Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26355 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. II, 19/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9750/2016 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VIGNA

PIA, 40, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PATRIZI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MA.AD., ATLANTICA IMMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato MARCO

SERRA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

FEDERAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO, INSID SRL,

S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 715/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Atlantica Immobiliare Srl ed Ma.Ad., in qualità di proprietari di un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS), con sovrastanti tre fabbricati aventi accesso da via (OMISSIS), occupati sine titulo, proponevano nel 2003 un accertamento tecnico preventivo per far accertare la necessità di urgenti interventi straordinari di ripristino dei medesimi e, con successivo ricorso ex art. 700 c.p.c., di accertamento dello stato di pericolo.

In esito a tale ricorso cautelare l’occupante S.A., riassumeva nel merito il giudizio, chiedendo accertarsi il suo diritto nel possesso del fabbricato n. 1, in forza di un rapporto di locazione già in essere nel 1981 a favore della propria madre m.e., accertando altresì il pericolo di crollo del fabbricato e condannando i proprietari all’esecuzione dei lavori di manutenzione occorrenti, previo reperimento di altro alloggio per il medesimo.

1.1 Atlantica immobiliare Srl e Ma.Ad. notificavano un’autonoma citazione nei confronti di S.A., nonchè di M.N., M.F. e F.D., per sentir confermare l’ordinanza cautelare del 20 aprile 2005, come integrata dal collegio a seguito di reclamo, e far dichiarare tutti i convenuti occupanti senza titolo, con condanna al rilascio immediato dell’immobile e risarcimento dei danni patiti.

2. Il Tribunale di Roma disponeva la riunione dei giudizi e, con sentenza dell’11 agosto 2009, accoglieva le domande spiegate dalle comproprietaria Atlantica immobiliare Srl e da Ma.Ad. e accertata l’occupazione senza titolo pregressa ed attuale del terreno e dei sovrastanti fabbricati in (OMISSIS) da parte di S.A., M.N., M.F. e F.D., li condannava al rilascio immediato delle predette porzioni immobiliari ancora occupate, libere da persone e cose, nonchè al risarcimento del danno nella misura ivi specificata, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione esperita da M.N..

3. Avverso la suddetta sentenza interponeva appello, tra gli altri, M.F.. L’appellante esponeva un asserito travisamento dei fatti da parte del giudice che avrebbe completamente omesso di valutare una circostanza fondamentale dedotta specificamente nella comparsa di risposta in primo grado: quella cioè che gli immobili alla data della licenza per finita locazione erano già stati acquistati per intervenuta usucapione, maturata rispettivamente per l’immobile numero 2, nell’anno 1961.

4. La Corte d’Appello preliminarmente rigettava le eccezioni sollevate dall’appellante relative al preteso difetto di procura e all’asserita inesistenza di un nesso strumentale tra la domanda di merito e quella per la quale era stata chiesta la cautela. Secondo il Giudice del gravame il motivo era inammissibile perchè riproponeva negli stessi termini l’eccezione proposta nel giudizio di primo grado senza svolgere argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirassero ad incrinarne il fondamento logico giuridico.

Nel merito la Corte d’Appello rilevava che, come già evidenziato dal giudice di primo grado, la licenza per finita locazione, non era stata opposta dalle parti convenute, nè in via ordinaria nè in via tardiva determinando così un sostanziale giudicato nei loro confronti circa la pregressa esistenza del contratto di locazione o di sublocazione, nonchè sulla qualità di locatore dell’intimante e di conduttore dell’intimato. Secondo la Corte d’Appello era divenuto incontestabile il diritto del locatore al rilascio dell’immobile locato ed era preclusa ogni questione relativa al possesso di fatto dell’immobile che essendo sorto e proseguito come detenzione nomine alieno era incompatibile con il possesso nomine proprio necessario per l’acquisto dell’usucapione dei beni come invocato dall’appellante o con l’esistenza di un diritto di proprietà acquistato a titolo originario.

5. M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

6. Atlantica immobiliare Srl e Ma.Ad. hanno resistito con controricorso.

7. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione formulata con la memoria da parte della controricorrente Atlantica circa la tardività del deposito del ricorso per cassazione.

L’eccezione è infondata.

Il ricorrente eccepisce la tardività del deposito facendo riferimento, come dies a quo, alla data di spedizione della notifica del ricorso, mentre il momento che rileva è quello del ricevimento della notifica.

In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: “La distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario dell’atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all’ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, come per il deposito del ricorso per cassazione e del controricorso, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale dell’art. 369 c.p.c., al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario, contro cui l’impugnazione è rivolta” (Sez. L, Sent. n. 24346 del 2013).

1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 182 c.p.c..

Il ricorrente ritiene errata la decisione della Corte d’Appello di Roma che ha confermato quanto stabilito dal Tribunale in ordine al rigetto dell’eccezione di difetto di procura rilasciata alle attrici in quanto limitata solo al ricorso ex art. 700 c.p.c. e non inclusiva del giudizio di merito, stante la mancanza dei presupposti richiesti. Infatti, secondo la prospettazione del ricorrente, dal tenore letterale del mandato contenuto nel ricorso ex art. 700 c.p.c., non si evinceva in alcun modo che lo stesso fosse riferibile anche al giudizio di merito e, inoltre, in tale giudizio erano state rassegnate conclusioni diverse sia nel petitum che nella causa petendi, rispetto a quelle della fase cautelare. Infatti, rispetto al giudizio cautelare relativo al pericolo per i fabbricati, il giudizio di merito era relativo all’occupazione senza titolo senza alcuna menzione del pericolo di crollo degli immobili.

1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile le eccezioni relative al difetto di procura e all’asserita inesistenza di nesso strumentale rispetto al merito della domanda perchè l’appellante si è limitata a riproporla negli stessi termini con i quali l’aveva proposta nel giudizio di primo grado, senza svolgere argomentazioni che si contrapponessero alla motivazione della sentenza appellata e che mirassero ad incrinarne il fondamento logico giuridico, evidenziandone i presunti errori.

Il ricorrente, da un canto fa riferimento alla vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e dall’altro ripete lo stesso errore dell’atto di appello, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza che aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello e, anche con il ricorso per cassazione, si limita a richiamare nuovamente le proprie argomentazioni sul difetto di procura senza soffermarsi sulle ragioni per le quali il motivo di appello avrebbe dovuto essere dichiarato ammissibile.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa insufficiente contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978.

2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente censura genericamente la violazione della L. n. 392 del 1978, in relazione al criterio utilizzato per la quantificazione del danno da risarcire per l’illegittima occupazione dell’immobile, ma nella sostanza lamenta l’omessa pronuncia sul relativo motivo di appello.

Deve pertanto richiamarsi il seguente orientamento consolidato di questa Corte perfettamente sovrapponibile al caso di specie: “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Sez. 2, Ord. n. 10862 del 2018).

3. In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di Atlantica immobiliare Srl e Ma.Ad. delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000 più 200 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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