Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26353 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

B.M.L., in qualità di erede di S.

G., elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno 2/b,

presso l’avv. Grassetti Fabrizio, che, unitamente all’avv. D’Andrea

Silvio, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 17, n. 162/17/05, del 12 dicembre 2005,

depositata il 16 gennaio 2006, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 16 novembre 2011

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso – che concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dal’amministrazione all’istanza di rimborso del contribuente, iscritto all’AIRE e dipendente delle Ferrovie dello Stato presso la sede delle Ferrovie Italiane di Chiasso, relativamente alle ritenute IRPEF subite e supposte non dovute per il lavoro svolto in Svizzera – poggia su tre motivi con i quali l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge, l’applicabilità nella specie del termine di 48 mesi ai fini della decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e la ritenuta non assoggettabilità a tassazione come redditi di lavoro dipendente delle retribuzioni percepite dal contribuente, mentre contesta, sotto il profilo della del vizio di motivazione, l’omesso esame delle osservazioni dell’Ufficio circa l’insussistenza del requisito della residenza all’estero del contribuente dante causa della ricorrente.

Diritto

MOTIVAZIONE

Il ricorso è manifestamente fondato, quanto al profilo del termine di decadenza (primo motivo) alla luce del principio affermato da questa Corte in analoga controversia secondo cui: In tema di rimborso delle imposte sui redditi, il più ampio termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto mesi originariamente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5 mentre trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario, non è applicabile qualora, alla data predetta, tale termine sia già scaduto, avendo ciò determinato, in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento del rapporto tra il contribuente, che pretende il rimborso, e l’amministrazione finanziaria. Per i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della novella del 1999, pertanto, ciò che conta, al fine di poter beneficiare del prolungamento del termine, è che alla data stessa sia ancora pendente il termine previgente, mentre non assume rilievo la pendenza di una controversia nella quale si discuta della tempestività di detta istanza¯ (Cass. n. 924 del 2005; v. anche Cass. nn. 15156 del 2006, 3433 del 2008, 16583 del 2009). Nel caso di specie ciò significa l’intervenuta decadenza per le ritenute operate in data antecedente al 1 agosto 1999.

Il ricorso è altrettanto manifestamente fondato, quanto al profilo della tassazione del reddito da lavoro dipendente del contribuente (secondo motivo), alla luce del principio affermato da questa Corte in analoga controversia secondo cui: I redditi da lavoro dipendente prestato in Svizzera da cittadini italiani, iscritti nell’anagrafe dei cittadini residenti all’estero (AIRE), dipendenti delle ente Ferrovie dello Stato (successivamente Trenitalia spa) sono soggetti a prelievo fiscale – in particolare all’IRPEF – in Italia, in virtù dell’art. 19 della Convenzione italo-svizzera, ratificata e resa esecutiva con L. 23 dicembre 1978, n. 943. Quest’ultima norma pattizia, infatti, individua alcune “remunerazioni” che restano imponibili, in regime di reciprocità, nello Stato contraente da dove esse provengono, se pagate da uno degli Stati contraenti medesimi o anche da enti autonomi di diritto pubblico, fra i quali ultimi sono specificamente indicate anche le Ferrovie dello Stato, successivamente trasformatesi in Trenitalia spa, senza che tale modifica possa incidere sul regime fiscale in esame (Cass. n. 29455 del 2008; v. anche Cass. nn. 24455 del 2008; 3556 del 2009).

Resta assorbito il terzo motivo relativo alla questione della residenza. Sicchè deve essere accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. La formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA