Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26356 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 17/10/2019), n.26356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27819/2011 proposto da:

SOUTHCO s.r.l., (C.F.: (OMISSIS)) con sede legale in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Tullio Elefante, elettivamente domiciliata presso

l’Avv. Tullio Elefante, con studio in Roma, via Cardinal del Luca n.

10;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD s.p.a. (già Equitalia Esatri s.p.a.), in persona del

Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 114/49/2011, pronunciata il 30 giugno 2011 e

depositata il 13 luglio 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2019 dal Consigliere Antezza Fabio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. SOUTHCO s.r.l. ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) avverso la sentenza n. 164/19/2009 della CTP di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta da SOUTHCO s.r.l. avverso una cartella di pagamento IVA, IRPEG, IRAP, 2003 e IVA, IRES, IRAP 2004.

2. Il contribuente, per quanto in questa sede ancora rileva, evocò in giudizio, innanzi alla CTP, tanto l’A.E. quanto l’agente della riscossione (entrambi costituitisi, per quanto emerge dalla sentenza impugnata), lamentando, tra l’altro, l’illegittimità della cartella.

3. Contro la sentenza di accoglimento del ricorso propose appello l’A.E. e la CTR riformò la sentenza impugnata, all’esito di processo di nel quale non si costituì l’agente della riscossione.

4. Contro la sentenza d’appello il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, mentre si difende con controricorso la sola A.E. (chiedendone il rigetto) e non anche l’intimata EQUITALIA NORD s.p.a.

5. All’adunanza del 6 giugno 2018 è stata rimessa la causa sul ruolo per acquisizione del fascicolo del merito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni e nei termini di seguito evidenziati.

2. Con il motivo n. 1 di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, in appello, nei confronti dell’agente della riscossione (litisconsorte processuale), evocato in giudizio e finanche costituitosi innanzi alla CTP ma non destinatario dell’atto d’appello proposto dall’Amministrazione.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile.

La CTR ha difatti accolto l’appello dell’Amministrazione (anche) ritenendo non viziata la cartella impugnata ancorchè mancante dell’indicazione “del responsabile del procedimento della preventiva procedura di accertamento sottostante all’operata iscrizione a ruolo” (punto IV della sentenza impugnata). In sostanza, la Commissione regionale ha statuito in merito ad un vizio non proprio della cartella (mancata indicazione in essa del relativo responsabile del procedimento) ma dell’atto prodromico (in ragione della mancata incitazione del responsabile del relativo procedimento) e su tale capo della sentenza, non impugnato con ricorso per cassazione, si è formato giudicato interno con relativa inammissibilità dell’inerente motivo di ricorso.

3. Con gli altri tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto caratterizzati da medesimi profili di inammissibilità ci si duole, in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, nn. 3 e 4, (rispettivamente, per il secondo ed il quarto motivo e per il terzo motivo): della “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d), della L. n. 212 del 2000, art. 6 e dell’art. 145 c.p.c.”; della “insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, nonchè della “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58”.

3.1. Il motivi in esame sono inammissibili, per plurimi profili.

Essi, tutti sostanzialmente volti a sindacare la ritenuta correttezza del procedimento di notificazione dell’atto impositivo, difettano di specificità (in termini di autosufficienza), in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per mancata trasposizione nel ricorso della relata di notificazione nella sua parte essenziale ed in modo da poter apprezzare la doglianza prospettata (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, per mancata riproduzione del documento, si vedano, ex plurimis: Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

A tale profilo di inammissibilità se ne aggiunge un secondo, risolvendosi le censure nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del Giudice di merito agli elementi valutati, inerenti il procedimento notificatorio, di un valore ed un significato difformi dalle aspettative dell’attuale ricorrente (ex plurimis, Cass. sez. 3, 20/10/2005, e, tra le più recenti, Cass. sez. 6-3, 02/04/2019, n. 9063) e, quindi, nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata in sede di merito (ex plurimis, Cass. sez. 3, 18/04/2006, n. 8932, e, tra le più recenti, Cass. sez. 6-3, 02/04/2019, n. 9063).

Sicchè, per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi di cui all’art. 360 c.p.c., il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte per il quale il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi elementi di fatto già considerati in sede di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (ex plurimis, Cass. sez. 3, 14/03/2006, n. 54434, e, tra le più recenti, Cass. sez. 6-3, 02/04/2019, n. 9063).

4. In conclusione, in ricorso non merita accoglimento ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spere relative al presente giudizio di legittimità, in favore della sola parte costituita (la controricorrente A.E.), che si liquidano, in ragione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 10.180,00, oltre le spese prenotate a debito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento al pagamento delle spere relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 10.180,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA