Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26355 del 07/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26355
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
K.P.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna (Bologna – Sezione staccata di Parma), Sez. 22,
n. 01/22/06 del 12 gennaio 2006, depositata il 18 febbraio 2006, non
notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 16 novembre 2011
dal Cons. Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’IRAP supposta non dovuta da un installatore di impianti elettrici per gli anni 1998-2001 e chiesta a rimborso dal contribuente. La Commissione accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe sulla base dell’assenza di autonoma organizzazione nell’attività svolta dal contribuente.
L’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito.
Diritto
MOTIVAZIONE
Con i due motivi di ricorso, l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che nel caso di specie fosse possibile parlare di attività svolta in assenza di autonoma organizzazione, trattandosi pacificamente di attività di impresa, quale è quella di installatore di impianti elettrici.
Il ricorso non è fondato. Questa Corte ha affermato che: In tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore (nella specie, tassista) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. n. 21123 del 2010). Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato in fatto, con congrua motivazione, che non vi è stato impiego di rilevanti capitali, nè di personale dipendente e che si trattava, quindi, di piccolo imprenditore.
Sicchè deve essere rigettato il ricorso. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011