Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26350 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. II, 19/11/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 19/11/2020), n.26350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3490/2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Appia Nuova

103, presso lo studio dell’avvocato Gabriella Arcuri, rappresentato

e difeso dall’avvocato Teresa Maria Faillace;

– ricorrente –

contro

G.S.A., R.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1800/2014 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 09/12/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dalla domanda di pagamento del saldo della vendita di olive provenienti da agricoltura biologica ed articolata dal venditore G.S.A. con decreto ingiuntivo nei confronti dell’acquirente C.G.;

– a sostegno dell’opposizione C.G. eccepiva che le olive erano state consegnate prive della certificazione di prodotto biologico come prevista dai regolamenti comunitari;

– in ragione di ciò chiedeva l’accertamento dell’inesistenza del credito monitoriamente azionato e la condanna del venditore alla restituzione della somma indebitamente percepita a titolo di acconto oltre all’accertamento dell’inadempimento contrattuale dello stesso ed al risarcimento dei danni;

– all’esito della costituzione dell’opposto e dell’integrazione del contraddittorio per effetto della chiamata in garanzia da quest’ultimo svolta nei confronti del produttore delle olive R.S. (rimasto contumace), il tribunale respingeva l’opposizione ritenendo che il difetto redibitorio denunciato dall’opponente non fosse stato tempestivamente denunciato;

– avverso la sentenza del giudice di prime cure ha proposto gravame l’opponente soccombente deducendo l’erronea sussunzione della fattispecie nell’istituto della vendita di cosa viziata e non in quella di vendita di aliud pro alio, errore che aveva comportato l’erronea pattuizione di accoglimento della eccezione di tardività della denuncia dei vizi dal momento che la mancanza di qualità essenziali risultava essere stata tempestivamente denunciata con la missiva del 14 febbraio 2009;

– si costituiva nel giudizio di impugnazione l’appellato G. che eccepiva, per quanto di interesse, l’inammissibilità dell’appello per la novità della sussunzione della fattispecie nell’aliud pro alio; si costituiva, altresì, il produttore che formulava istanze istruttorie e chiedeva il rigetto della appello;

– la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado;

– in particolare, la corte ha accolto l’eccezione dell’appellato G. argomentando che l’aliud pro alio ha contenuto diverso dal vizio redibitorio e che l’eccezione non era stata proposta in primo grado ed era, pertanto, nuova statuendone l’inammissibilità;

– la corte territoriale ha, peraltro, confermato la sentenza gravata esaminando nel merito la fondatezza della deduzione proposta dall’appellante di aliud pro alio ed ha argomentato che la mancanza di certificazione di prodotto biologico non rende le olive incommercializzabili;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal C. con tempestivo ricorso affidato a tre motivi;

– non hanno svolto attività difensiva nè il venditore G. nè il produttore R..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 2, dell’art. 112 c.p.c., nonchè degli art. 1497 e 1495 c.c., per avere la corte territoriale dichiarato inammissibile in quanto nuova l’eccezione di nullità della vendita delle olive per aliud pro alio;

– la censura è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che la corte territoriale ha esaminato l’allegato aliud pro alio, a prescindere dalla fondatezza o meno dell’eccezione di inammissibilità dello stesso;

– con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli art. 1497,2697 e 1460 c.c., per non avere la corte territoriale ravvisato la violazione da parte del venditore dell’onere di dimostrare attraverso il rilascio della relativa certificazione, la qualità biologica delle olive (cfr. Cass. 14865/2000);

– il motivo è infondato;

– va premesso che la corte territoriale ha rilevato che l’opponente ha allegato la mancata consegna della certificazione e non la natura non biologica delle olive (sul presupposto che la prova della non biologicità incombesse sull’acquirente);

– ciò posto, costituisce principio consolidato e recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 11.748 del 2019 che in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo in applicazione dell’art. 1492 c.c., è gravato dall’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi;

– poichè nel caso di specie la mancanza della qualità biologica delle olive non risulta provata dall’acquirente su cui gravava il relativo onere, non sussiste il vizio denunciato;

– con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1495 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente indicato il momento di decorrenza della decadenza dalla denuncia che ad avviso di parte ricorrente doveva identificarsi con quello del perfezionamento della scoperta del vizio, costituito dalla non biologicità delle olive vendutegli, attesa la natura occulta del vizio;

– il motivo è infondato;

– la corte territoriale ha ritenuto che nel caso di specie ricorre la fattispecie della vendita di olive prive della certificazione della qualità biologica, ma non di olive non adatte al consumo alimentare e che la mancanza di certificazione della qualità biologica delle olive è fattispecie diversa dalla vendita di olive inidonee al commercio alimentare, circostanza di cui non è stata fornita la prova, con la conseguenza che, vertendosi in ipotesi di vizio redibitorio, era parte acquirente a dover provare di averlo tempestivamente denunciato entro 8 giorni dalla scoperta, in tal caso coincidenti con la consegna delle olive;

– tale prova non è comunque stata fornita dalla parte acquirente, sicchè la contestazione dell’errata applicazione dell’art. 1495 c.c., è destituita di fondamento;

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi giustifica il rigetto del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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