Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26356 del 07/12/2011
Cassazione civile sez. I, 07/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26356
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia di
Collaredo 46/48, presso l’avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Bari n. 18/09 del
21.5.2009;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 18.11.2011 dal
Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. osservava quanto segue:
“Con decreto del 21.5.2009 la Corte di Appello di Bari dichiarava il proprio difetto di competenza territoriale, in relazione al ricorso per equa riparazione proposto da C.G., per l’eccessiva durata di un giudizio promosso davanti al TAR Lazio nei confronti del Ministero della Difesa.
In particolare la Corte territoriale, ritenendo fondata l’eccezione sollevata al riguardo dal Ministero, affermava la competenza della Corte di Appello di Roma, sostenendo l’applicabilità al caso di specie dell’art. 25 c.p.c., ed individuando conseguentemente in Roma il luogo di esecuzione dell’obbligazione.
La correttezza di tale conclusione veniva quindi contestata dal C., che richiamando lo stesso art. 25 c.p.c. riteneva tuttavia territorialmente competente la Corte di Appello di Bari, in ragione del fatto che il domicilio del creditore (luogo di adempimento dell’obbligazione) si troverebbe in (OMISSIS).
Osserva il relatore che la questione della competenza a pronunziare sulla domanda di equa riparazione per la durata di un processo svoltosi innanzi al giudice speciale (nella specie il TAR Lazio) deve essere risolta alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale anche ai procedimenti svoltisi davanti a detto giudice va applicato il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. n. 01 del 1989, art. 3 (C. 10/24171, C. 10/23981, C. 10/23980, C. 10/23768, C. 10/22930). Alla stregua del detto criterio risulta pertanto competente la Corte di Appello di Perugia.
Si propone quindi la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio per la declaratoria di competenza territoriale della Corte ora citata”. Tale conclusione è stata contestata dal ricorrente con memoria, con la quale è stata denunciata una violazione del giusto processo sotto il profilo dell’incidenza negativa, in termini di durata, delle pendenze presso la Corte indicata quale competente, i cui ruoli sarebbero “stati letteralmente sconvolti (e ad oggi bloccati) dalla mole delle domande di equa riparazione introdotte”.
Osserva tuttavia il Collegio che sono condivisibili le deduzioni del relatore e che non sussistono le condizioni per una rimeditazione dell’indirizzo interpretativo già delineato da questa Corte con statuizione a sezioni unite, tenuto conto dell’autorevolezza, della chiarezza e della persuasività della decisione.
Ne consegue pertanto che il ricorso va rigettato, con declaratoria della competenza territoriale della Corte di Appello di Perugia.
Nulla va infine stabilito in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, dichiara la competenza territoriale della Corte di Appello di Perugia e cassa il decreto della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011