Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26356 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. II, 19/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3536/2016 R.G. proposto da:

D.D., rappresentato e difesa, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dall’avv. Giuseppe Cafarelli, con domicilio

eletto in Roma, via Susa 1, presso lo studio dell’avv. Ida Di

Domenica;

– ricorrente –

contro

D.B., D.M., D.A.,

D.L., D’.AN., d.a., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Luciana Di Pierdomenico, con domicilio eletto in Roma, via E.

Tazzoli, presso lo studio dell’avv. Luigi Condemi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza 886/15 della Corte d’appello dell’Aquila

pubblicata il 7 luglio 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

settembre 2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MISTRI Corrado;

uditi l’avv. Di Domenico Ida, delega, per il ricorrente e l’avv.

Restaino, su delega, per i controricorrenti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado intervenuta nel giudizio di divisione fra i fratelli D., relativa ai beni relitti dei comuni genitori C.G. e D.P. (causa iniziata dai fratelli contro D.D.). La corte d’appello ha riconosciuto la proprietà comune, per titolo ereditario, fra i fratelli D. dell’intero fabbricato realizzato con il contributo pubblico destinato ai proprietari di immobili danneggiati dal sisma del 1984 nella Regione Abbruzzo. In particolare, essa ha disatteso le contestazioni mosse dal convenuto D.D., il quale aveva rivendicato a sè la proprietà di uno dei piani del fabbricato, invocando le vicende della fase amministrativa di riconoscimento ed erogazione del contributo. La corte di merito, nel rigettare l’appello proposto da D.D. contro la sentenza di primo grado, ha fatto applicazione del principio dell’accessione, argomentando che il fabbricato, seppure ricostruito in luogo diverso da quello in cui sorgeva il fabbricato danneggiato, era stato pur sempre edificato su suolo dei comuni danti causa dei fratelli D.. Nello stesso tempo la corte d’appello ha riconosciuto che il contributo di ricostruzione fu erogato esclusivamente in favore dei proprietari del fabbricato danneggiato dal sisma (quindi dei genitori delle parti in causa). disattendendo la diversa tesi del convenuto D.D. fondata su un atto notorio nel quale il genitore D.P. aveva affermato che il medesimo D.D. era proprietario del fabbricato demolito. Secondo quanto sostenuto da D.D. tale atto notorio era stato determinante al fine del conseguimento del contributo. Ciò posto la corte d’appello ha concluso che D.D. non aveva neanche diritti da accampare per l’utilizzazione del contributo a beneficio dei genitori.

La sentenza d’appello ha confermato la decisione di primo grado anche nella parte in cui il tribunale aveva operato la compensazione fra quanto dovuto a D.D. per i miglioramenti apportati alla cosa comune e il controcredito degli altri verso di lui per l’uso esclusivo della stessa cosa comune. Il giudice d’appello, da un lato, ha negato che D.D. potesse pretendere, per i miglioramenti, una liquidazione maggiore rispetto a quella ottenuta in primo grado, dall’altro, ha ritenuto che l’importo dovuto a D.D. per tale titolo potesse ritenersi di identico importo a quello da lui dovuto ai coeredi in dipendenza dell’uso esclusivo del bene comune.

La corte d’appello ha infine disatteso la censura dell’appellante sull’iter seguito nel giudizio di divisione. Essa ha riconosciuto che il tribunale, in presenza di contestazioni, aveva definito il giudizio divisorio con sentenza. in conformità a quanto dispone la legge per tale eventualità.

Per la cassazione della sentenza D.D. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia “Errata inclusione nell’asse ereditario dell’unità abitativa assegnata al convenuto D.D. – Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, delle norme codicistiche in materia di accessione (art. 934 c.c.) e ripartizione dell’onere della prova (art. 2697 c.c.)”.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello ha riconosciuto la proprietà comune dell’intero edificio edificato con il contributo pubblico assegnato ai proprietari di edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del maggio 1984 nella Regione Abruzzo. Si sostiene che le modalità di realizzazione del fabbricato (avvenuta non solo con l’intervento finanziario dello Stato, ma sotto la gestione diretta dell’opera da parte del Comune di San Valentino), seppure non giustificassero l’accessione invertita in favore della P.A., rendevano in ogni caso non operante l’accessione diretta ex art. 934 c.c., in favore dei proprietari del suolo, richiedendosi l’uso di strumenti diversi per trasferire il bene al privato. Secondo il ricorrente “uno di questi è sicuramente la determina con cui in forza dell’ordinanza ministeriale 905/FPC/ZA) è stato consegnato al convenuto, quale abitante del fabbricato danneggiato dal sisma del maggio 1984, il piano terra dell’immobile ricostruito ex novo”.

Consegue che gli attori, in applicazione dell’art. 2697 c.c., al fine di rivendicare la proprietà comune, a titolo ereditario, del fabbricato ricostruito in luogo di quello demolito, avrebbero dovuto fornire una prova specifica riferita all’acquisto del nuovo fabbricato.

Il secondo motivo denuncia “Mancato riconoscimento, in capo al convenuto, della titolarità del contributo statale erogato per la ricostruzione del fabbricato da lui abitato, danneggiato dal sisma del 7/11 maggio 1984 – Violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 6, commi 1 e 2, dell’ordinanza ministeriale 905/FPC/ZA del 12/02/1987”.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che beneficiari del contributo fossero stati i soli proprietari del fabbricato irrimediabilmente danneggiato, mentre gli atti di causa imponevano di riconoscere che il medesimo contributo, almeno in parte, fu erogato a D.D.. La corte d’appello non ha tenuto conto: a) che il fabbricato demolito non era intestato ai genitori, ma a terzi, tant’è vero che D.P., nel trasferire il bene al coniuge con la donazione del (OMISSIS), si era affermato proprietario per usucapione; b) che l’istanza per la ricostruzione del fabbricato fu presentata congiuntamente dal padre e dal figlio, attuale ricorrente; c) che la pratica ebbe esito positivo solo grazie all’atto notorio a suo tempo presentato dal de cuius, nel quale si affermava che il fabbricato poi demolito, di proprietà del ricorrente D.D., era dal medesimo abitato.

2. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

In linea teorica deve riconoscersi che, nella divisione giudiziale, i condividenti debbono fornire la prova della comproprietà; tuttavia non è a loro carico, neanche in caso di contestazioni, quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento della proprietà, poichè non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (Cass. n. 10067/2020; Cass. n. 1309/1966).

La corte d’appello ha riconosciuto, sulla base della consulenza tecnica, che gli immobili “che l’appellante vorrebbe escludere dalla massa dei beni ereditari sono stati ricostruiti interamente su fondi usucapiti da D.P., che ne ha esercitato il possesso esclusivo dal 1963 e di cui ha donato, con atto pubblico rogato (…), la nuda proprietà alla moglie”.

Tale ricostruzione non rivela alcun errore di diritto, nè sotto il profilo della natura della prova richiesta nel giudizio di divisione, nè tanto meno sotto il profilo dell’art. 2697 c.c.. La corte di merito, sulla base degli atti, ha riconosciuto la comproprietà positivamente provata, esprimendo quindi un giudizio di fatto, il quale, in quanto immune da errori giuridici, è incensurabile in questa sede.

Analoga considerazione deve proporsi in ordine alla prova della proprietà del fabbricato demolito, attribuita dalla corte di merito in capo ai genitori delle odierne parti in causa. Il rilievo del ricorrente, ancora riproposto in questa sede, che mancava un titolo formale della proprietà, ancora una volta, trascura il contenuto della prova richiesta ai fini della divisione.

3. Il ricorrente, a prescindere dalla prova della proprietà, sostiene inoltre che non è consentito riconoscere a priori la continuità fra proprietà del fabbricato demolito e proprietà del fabbricato ricostruito, dovendosi piuttosto considerare le determinazioni assunte in sede pubblica. Al riguardo egli attribuisce rilievo decisivo all’atto notorio nel quale il de cuius lo riconosceva proprietario del fabbricato danneggiato. Anche tale ulteriore obiezione è infondata. La corte di merito, infatti, ha esaminato tale documento e lo ha ritenuto inidoneo a fornire la prova della diversa destinazione soggettiva del contributo, riconoscendo esplicitamente che il contributo fu erogato in favore dei proprietari del fabbricato demolito.

E’ evidente, pertanto, che, in questo senso, la censura propone una inammissibile considerazione del documento diversa da quella fatta propria dalla corte d’appello.

