Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26354 del 19/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 19/10/2018), n.26354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G.L., N.V., M.N.,

R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1187/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa l’11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Presidente Relatore Dott.ssa DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da D.G.L., N.V., M.N. e R.L., assunte alle dipendenze del Ministero con reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, ha condannato quest’ultimo a pagare alle ricorrenti le differenze retributive conseguenti all’accertamento del loro diritto alla progressione stipendiale in ragione dell’anzianità di servizio maturata; ha rigettato l’eccezione di prescrizione decennale;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

il Ministero ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina l’estinzione del procedimento;

la rinunzia al ricorso per cassazione, invero, non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971), avendo carattere recettizio e non cosiddetto accetti zio e esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);

l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 cod. proc. civ., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non segue alcuna statuizione sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata; infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560), e la qualità della parte ricorrente, che in quanto Amministrazione dello Stato è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo atteso il meccanismo della prenotazione a debito (cfr: Cass. 1778/2016), escludono l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo – unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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