Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26352 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Eredi di S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 20, n. 151/20/05 del 23 settembre 2005, depositata il 2

dicembre 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 16 novembre 2011

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo, che ha concluso perchè il ricorso sia dichiarato

inammissibile per mancata notifica.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento relativamente al reddito di partecipazione del contribuente in società di capitali a ristretta base azionaria oggetto a sua volta di accertamento per maggior reddito.

La Commissione adita accoglieva il ricorso. L’appello dell’amministrazione era dichiarato inammissibile perchè notificato oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c. anche tenuto conto della proroga disposta per irregolare funzionamento degli uffici.

L’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo.

Gli eredi del contribuente non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVAZIONE

Preliminare all’esame del ricorso è il rilievo che lo stesso non è stato validamente notificato alle controparti, gli eredi S.M..

Risultano agli atti tre tentativi di notifica: 1) notifica agli Eredi S.M. in (OMISSIS), effettuato mediante il servizio postale, senza che, tuttavia, sia stato depositato l’avviso di ricevimento; 2) notifica agli Eredi S.M. presso l’avv. Nicosia Ernesto in Roma, via della Valle Pietro 13 con relata riportante il seguente risultato: non notificato perchè trasferito altrove all’indicato domicilio come da informazioni assunte dagli ex vicini, il nominativo non compare sui citofoni; 3) notifica agli Eredi S.M. in Roma, via Papiniano 10 con relata riportante il seguente risultato: non ho potuto notificare perchè non ho rinvenuto glie Eredi S.M. in via Papiniano 10 Roma. Gli stessi sono sconosciuti al portiere dello stabile sig. S.F., tale qualificatosi, il quale mi precisa che in luogo non esiste alcun erede di S.M., nè di aver mai conosciuto il defunto S. M. nell’arco di diversi anni nei quali ha svolto il servizio di portierato. Sicchè oltre le due notifiche negative, esiste una sola notifica con esito apparentemente positivo, per la quale non è stato provato, come avrebbe dovuto esserlo, la effettiva ricezione dell’atto da parte dei destinatari mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento. Ha affermato questa Corte che: La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. n. 13639 del 2010).

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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