Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26357 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 29/09/2021), n.26357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2237/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

AUTOTRASPORTI P. DI P.G. & C. S.N.C., in

persona del legale rappresentante, nonché P.G.,

P.L. e A.A., rappresentati e difesi, giusta procura

in calce al controricorso, dall’Avv. Marco Vignolini ed

elettivamente domiciliati in Roma, via Galazia n. 10, presso lo

studio dell’Avv. Cinzia Antonia Scalise;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1072/13/14 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata il 27 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno

2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. All’esito di una verifica fiscale condotta nei confronti della Autotrasporti P. di P.G. & C. s.n.c., società operante nel settore dell’autotrasporto, l’Agenzia delle Entrate, sul rilievo dello scostamento dei ricavi dichiarati per l’anno d’imposta 2005 rispetto a quelli indicati dal pertinente studio di settore e previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente, rideterminava in Euro 141.637,00 i maggiori ricavi attesi e il maggior volume della produzione e, per l’effetto, recuperava a tassazione le imposte IRAP ed IVA non corrisposte, maggiorate di sanzioni ed accessori.

In conseguenza della rettifica operata in danno della società, venivano emessi nei riguardi dei soci P.G., P.L. e A.A. avvisi di accertamento aventi ad oggetto il maggior reddito a fini IRPEF agli stessi imputato “per trasparenza” D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5.

Avverso i relativi atti impositivi, i singoli contribuenti proponevano separati ricorsi in sede giurisdizionale, riuniti nel corso del giudizio di prime pure, definito con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze di parziale accoglimento dell’impugnativa, con riduzione dell’entità dei ricavi accertati.

Decidendo sui contrapposti appelli interposti dalle parti (dai contribuenti in via principale, dall’Amministrazione finanziaria in via incidentale), la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, annullava gli avvisi di accertamento.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, con due motivi; resistono, con unitario controricorso illustrato da memoria, la Autotrasporti P. di P.G. & C. s.n.c., P.G., P.L. e A.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 24 e 25, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies (convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427), della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Premesso che l’accertamento induttivo de quo era fondato non soltanto sulla discrasia tra ricavi dichiarati e ricavi desunti dallo studio di settore applicabile ma anche su una pluralità di elementi presuntivi integranti “gravi incongruenze”, parte ricorrente denuncia come la gravata sentenza abbia erroneamente “destituito di attitudine probatoria l’accertamento (…) sol perché la società contribuente ha manifestato di non concordare con lo stesso”, in mancanza di una (invece necessaria) “idonea e rigorosa prova contraria da offrirsi da parte del contribuente accertato”.

5. Con il secondo motivo, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente lamenta come il giudice di merito abbia completamente ignorato gli elementi, ulteriori rispetto alla difformità rispetto agli studi di settore, allegati a suffragio dell’accertamento (ed illustrati nella motivazione del relativo avviso), quali la idoneità dello studio di settore utilizzato a tener conto delle peculiarità del caso concreto, la incongruenza dei ricavi per annualità contigue a quella oggetto di verifica, le anomalie dei dati dichiarati, la condotta antieconomica dell’impresa.

6. I motivi – da scrutinare congiuntamente, in ragione della intima connessione che li avvince – sono fondati e vanno accolti.

Secondo il consolidato indirizzo del giudice della nomofilachia, la determinazione del reddito effettuato mediante l’applicazione degli studi di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea ad integrare presunzioni legali che sono, anche di per sé sole apprezzate, sufficienti ad assicurare valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, in fase predibattimentale ed anche in sede contenziosa (da ultimo, Cass., 18/09/2019, n. 23252).

Più specificamente, si è chiarito che “i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato” ovvero dimostrare la “sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce” (Cass. n. 23252 del 2019, cit.; conf. Cass. 30/10/2018, n. 27617; Cass. 20/09/2017, n. 21754; Cass. 20/02/2015, n. 3415).

7. Di tali principi di diritto, oramai consolidati nella elaborazione di questa Corte, non ha fatto buon governo la sentenza gravata.

Errata in iure e’, in primo luogo, l’affermazione secondo cui “lo scostamento dei ricavi indicati nelle scritture contabili rispetto a quelli presunti dallo studio di settore non costituisce presunzione grave, precisa e concordante”: come sopra evidenziato, la metodologia standardizzata in esame integra il presupposto per il legittimo esercizio dell’accertamento analitico-induttivo ad opera dell’Ufficio.

Del pari meritevole di censura, per un duplice ordine di ragioni, è la argomentazione (invero, di non agevole intellegibilità) con cui la C.T.R. ha escluso l’idoneità dell’applicazione dello studio di settore (“che rappresenta una situazione non concordante con la posizione di parte contribuente”) a giustificare l’operato accertamento “senza ulteriori elementi concordanti, tali da evidenziare un’evasione”.

Per un verso, il trascritto assunto, laddove sembra subordinare la praticabilità della determinazione del reddito mediante studi di settore ad un preventivo (e non meglio definito) “accordo” tra il contribuente e l’A.F., si pone in chiaro contrasto con le disposizioni invocate dal ricorrente nel primo motivo, come interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte, finendo con minare in radice la ragione attributiva e il modo di operare della istituzionale potestà impositiva dell’A.F..

Nella descritta maniera opinando, inoltre, il giudice di prossimità manca del tutto di considerare (ed in ciò risiede il vizio motivazionale lamentato con il secondo motivo) l’esistenza di ulteriori elementi indiziari, dettagliatamente elencati nell’atto impositivo (riprodotto, nel suo contenuto essenziale, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in ossequio al principio di autosufficienza) ed idonei, secondo la prospettazione dell’Ufficio sottoposta al vaglio del giudice, a fondare l’accertamento, siccome rivelatori della inattendibilità dei dati contabili e di una condotta antieconomica del contribuente.

8. In accoglimento del ricorso, la sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

 

 

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