Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26352 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. II, 19/11/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 19/11/2020), n.26352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27327/2016 proposto da:

AVIS BUDGET ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA COLA DI RIENZO, 92,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DE NISCO, che rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

PREFETTURA TERNI, EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 436/2016 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il

26/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Con ricorso del 27 luglio 2011 AVIS Autonoleggio s.p.a. proponeva opposizione L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e segg., avverso i capi da 208 a 215 relativi al ruolo n. 2011/012875, emesso dalla Prefettura di Terni per crediti nascenti da infrazioni al Codice della Strada per un totale di Euro 1.848,35, in base al quale era stata emessa da Equitalia Gerit s.p.a. la successiva cartella di pagamento n. (OMISSIS). Il Giudice di pace, con decreto del 12 settembre 2011, disponeva la notificazione del ricorso e del decreto sia al “Ministero interni c/o U.T.G” che a Equitalia Gerit s.p.a.. Si costituiva in giudizio la Prefettura, deducendo di avere provveduto al discarico della cartella oggetto di causa e chiedendo che venisse perciò dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Il Giudice di pace di Narni, con sentenza n. 320/2012, dichiarava la cessazione della materia del contendere e disponeva la compensazione delle spese di lite.

2. Contro tale sentenza proponeva appello AVIS Budget Italia s.p.a. (già AVIS Autonoleggio s.p.a.), lamentando la mancata condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite e comunque l’omessa motivazione in merito alla disposta compensazione.

Con sentenza 26 maggio 2016, n. 436, il Tribunale di Terni, preliminarmente riqualificata l’azione promossa in primo grado dalla società opponente come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., rigettava l’appello in quanto “non è possibile affermare che il giudice di prime cure non abbia indicato quali siano le ragioni per cui ha ritenuto di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite nel dichiarare la cessazione della materia del contendere”.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione AVIS Budget Italia s.p.a..

Gli intimati Ministero dell’Interno, Prefettura – UTG di Terni ed Equitalia Sud s.p.a. non hanno proposto difese.

Questa Corte, rilevato che il ricorso al Ministero dell’Interno risultava notificato presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, con ordinanza dell’8 novembre 2019 disponeva la rinnovazione della notificazione.

Il 27 novembre 2019 la società ricorrente depositava l’atto di rinnovazione della notificazione presso l’Avvocatura generale dello Stato

Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale confermato la “errata, illogica, contraddittoria ed illegittima motivazione della decisione di compensazione delle spese di lite” operata dal Giudice di pace, il quale doveva indicare i criteri e le ragioni che lo avevano indotto a tale decisione.

Il motivo è fondato. Il Tribunale, dopo avere correttamente premesso che il giudice deve dare atto, anche d’ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio quando ne riscontra i presupposti e che, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla Prefettura emergeva che era sopraggiunta una situazione che aveva eliminato la ragione del contendere tra le parti così che non rimaneva “che statuire sulle spese di quel grado in applicazione della soccombenza virtuale”, ha poi ritenuto che il Giudice di pace ciò abbia fatto nel disporre la compensazione delle spese di lite.

La conclusione del Tribunale non può essere condivisa. Il Giudice di pace si è infatti limitato (p. 2 della sentenza di primo grado) a dire che “la Prefettura con memoria di costituzione faceva pervenire all’ufficio il discarico dal ruolo chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere; ciò posto va dichiarata cessata la materia del contendere; per tale motivazione si ritiene, in considerazione di quanto sopra detto, di dover compensare le spese di giudizio”. Il Giudice di pace, pertanto, ha fatto meccanicamente discendere dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere la compensazione delle spese del giudizio, senza fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale (circa la necessaria applicazione del criterio in caso di annullamento in autotutela dell’atto in materia tributaria v. Cass. 22231/2011 e Cass. 1230/2007; cfr. poi Cass. 1005/2020, secondo cui, in sede di opposizione all’esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina “ex se la fondatezza dell’opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicchè, nel regolare le spese dell’intero giudizio, il giudice dell’opposizione (..) deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l’intera vicenda processuale”).

II. Il ricorso va quindi accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Terni, che deciderà la causa applicando il principio sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

PQM

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Terni, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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