Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26351 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

L.A., L.L., L.M.,

L.R. e L.S., tutti elettivamente

domiciliati in Roma, via Carlo Mirabello 7, presso l’avv. PETROLO

Marino che, unitamente all’avv. Gianluca Spigolon li rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna (Bologna – Sezione staccata di Rimini), Sez. 24,

n. 53/24/05 del 31 ottobre 2005, depositata il 22 novembre 2005, non

notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 16 novembre 2011

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Gianluca Spigolon per le parti controricorrenti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una rettifica di valore di un terreno caduto in successione, sulla base della sua ritenuta edificabilità, e per il quale non era stata presentata denuncia INVIM, cui l’amministrazione provvedeva d’ufficio.

La Commissione adita, dopo aver disposto CTU, accoglieva il ricorso, disattendendo le stesse conclusioni della perizia, e ritenendo inedificabile il terreno de quo e illegittima la presentazione ex officio della denuncia INVIM e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe. Con la sentenza in epigrafe, veniva respinto l’appello dell’amministrazione, limitato al solo capo relativo all’imposta di successione sul terreno, ritenendo insufficiente ai fini dell’edificabilità dello stesso la sua inclusione nel P.R.G. ancora in fase di approvazione definitiva.

L’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi.

Resistono i contribuenti con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con i due motivi di ricorso, l’amministrazione lamenta, sotto diversi profili della violazione di legge, le conclusioni raggiunte dal giudice di merito in ordine alla insufficienza della inclusione del terreno nel P.R.G., anche disattendendo, immotivatamente, le valutazioni peritali.

Il ricorso è fondato, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di imposta sulle successioni, ai fini dell’applicabilità della valutazione parametrica di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 26, comma 5 comma aggiunto dalla L. 17 dicembre 1986, n. 880, art. 8 per la determinazione dell’imposta dovuta, è necessario accertare se per i terreni del compendio gli strumenti urbanistici vigenti all’apertura della successione prevedono o meno la “destinazione edificatoria”. A tali fini, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha fornito l’interpretazione autentica del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, contenente una disposizione in materia di imposta di registro del tutto identica a quella della L. n. 880 del 1986, art. 8 l’edificabilità di un’area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, atteso che già l’avvio del procedimento per la formazione del p.r.g. è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, pur con tutti i necessari distinguo, riferiti alle zone e alla necessità di ulteriori passaggi procedurali” (Cass. n. 11217 del 2007; v. anche Cass. n. 729 del 2010).

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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