Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26350 del 25/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 26350 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 31281-2007 proposto da:
SIFONI PATRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio
dell’avvocato SCIARRA NICOLINO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

STRADA DEI PARCHI S.P.A. 07183041008, in persona del
Dott. LEONARDO GENTILI, procuratore speciale e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA C MONTEVERDI 16, presso lo

1

Data pubblicazione: 25/11/2013

studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE,

che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4279/2007 del TRIBUNALE di
ROMA depositata il 19/12/2007 R.G.N. 44589/06;

udienza del

25/09/2013

dal Consigliere Dott. LUIGI

A1,FsmnRn SCARANO;
udito l’Avvocato NICOLINO SCIARRA;
udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281

sexies

c.p.c. del 1 ° /3/2007 il

G.I. del Tribunale di Roma, in riforma della pronunzia G. di P.
Roma 15/11/2005, rigettava la domanda originariamente proposta
dal sig. Walter Sifoni nei confronti della società Strada dei

sinistro avvenuto il 16/10/2003, allorquando mentre percorreva
l’autostrada A 24 in direzione Teramo, al Km 52,100 entrava in
collisione con un cane di media taglia che sbucava
improvvisamente dal margine destro della carreggiata invadendo
trasversalmente la propria corsia di percorrenza.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello
il Sifoni propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3
motivi.
Resiste con controricorso la società Strada dei Parchi
s.p.a., che ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 2043 c.c., 116 c.p.c., in relazione
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito:

<>.

3

Parchi s.p.a. di risarcimento dei danni subiti all’esito di

Con il 2 ° motivo il ricorrente denunzia falsa applicazione
dell’art. 2051 c.c.„ in relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 3,
c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito: «Chiediamo
all’Ill.ma Corte adita, se la fattispecie di causa rientri,

anche in quello dell’art. 2051 c.c., atteso che il petitum e la
causa petendi dedotti in giudizio concretano indifferentemente

lo schema sia della responsabilità ex art. 2043 che di quella
ex art. 2051 c.c., così come peraltro costantemente ritenuto da
codesta Suprema Corte. Chiediamo inoltre al Giudicante se
ritenga, nell’ipotesi di incidente stradale su autostrade, che
le medesime, in ragione delle possibilità tecniche odierne (
sistemi di controllo, anche satellitari, nonché di video
sorveglianza capaci di un controllo capillare su qualsiasi
tratto autostradale, esercitabile in tempo reale ), nonché
tenuto conto delle leggi che tali cautele impongono
obbligatoriamente, siano o meno in grado di esercitare un
assiduo controllo sull’intero percorso autostradale, tanto da
ritenere, anche sotto tale profilo, che sorga in capo alle
società autostradali la ripetuta responsabilità ex art. 2051
c.c. Infine dica la Suprema Corte se l’applicabilità dell’art.
2051 c.c. sorga anche in virtù del pagamento del pedaggio, in
base al quale si istituisce un rapporto contrattuale
partes ( giurisprudenza costante sul punto, cfr. ex

inter

plurimis,

Cass. sent. n. 298/2003: La responsabilità del proprietario, o

4

oltre che nell’ambito di applicazione dell’art. 2043 c.c.,

del concessionario, di autostrade nei confronti del conducente
di un autoveicolo per i danni subiti nell’uso dell’autostrada
ha natura contrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio
(ove previsto) determina la nascita di un rapporto
contrattuale,

