma – dopo aver premesso che, nelle valutazioni da compiersi ai fini della determinazione della quota di pensione di reversibilità di rispettiva spettanza del coniuge superstite e dell’ex coniuge, il dato della durata legale del matrimonio contratto dai contendenti con il de cuius non costituisce il solo elemento da considerare, questo dovendo essere temperato dai criteri relativi all’età, nonchè alle rispettive condizioni economiche e di salute – ha ripartito la pensione di reversibilità nella misura del cinquantacinque per cento all’ex coniuge, odierna ricorrente, e del residuo quarantacinque per cento al coniuge superstite, attribuendo cioè prevalenza alla durata legale del matrimonio contratto dal defunto G. con la T., e tuttavia tenendo conto – in condizioni di ritenuta sostanziale parità delle contendenti quanto all’età ed alle rispettive situazioni di reddito e di salute – della circostanza che la F. aveva avuto con lo stesso G., prima del matrimonio, un rapporto more uxorio fin dal 1979 (“… il matrimonio della T. ha avuto una durata di oltre trentatre anni, quello della F. è durato pochi mesi, dopo una convivenza iniziata nel 1979”);

che tale ratio decidendi è conforme a consolidati principi enunciati da questa Corte, che il Collegio condivide;

che, infatti, è stato affermato: che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, tra i quali va ricompresa la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali; che alla convivenza more uxorio tra coniuge superstite e coniuge deceduto deve essere riconosciuta, nell’ambito del criterio della durata legale del rapporto matrimoniale, anche alla luce dell’art. 2 Cost. e della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 419 del 1999), non soltanto, al pari di altri possibili e diversi criteri, una valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione di detto criterio temporale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, a condizione che la convivenza sia caratterizzata da un grado di stabilità, nonchè da comportamenti dei conviventi che corrispondano, in una effettiva comunione morale e materiale di vita, all’esercizio di diritti e di doveri connotato da reciprocità e da corrispettività, caratteri questi che devono essere rigorosamente dimostrati dal coniuge superstite con idonei mezzi probatori (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 18199 del 2006 e 15148 del 2003), e che detti elementi da ponderare non devono necessariamente concorrere nè essere valutati in egual misura, rientrando nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 6272 del 2004);

che è, dunque, evidente che, nella specie, la circostanza della durata della convivenza prematrimoniale del defunto G. con la F., come è risultata determinante per la concreta ripartizione della pensione di reversibilità operata dai Giudici a quibus, così costituisce il fatto centrale posto a base delle censure formulate dalla ricorrente con i due motivi del ricorso;

che il modo in cui tale circostanza è stata affermata dalla Corte romana (” … il matrimonio della T. ha avuto una durata di oltre trentatre anni, quello della F. è durato pochi mesi, dopo una convivenza iniziata nel 1979″) attesta che essa è stata da questa considerata come un dato idoneamente dimostrato dalla odierna controricorrente (mediante certificazioni anagrafiche e deposizioni testimoniali: cfr. Controricorso, pag. 4) e, quindi, ormai acquisito al processo a seguito dell’istruzione probatoria effettuata nel precedente grado del giudizio;

che la ricorrente – al fine di criticare il criterio di ripartizione concretamente applicato dai Giudici a quibus, come già dianzi rilevato – contesta la consistenza probatoria di tale circostanza sotto il profilo del vizio di motivazione, deducendo in particolare che l’ex coniuge risultava con lei anagraficamente residente ancora nel 1999, cioè anche successivamente alla data del decesso – che, tuttavia, tali risultanze sono prive, per un verso, del carattere della decisività ai fini della prova della convivenza e, per altro verso, della necessaria autosufficienza, in quanto la ricorrente omette di indicare specificamente il tenore di dette risultanze e se i relativi documenti fossero stati ritualmente prodotti in sede di appello;

che, pertanto, tali omissioni determinano la complessiva inammissibilità del ricorso;

che le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate per intero tra le parti, tenuto conto sia della natura della controversia sia dell’estrema modestia del suo oggetto (esiguità del totale della pensione ripartita).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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