Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26354 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Barberini 52, presso l’avv. Campiani Marco Lucio, che lo rappresenta

e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria (Perugia), Sez. 03, n. 03/03/06 del 9 febbraio 2006,

depositata il 9 febbraio 2006, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 16 novembre 2011

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del primo e secondo

motivo di ricorso e per l’accoglimento del terzo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’IRAP supposta non dovuta da un ingegnere per gli anni 1998-2000 e chiesta a rimborso dal contribuente. La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe sulla base della ritenuta mancanza di prova dell’assenza di autonoma organizzazione nell’attività svolta dal professionista. Il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. L’amministrazione non si è costituita.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente contesta la legittimità dell’avvenuta notifica dell’appello nel periodo di sospensione previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 16.

Il motivo non è fondato. La sospensione dei termini disposta dalla richiamata norma riguarda le sole liti definibili per condono, tra le quali non può collocarsi quella che qui oppone il contribuente all’amministrazione, che non ha ad oggetto un atto impositivo, bensì il silenzio rifiuto formatosi in ordine ad una istanza di rimborso.

Con il secondo motivo, il contribuente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè il giudice di merito avrebbe deciso oltre i confini del thema decidendum circoscritto dall’amministrazione appellante alla sufficienza dei mezzi utilizzati dal contribuente medesimo a costituire autonoma organizzazione.

Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non spiega in cosa sia in realtà sia consistita la supposta pronuncia ultra petita, che egli avrebbe dovuto, invece, specificare: il ricorrente si limita ad affermare che il collegio giudicante ha motivato la sentenza sulla base di elementi (senza dire quali) per nulla contestati dall’amministrazione.

Con il terzo motivo, il contribuente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’affermata sussistenza dell’autonoma organizzazione.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha affermato che: In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo d.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. n. 3677 del 2007). La sentenza sotto questo profilo non appare congruamente motivata in ordine all’accertamento di fatto, che alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte deve essere compiuto al fine di verificare la sussistenza dell’autonoma organizzazione, nel cui quadro appare rilevante una valutazione anche quantitativa dei mezzi utilizzati.

Pertanto deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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