Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26357 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 17/10/2019), n.26357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24466/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

D.I.M.A.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche, n. 262/01/2011, pronunciata il 25 ottobre 2011 e depositata

l’8 novembre 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2019 dal Consigliere Antezza Fabio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (anche: “A.D.”) ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello proposto dalla stessa Amministrazione avverso la sentenza n. 165/04/2009 della CTP di Ancona. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta dal contribuente D.I.M.A.R. s.r.l. (importatore) avverso avviso di rettifica dell’accertamento definitivo per il 2004 (n. (OMISSIS) dazi doganali 2004).

2. Circa la ricostruzione del fatto processuale, fu presentata in dogana bolletta di importazione di gamberetti surgelati con dichiarazione di origine e provenienza indonesiane, così usufruendo del relativo sistema preferenziale (anche mediante presentazione di polizza di carico e di certificato “From A” indicanti quale esportatore soggetto indonesiano e fattura di vendita emessa da società cinese).

L’A.D., anche in ragione di verifica da parte dell’OLAF (servizio antifrode della Comunità Europea) accertò la mancata corrispondenza della merce importata ai criteri d’origine indonesiani e, pertanto, emise a carico dell’importatore avviso di rettifica di accertamento definitivo, per il recupero di maggiori dazi, all’esito di “controllo a posteriori” ex artt. 78 del Codice Daganale Comunitario (Reg. CEE 12 ottobre 1992 n. 2913/1992 del Consiglio, di seguito anche: “C.D.C.”) e D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11 (avviso n. (OMISSIS) dazi doganali 2004).

3. L’impugnazione dell’atto impositivo fu accolta dalla CTP con sentenza confermata dalla CTR.

4. La Commissione regionale, in particolare, rigettò l’appello dell’A.D. in virtù della ritenuta assorbente illegittimità dell’atto impositivo, L. n. 212 del 2000 ex art. 7 (c.d. “statuto dei diritti del contribuente”), per la mancata allegazione ad esso della nota dell’OLAF, richiamata dalla motivazione dell’avviso di rettifica, e, comunque, in ragione dello stato di “buona fede dell’importatore”, avendo egli affidato la tutela dei suoi interessi ad uno spedizioniere specializzato nel settore al fine di controllare la legalità di tutte le operazioni, così trovandosi nell’impossibilità di sindacare direttamente la scarsa diligenza dell’esportatore o delle autorità doganali. La CTR escluse anche la configurabilità di una responsabilità oggettiva in capo all’importatore, per non aver stipulato un’idonea assicurazione contro “possibili rischi di frode in commercio anche addebitabili ad altri, poichè,” in forza degli elevati costi assicurativi, sarebbe venuta meno “la convenienza di usufruire dell’istituto della riduzione daziaria in questione”.

5. Contro la sentenza d’appello l’A.D. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ed il contribuente non si difende.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo n. 1 di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.

Con il motivo n. 2 del ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11.

Con il motivo n. 3 del ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 220 C.D.C.

Con il motivo n. 4 del ricorso si deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 220 C.D.C., per aver la CTR erroneamente dato rilievo alla buona fede dell’importatore in assenza del riscontrato errore attivo dell’autorità doganale.

2. Preliminare e determinante, nella specie, è la valutazione dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, ancorchè procedibile in quanto depositato.

Invero, dagli atti emerge che l’A.D. ha attivato il procedimento di notificazione del ricorso mediante consegna il 24 ottobre 2012 dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, il quale ha nello stesso giorno proceduto a mezzo posta, ma non vi è prova del perfezionamento del detto procedimento con riferimento al destinatario della notificazione, non costituitosi in giudizio, mancando essa agli atti.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

3. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, nulla deve essere statuito in merito alle spese relative al presente giudizio di legittimità in ragione della mancata costituzione del contribuente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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