4. Il ricorrente denuncia ancora una supposta violazione, da parte del Comune, della normativa di cui all’Ordinanza Ministeriale del 17 febbraio 1987 n. 905/FPC/ZA. Si richiama in particolare dell’art. 2, comma 10: “Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l’area occorrente, nell’ambito delle aree individuate e da individuare per l’edilizia economica e popolare. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell’area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisiti al patrimonio del comune stesso”.

La censura intende accreditare l’idea che, se il suolo di ricostruzione fosse stato identificato ai sensi di tale disposizione, il ricorrente sarebbe divenuto proprietario della porzione di fabbricato ricostruito. La censura, al pari delle precedenti, suppone che l’attuale ricorrente fu destinatario, almeno in parte, del contributo, ciò che la corte d’appello, con valutazione in fatto incensurabile in questa sede, ha invece negato.

Solo per completezza di esame è utile richiamare il comma 11 del medesimo art. 2 dell’ordinanza in esame, che detta una previsione in materia ipotecaria difficilmente compatibile con l’assunto della mancanza di una necessaria specularità fra proprietà del fabbricato ricostruito e proprietà del fabbricato danneggiato: “(…) le ipoteche iscritte su immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti in altro sito”.

5. Il terzo motivo denuncia “Errata compensazione del credito del convenuto per i lavori eseguiti nell’appartamento a lui assegnato con il credito riconosciuto gli attori per il mancato godimento del bene Violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 724 c.c. (obbligo di rendiconto) e art. 1241 c.c. (estinzione per compensazione)”.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello ha riconosciuto, in favore dei condividenti, un credito nei confronti del ricorrente per l’uso esclusivo di una porzione della cosa comune.

Si richiamano in proposito i principi di giurisprudenza secondo cui la concessione in godimento gratuito non costituisce liberalità soggetta a collazione. In ogni caso, anche a volere ritenere che ci fosse un obbligo di rendiconto, il relativo importo andava al limite conferito nel relictum, rimanendo in ogni caso esclusa la soluzione adottata nella sentenza impugnata, che ha operato la compensazione con il credito del ricorrente per i miglioramenti apportati al bene comune.

Il motivo è infondato.

Il riferimento alla collazione avrebbe avuto un senso qualora il ricorrente avesse denunciato, in via preliminare, che la corte di merito aveva riconosciuto che egli fosse debitore dei coeredi anche per il godimento dell’immobile nel periodo precedente all’apertura della successione: per questa parte, infatti, il credito non sarebbe sorto originariamente fra i coeredi in dipendenza della comunione, ma avrebbe riflettuto un rapporto già instaurato con il de cuius, del quale si trattava di verificare la natura liberale ai fini della eventuale soggezione all’obbligo di collazione. Al contrario il ricorrente non ha sollevato la questione in questa prospettiva, non avendo proposto alcuna distinzione fra il godimento anteriore o posteriore all’apertura della successione, nè una simile distinzione risulta dalla sentenza. Si precisa che, nel controricorso, si fissa la decorrenza del credito fatto valere per tale titolo dall’apertura della successione.

Infine, è palesemente errata la tesi per cui non potrebbe operare, nel giudizio divisorio, la compensazione fra il credito di uno dei compartecipi per i miglioramenti apportati alla cosa comune e il controcredito degli altri verso il primo per l’uso esclusivo della stessa cosa. Nell’uno e nell’altro caso si tratta di crediti dipendenti dal rapporto di comunione. Tali crediti (tipicamente quello derivante dall’uso esclusivo e quello, normalmente contrapposto, per le addizioni e i miglioramenti apportati dal singolo al bene nel possesso esclusivo) sono soggetti a rendiconto ai sensi dell’art. 723 c.c. e, in ipotesi, a compensazione per quantità corrispondenti. L’obbligo restitutorio, anche sotto forma di conferimento alla massa, riguarda solo l’eccedenza.

5. Il quarto motivo denuncia “Assenza di motivazione in merito alla valutazione equitativa del contro credito spettante agli attori per il mancato godimento dell’appartamento abitato dal convenuto – Violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 1226 c.c. (valutazione equitativa) e art. 2697 c.c. (onere della prova)”.

E’ oggetto di censura la liquidazione del credito dei compartecipi per l’uso della cosa comune, in quanto operata in modo arbitrario, non essendo percepibile il processo logico seguito dal giudice per giustificare la relativa determinazione.

Il motivo è fondato.