poiché

quest’ultimo

configura

un

“prezzo

l’utilizzazione di un’opera già compiutamente realizzata per
fini di interesse generale».
Con il 3 ° motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697, 2051 c.c., 112, 115 c.p.c., in
relazione all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito: «Chiediamo a
codesta Corte se, considerata la normativa probatoria vigente,
gravasse o meno sull’odierno ricorrente l’onere di provare, in
sede di giudizio di merito, esclusivamente le seguenti
circostanze: a) l’incidente dedotto in citazione; b) che detto
incidente era stato causato dalla improvvisa irruzione sulla
carreggiata autostradale di un animale vagante ( un cane per la
precisione ). Chiediamo altresì alla Suprema Corte se, in tale
contesto, gravasse sulla convenuta società autostradale l’onere
di provare le seguenti circostanze, ove avesse ritenuto di non
essere responsabile per i fatti di causa: a) la perfetta
funzionalità della recinzione autostradale, per diversi Km a
monte e a valle del luogo in cui è avvenuto il sinistro; ed
inoltre: b) la ricorrenza del caso fortuito (ovviamente solo
nell’ipotesi che si fosse veramente verificato) indicando e

5

pubblico”, costituendo il corrispettivo versato per

provando,
dell’utente;

con il massimo rigore probatorio:
oppure

la

colpa

del

terzo

(ad

la colpa
esempio:

individuazione di un’automobilista che aveva abbandonato un
cane dalla propria autovettura, e ciò poco prima che
transitasse l’auto del danneggiato); oppure, infine, la

Il ricorso si appalesa per plurimi profili inammissibile.
Va anzitutto osservato che in violazione del requisito a
pena di inammissibilità richiesto all’art. 366, l ° co. n. 3,
c.p.c. esso non contiene infatti l’esposizione sommaria dei
fatti di causa, che non può ritenersi osservata quando come
nella specie non risulti riprodotta alcuna narrativa della
vicenda processuale, né accennato all’oggetto della pretesa,
essendosi nella specie la ricorrente limitata a riprodurre, nel
ricorso ( parte degli ) atti o documenti del giudizio di merito
( nel caso, in particolare, la sentenza impugnata, l’atto di
appello, la comparsa di risposta in grado di appello ),
rimettendo all’iniziativa del giudice l’individuazione della
materia del contendere, in contrasto con lo scopo della
disposizione, volta ad agevolare la comprensione dell’oggetto
della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in
immediato coordinamento con i motivi di censura v. Cass.,
Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628 ), essendo viceversa necessario
che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di
interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del
“troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del

6

ricorrenza della causa di forza maggiore».

compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del
giudizio di merito ciò che possa servire al fine dì utilizzarlo
per pervenire alla decisione da adottare ( v. Cass., 16/2/2012,
n. 2223; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n.
15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009,

Il ricorrente è pertanto al riguardo tenuto non già ad
un’attività materiale meramente compilativa, alternando pagine
con richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla
relativa allegazione o trascrizione, bensì a rappresentare e
interpretare i fatti giuridici in ordine ai quale richiede
l’intervento della Corte Suprema, trovando a tale stregua
ragione il tenore dell’art. 366 c.p.c. là dove impone di
redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i
fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei
profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice,

nonché

indicazione delle ragioni di critica nell’ambito della
tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c., in un’ottica
di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai
fini della formulazione dei motivi di ricorso, che altrimenti
finiscono per risolversi in censure astratte e prive di
supporto storico (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).
Va per altro verso sottolineato che i motivi recano
quesiti di diritto formulati in termini invero difformi dallo
schema al riguardo delineato da questa Corte, non contemplando
la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto

7

n. 16628 ).

rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno
rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui
applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale
stregua appalesandosi astratti e generici, privi di
riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali

Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n.
3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n.
8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza
impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.
Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un.,
12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360),
nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258), senza richiedere, per ottenere risposta,
una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro
(cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona
sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della
fondatezza della propria tesi difensiva.
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto
insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente
dalla formulazione del motivo, giacché una siffatta
interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della
norma in questione ( v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;
Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ).

8

cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v.

Né può d’altro canto sottacersi che giusta principio
consolidato in giurisprudenza di legittimità la violazione
dell’art. 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per
cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art.
360, 1 0 co. n. 5, c.p.c. -e non anche come nella specie in

dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di
causa, inammissibile in sede di legittimità.
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena
di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli,
nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40
del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00
per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Roma, 25/9/2013

termini di violazione di legge-, dovendo emergere direttamente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA