Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26352 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26352 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 32206-2007 proposto da:
RAFRAF RIDHA BEN MOHMOUD, elettivamente domiciliato
ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
BOCCHIETTI CLAUDIO in 22100 COMO, Via Volta 40,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

COMUNE COMO 00417480134, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA
DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE

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Data pubblicazione: 25/11/2013

ELISABETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato
FUGAZZA GUIDO giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1283/2006 del TRIBUNALE di
COMO, depositata il 23/10/2006 R.G.N. 2190/05;

udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato ROSA MATTIA per delega;
udito l’Avvocato ELISABETTA NARDONE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Con citazione del 23 gennaio 2003 Raf Raf Rhida Momoud e
Raf Raf

Fathi Ben Mohmou hanno proposto appello contro la

sentenza del Giudice di Pace di Como, del 26 gennaio 2005, che

considerato unicamente la situazione di illecito ascrivibile al
Comune ai sensi dello art.2043 cc. ed aveva ritenuto non
sussistenti i requisiti della insidia, sia dal punto di vista
oggettivo, essendo il tombino dissestato ben visibile, e non
applicabile la diversa disciplina dello art.2051 c.c. non
essendo esigibile il controllo del Comune su una arteria di
scorrimento esterno alla città murata di Como di lunghe
dimensioni.
La Corte con doppia ratio decidendi integrava le ragioni di
rigetto, ritenendo che in relazione agli obblighi di custodia
la presunzione a carico del Comune era superata in concreto
dalla colpa esclusiva del conducente del motorino equiparabile
al caso fortuito, mentre in relazione alla disciplina
dell’illecito di cui all’art.2043 c.c. riteneva fallita la
prova della situazione di insidia e della imputabilità al
Comune sul rilievo che il tombino, privo di un pezzo di asfalto
era ben visibile al sopravveniente conducente del motorino, che
dunque avrebbe potuto evitarlo usando una ordinaria prudenza e
diligenza, date le condizioni di luce e di viabilità. La colpa

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ha rigettato la domanda di risarcimento proposta dai Raf Raf
c’eztf-ko
contro il Comune di Roma confermando la decisione che aveva

anche in relazione a tale fattispecie era ascrivibile non al
Comune ma al conducente.
2.Contro la decisione ricorrono i due Raf Raf con unico atto,
affidato a due motivi. Resiste il Comune con controricorso. I
difensori delle parti hanno prodotto memorie.

3.11 ricorso non merita accoglimento in relazione ai motivi
dedotti. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi, ed a
seguire la confutazione in diritto.
3.1. SINTESI DEI MOTIVI.
Nel primo motivo si deduce error in iudicando per la violazione
dello art.2051, e propone il seguente quesito:

“Dica la Corte

se, al fine della applicazione della disciplina dello art.2051
c.c. in tema di risarcimento per danni conseguenti ad omessa o
insufficiente manutenzione delle strade pubbliche ed in
particolare delle strade di proprietà comunale, la estensione
anche notevole del bene ed il suo uso anche generalizzato da
parte della collettività, siano di per sé circostanze che
autonomamente integrano il caso fortuito che esclude la
responsabilità dell’ente che ha la custodia della strada,
ovvero se tale caso fortuito rilevante ex art.2051 c.c. debba
essere provato dall’ente proprietario dimostrando il diligente
espletamento da parte sua della attività di vigilanza,
controllo e manutenzione dovuta in relazione alla natura della
cosa ed impedire la produzione di danni a terzi”

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MOTIVI DELLA DECISIONE.

La

tesi è ulteriormente ribadita, al ff 9, con ulteriore

argomentazione secondo cui la Corte deve scegliere tra due
opzioni interpretative, come nel quesito soprariferito.
Nel secondo motivo si deduce, come vizio di motivazione, la
inesistente motivazione in ordine alla asserita responsabilità

afferma che il conducente del motociclo avrebbe tenuto una
condotta connotata da una imprudenza ed imperizia eccezionali.
Si deduce che nemmeno il Comune aveva dedotto tale
eccezionalità e che non vi è prova che la condotta del
conducente costituisca unica ed esclusiva causa dello evento.
3.2.Confutazione in DIRITTO.
Il secondo motivo, dal punto di vista logico, è pregiudiziale
al primo, posto che attiene al punto decisivo e controverso
della imputazione della responsabilità al conducente del mezzo
che percorre una strada su cui si trova, ben visibile, un
tombino con una fessurazione nel rivestimento dello asfalto.
Il vizio della motivazione tuttavia è riferito a due
circostanze fattuali, considerate dal giudice dell’appello, una
prima che attiene al cd.concorso di colpa del conducente,
concorso che nella valutazione della Corte costituisce, anche
agli

effetti

dell’art.2051

c.c.

fattore

determinate

equiparabile al caso fortuito, ed una seconda circostanza che
attiene

alla

gravità

della

eccezionalità, oltre misura.

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imprudenza,

in

grado

di

del danneggiato ai sensi dello art.1227 cc. nel punto in cui si

Ma la motivazione del giudice del riesame è analitica e si
attarda, sia nel richiamare corretta ed evolutiva
giurisprudenza, sia a considerare la condotta del conducente
che percorre una strada ben conosciuta ed avvista il tombino ed
ha tempo e modo per evitarlo o per moderare la velocità e

sbandamento. Pertanto il quesito, per come è posto, appare
inammissibile in quanto è carente proprio nel requisito della
chiara esposizione del fatto controverso, che invece propone
una semplice diversa rappresentazione dei fatti, senza tener
conto della chiara ratio decidendi espressa dal giudice del
riesame a i ff 3 e 4 della parte motiva.
Risulta allora infondato anche il 9eQ4Rde motivo che deduce
l’error in iudicando, posto che correttamente la Corte,
applicando la norma dell’art.2051 in relazione alla fattispecie
in esame, considera da un lato la possibile responsabilità del
Comune, ma poi la esclude in relazione al caso fortuito
costituito dalla colpa esclusiva del danneggiato. Costante sul
punto la recente giurisprudenza: Cass. 16 gennaio 2009 n 993,
Cass. 19 febbraio 2008 n.4279,tra le tante.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alla rifusione delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti Rafraf alla
rifusione delle spese del giudizio di cassazione, in favore del

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mantenere la prudenza necessaria per evitare il rischio dello

Comune di Como, che liquida in euro 1200 di cui duecento euro
per esborsi.

Roma 25 settembre 2013.

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