Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26355 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26355 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 31290-2007 proposto da:
VARG1U ALESSANDRA VRGLSN33R66L424S, in proprio e quale
erede dei defunti ALBERTO CANCIANI (figlio) e ALDO
CANCIANI (marito), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
GIUSEPPE MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato CRIMI
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TOMASSINI ERMANNO giusta procura in atti;

– ricorrente contro
SIAT SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.P.A. 00522430107, in persona del Direttore

Data pubblicazione: 25/11/2013

Generale dott. FRANCO MARIANELLI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio
dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MILESI CACCIAMALI GIUSEPPE
giusta procura per. notaio dott. UGO BECHINI in GENOVA del

– controricorrente nonchè contro
PROTA FRANCO, AUTOSERVIZI MAGGIORE SPA;

– intimati avverso la sentenza n. 187/2007 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 21/03/2007, R.G.N. 725/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato GIUSEPPE CRIMI;
udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
TOMMASO BASILE che ha concluso per l’accoglimento del terzo
motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 18 dicembre 1998 Canciani Aldo e Vargiu
Alessandra, in proprio e quali eredi del figlio Canciani Alberto,
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bergamo, la
Autoservizi Maggiore S.p.a., Prota Franco, Marabini Paolo Mario e la
SAI S.p.a. per sentirli condannare al risarcimento dei danni, quantificati
in f 1.484.697.000 e determinati dal sinistro stradale occorso il 18

twiw 1993 1 pwitetto figh 5-kgrilimozmuhtIì

0.11: 11é

quebeuitimo, mentre era alla guida della sua auto Polo Volkswagen, per
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20/12/2007, Rep. n. 8467;

probabile urto laterale, sbandava e finiva di traverso sulla corsia di
sorpasso dove si arrestava, venendo poi violentemente investito sul
lato sinistro dalla Mercedes di proprietà della Autoservizi Maggiore
S.p.a., condotta da Prota Franco e assicurata (secondo la Polizia
Stradale) dalla SAI S.p.a.; la predetta auto Polo veniva inoltre urtata sul

assicurata dalla SAI S.p.a.; Canciani Alberto riportava nel sinistro
gravissime lesioni e decedeva dopo essere stato ricoverato in terapia
intensiva per un mese.
La S.p.a. Autoservizi Maggiore si costituiva eccependo l’inammissibilità
della domanda per non essere stata inviata alcuna preventiva
raccomandata alla S.I.A.T. Società Italiana Assicurazioni e
Elassicurazioili

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che icurava

la

Contestava nel merito la domanda deducendo che il Prota aveva
potuto avvistare la Polo, di colore scuro, posta di traver’so sulla strada e
senza dispositivi luminosi in azione, solo a pochi metri dalla stessa,
aveva deviato nella corsia centrale con manovra repentina, negava ogni
sua responsabilità, contestava la quantificazione del danno e chiedeva,
in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità della domanda e,
nel merito, il rigetto della stessa.
Si costituiva la SAI S.p.a. ed eccepiva di garantire solo il proprietario
della Renault Clio e negava ogni responsabilità del conducente di detta
vettura; rappresentava che la Mercedes aveva superato la Clio e,
trovandosi la strada sbarrata dalla Polo, non aveva potuto evitare
l’impatto con essa; a seguito dell’urto la Polo era stata sospinta nella
corsia centrale dove procedeva la Renault che aveva urtato
leggermente sulla destra la Polo già pressoché distrutta; concludeva per
il rigetto della domanda e per la declaratoria di improponibilità della
stessa.
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lato destro dall’auto Renault Clio condotta da Marabini Paolo Mario e

Autorizzati dal G.I., gli attori chiamavano in causa la S.I.A.T. Società
Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. che eccepiva
l’improponibilità dell’azione perché non preceduta dalla
comunicazione di cui all’art. 22 della legge n. 990 del 1969; nel merito,
contestava la domanda e concludeva per la declaratoria di

Prota Franco non si costituiva.
All’udienza del 16 luglio 2002 gli originari attori dichiaravano di
rinunziare alla domanda nei confronti del Marabini e della SAI S.p.a.
sua assicuratrice.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 26 gennaio 2005, dichiarava
l’inammissibilità per difetto di procura delle domande svolte nei
confronti della Autoservizi Maggiore S.p.a., del Prota, del Marabini e
dalla SAI S.p.a. e l’improponibilità della domanda proposta dagli attori
nei confronti della SIAT Società Italiana Assicurazioni e
Riassicurazioni S.p.a. per inosservanza dell’art. 22 della legge n. 990 del
1969.
Avverso tale decisione Vargiu Alessandra, in proprio e quale erede di
Cangiani Aldo e di Canciani Alberto, proponeva appello, cui
resistevano gli appellati Autoservizi Maggiore S.p.a. e SIAT Società
Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. mentre il Prota non si
costituiva neppure nel secondo grado di giudizio
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 21 marzo 2007,
rigettava il gravame.
Avverso la sentenza della Corte di merito Vargiu Alessandra, in
proprio e quale erede dei defunti Canciani Alberto e Canciani Aldo ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso la S.I.A.T. Società Italiana Assicurazioni
e Riassicurazioni S.p.a..
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improponibilità e per il rigetto della stessa.

Gli intimati Prota e Autoservizi Maggiorie S.p.a. non hanno svolto
attività difensiva in questa sede.
In data 19 febbraio 2013 la ricorrente ha depositato documentazione e
successivamente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE

legittimazione attiva e di carenza di interesse di Vargiu Alessandra,
nella qualità di erede del coniuge, sollevate dalla S.I.A.T. Società
Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a..
1.1. Per quanto attiene alla prima delle dette eccezioni, la
controricorrente rappresenta di aver eccepito in sede di appello la
tardività della produzione e l’inidoneità del documento prodotto a
provare la predetta qualità e ribadisce anche in questa sede il difetto di
legittimazione attiva della ricorrente nella qualità di erede di Canciani
Aldo.
1.2. L’eccezione è inammissibile per giudicato implicito. La Corte di
appello, con la sentenza impugnata, ha implicitamente disatteso il
rilievo sollevato al riguardo in quel grado, avendo espressamente
rigettato il gravame proposto dalla Vargiu anche nella qualità di erede
del coniuge (v. sentenza impugnata p. 9 e 13) e sul punto la predetta
società assicuratrice non ha proposto ricorso incidentale condizionato.
Ne consegue che, avendo la Vargiu partecipato nel precedente grado di
giudizio, nel quale é rimasta soccombente, anche nella qualità in
questione, senza che la Corte di merito abbia accolto le eccezioni
sollevate al riguardo, la stessa è legittimata a proporre ricorso per
cassazione anche in tale veste, della quale ha fornito comunque in
questa sede adeguata prova, depositando agli atti documentazione
notificata anche alle controparti.

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1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di difetto di

1.3. Del pari infondata è l’eccezione di carenza di interesse della
ricorrente nella dedotta qualità, risultando evidente la sussistenza di
tale interesse in relazione alle domande proposte nella qualità in parola,
evidenziandosi in particolare che nella specie – contrariamente a

personalissimi intrasmis sibili.
2. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n.
69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata (21 marzo 2007).
3. Seguendo l’ordine logico va esaminato per primo il terzo motivo del
ricorso con cui la Vargiu lamenta “violazione dell’art. 360 I comma n.
3 e 5 in relazione agli artt. 83, 121, 125 e 163 c.p.c.”.
In particolare la ricorrente censura l’affermazione della Corte di merito
secondo cui “l’indicazione nell’attestazione dell’atto introduttivo del
giudizio della presenza di un difensore vale solo quale attestazione del
fatto che l’attore é rappresentato e difeso da un procuratore legalmente
esercente, ma non può supplire alla manifestazione di volontà volta
espressamente al conferimento della procura”. Ad avviso della Vargiu
nel predetto atto introduttivo non si indica la mera “presenza” dei
difensori ma “vi è un preciso ed espresso conferimento di incarico” (e
a tale questione si riferisce il primo quesito formulato in relazione al
motivo all’esame), ed aggiunge che “la volontà di conferire mandato
difensivo è confermata senza dubbio alcuno (anche) dalla nuova delega
a margine della prima pagina del’atto di integrazione del
contraddittorio” notificato dagli attori alla SIAT Assicurazioni in data
15.09.99, in cui tra l’altro è riportato integralmente il testo della “prima

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quanto sostenuto dalla controricorrente – non si discute di diritti

citazione’ (e a tale ulteriore questione si riferisce il secondo quesito di
diritto articolato in ordine al motivo all’esame).
3.1. La censura, che trova idoneo riscontro nel primo quesito relativo
al terzo motivo, è fondata.
pur vero che le Sezioni Unite di qyesta Corte, con la sentenza del 9

della procura alle liti, previste dall’art. 83 cod. proc. civ., non possono
essere surrogate da presunzioni semplici e che, pertanto, l’esistenza
della procura, in mancanza di un atto pubblico o di una scrittura
privata autenticata, da cui risulti l’attribuzione del potere di
rappresentanza processuale, non può essere desunta dalla mera
indicazione nell’intestazione dell’atto introduttivo del giudizio della
presenza di un difensore né dalla sottoscrizione di quest’ultimo
apposta in calce all’atto stesso”; osserva, tuttavia, il Collegio che nella
procura alle liti occorre, oltre al negozio di conferimento dell’incarico,
anche l’atto ad effetti pubblicistici dell’autentica della sottoscrizione
dell’atto complesso in questione.
Nel caso di specie sussiste l’autentica delle sottoscrizioni degli originari
attori e l’indicazione nell’epigrafe dei legali avv. Marco Inversetti e
Roberto M. Corso quali rappresentanti e difensori degli stessi attori.
Alla luce di quanto sopra posto in rilievo e del consolidato principio,
secondo cui il rilascio della procura in calce o a margine dell’atto di
citazione o della comparsa di costituzione non richiede formule
solenni ed espresse in termini tassativi, essendo sufficiente che sia
deducibile la volontà di conferire al difensore i relativi poteri e facoltà,
ritiene il Collegio sussistente la procura di cui si discute (v. Cass. 4
agosto 2005, n. 16372, anche in motivazione; Cass. 18 maggio 2001, n.
6850; Cass. 20 maggio 1991, n. 5683; Cass. 3 settembre 1990, n. 9108).

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agosto 2001, n. 10967, hanno affermato che “le forme di conferimento

3.2. Resta assorbito l’esame delle ulteriori questioni poste con il motivo
di ricorso all’esame e che trovano riscontro nel secondo quesito
formulate in relazione ad esso.
3.3. Il terzo motivo di ricorso va, pertanto, accolto per quanto di
ragione.

assorbe l’esame del primo motivo, con cui la ricorrente denuncia la
“violazione dell’art. 360 c.p.c. I comma n. 3-4 in relazione agli artt.
102-354 c.p.c. — art. 18 e 23 1. 990/69 e 159 c.p.c.”, nonché del
secondo motivo di ricorso, con cui la Vargiu si duole della “violazione
dell’art. 360 c.p.c. I comma n. 3 e 5 in relazione all’art. 22 1. 990/69 e
legge 742/69 (sospensione feriale dei termini)”.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei termini di cui in
motivazione quanto al terzo motivo. Restano assorbiti gli ulteriori
motivi.
6. La sentenza impugnata é cassata in relazione alla censura accolta.
7. La causa è rinviata alla Corte di appello di Brescia in diversa
composizione.
8. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso;
assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte di appello di Brescia in diversa composizione, che provvederà
anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Su rema di Cassazione, il 27 sette
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ensore

4. L’accoglimento del terzo motivo del ricorso, nei limiti sopra indicati,

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