“Il condividente di un bene immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della divisione; frutti che, identificantesi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile” (Cass. n. 7716/1990; n. 7881/2011). Si precisa inoltre che la scelta, da parte dei giudici di merito, del criterio per il calcolo dei frutti percepiti dal condividente che abbia avuto il possesso esclusivo dei beni oggetto della divisione, involgendo un apprezzamento di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, se giustificata da motivazione adeguata e logicamente corretta (Cass. n. 385/1966).

Il tribunale, al riguardo, dopo avere fatto riferimento in linea teorica al criterio del canone di locazione, invece di quantificare il credito dei coeredi verso D.D., è passato a determinare il credito di D.D. per i miglioramenti, quantificandolo nella somma di 34.736,90, opinando che “tale importo, a parere del giudicante, può ritenersi equivalente al presumibile importo dovuto da esso convenuto ai coeredi per il mancato godimento dell’immobile”.

La corte d’appello ha confermato la decisione, rilevando che “quanto alla determinazione del controcredito, la valutazione equitativa del tribunale non è stata arbitraria, ma trova adeguati parametri giustificativi nella c.t.u. espletata dalla quale si desume il valore dell’appartamento (Euro 116.916,20) e del fabbricato danneggiato (Euro 15.190,00) che l’appellante stesso ha ammesso di godere in via esclusiva (…) dal 1984 e dalla consegna del nuovo senza provare di averne titolo”.

Così identificate le ragioni del decidere, effettivamente, non si comprende l’iter logico-giuridico seguito nella liquidazione del dovuto, pure supposta l’intenzione di fare riferimento al canone di locazione. Il confronto fra vecchio e nuovo fabbricato è, a questi effetti, privo di qualsiasi significato. mentre il riferimento al possesso esercitato dal 1984 è persino equivoco e fuorviante. se è vero che gli stessi controricorrenti precisano in proposito che il credito, da determinarsi sulla base del canone, doveva farsi decorrere dall’agosto 2001.

La sentenza va pertanto cassata in relazione a tale motivo. Il giudice di rinvio dovrà specificare il criterio, fra quelli in astratto utilizzabili. ritenuto idoneo nel caso di specie ai fini della determinazione dei frutti dovuti dal condividente per il godimento esclusivo del bene comune.

6. Il quinto motivo denuncia “Assegnazione dei lotti ai condividenti prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide in merito alla composizione dell’asse ereditario – Violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 789,791c.p.c. e art. 195 norme att. c.p.c.”.

In presenza di contestazioni l’attribuzione delle quote nel giudizio divisorio deve avvenire con sentenza passata in giudicato.

Il motivo è di difficile comprensione, posto che la divisione giudiziale è stata definita con sentenza, che ha risolto le contestazioni, e non con l’ordinanza ex art. 785 c.p.c..

Il principio di diritto richiamato dal ricorrente (Cass. n. 15163/2002) riguarda il caso di approvazione, con sentenza, di un progetto di riparto fra condividenti titolari di quote uguali. In questo caso l’assegnazione è fatta con sorteggio, che suppone il passaggio in giudicato della sentenza di approvazione del progetto. Nella specie, al contrario, la divisione è stata operata mediante attribuzione diretta delle porzioni ai condividenti, per cui il richiamo di quel principio è del tutto fuori luogo. In verità la censura sembra riflettere l’idea che il giudice della divisione, in presenza di contestazioni sulla composizione dell’asse, dovrebbe dapprima risolvere le contestazioni con sentenza; quindi attendere il passaggio in giudicato e poi attribuire eventualmente le parti. Ma, appunto, tale dissociazione fra definizione degli aspetti controversi della divisione e l’attribuzione delle parti riguarda l’ipotesi dell’approvazione di un progetto che preveda porzioni uguali da estrarre a sorte, perchè in questo caso formazione delle parti e attribuzione sono elementi di un procedimento complesso. Diversamente, quando di procede per attribuzione diretta (sistema previsto per le porzioni disuguali, ma utilizzabile anche in presenza di quote uguali, trattandosi di norme dispositive), la formazione delle parti e la loro attribuzione sono distinguibili solo dal punto di vista logico, mentre sul piano operativo rappresentano due aspetti di una medesima operazione, essendo la porzione formata in funzione del condividente cui va attribuita.

In conclusione, è accolto in quarto motivo, sono rigettati tutti gli altri.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione anche per le spese.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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