Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26350 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.G.B., elettivamente domiciliato in Roma, via

G. Antonelli 23, presso l’avv. Coscino Arnaldo, rappresentato e

difeso dall’avv. Montemurro Roberto, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 08, n. 19/08/05 del 9 febbraio 2005,

depositata il 18 febbraio 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 16 novembre 2011

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento che rideterminava il reddito del contribuente in applicazione del c.d. redditometro.

La Commissione accoglieva il ricorso, mentre l’appello dell’amministrazione veniva accolto, con la sentenza in epigrafe, nella contumacia del contribuente.

Il contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo, concernente la mancata ricezione dell’atto di appello e proponendo altresì sul punto querela di falso in via incidentale limitamente al rigetto della domanda di rimborso. Resiste l’amministrazione con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente, per giustificare la sua impugnazione tardiva perchè proposta oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, contesta di aver ricevuto la notifica dell’atto di appello che sarebbe stata eseguita in (OMISSIS), e non in via Cervantes 55/27 ove si trovava il domicilio eletto presso il proprio difensore e con consegna a persona, identificata con la sig.ra F.C., che non è assolutamente nè dipendente nè addetta allo studio, nè collaboratrice, nè addetta alla portineria. In relazione a tale eccezione il ricorrente propone querela di falso in via incidentale al fine di far accertare come falsa l’attestazione che la persona cui l’atto è stato consegnato sia addetta alla ricezione degli atti notificati al domiciliatario del ricorrente.

Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità della querela di falso in ragione del costante orientamento di questa Corte secondo cui la querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e l’atto-sentenza) o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., e non anche in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità vuole essere addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. n. 986 del 2009; v. anche Cass. nn. 11434 del 2007 e 8306 del 2011).

Il ricorso non è fondato. Invero, è pacifico che l’atto sia stato consegnato all’indirizzo del domiciliatario restando assolutamente irrilevante l’indicazione dell'”interno 27″ del fabbricato, non essendo peraltro nemmeno dedotto che l’atto sia stato consegnato a persona trovata in un “interno” diverso. Quanto alla consegna a persona, la sig.ra F., che non sarebbe “addetta alla ricezione degli atti”, non risultando contestato che l’atto sia stato effettivamente consegnato alla predetta sig.ra F., sarebbe stato necessario dedurre (e non lo è stato) e provare (e non lo è stato) che la persona in questione non si trovasse nel luogo di consegna: oppure, dato che non è stata dedotta l’assenza della sig.ra F. nel predetto domicilio, sarebbe stato necessario dedurre (e non lo è stato) e provare (e non lo è stato) a quale titolo la persona in questione vi si trovasse. Sicchè la querela di falso si presenta sotto questo aspetto ulteriormente inammissibile perchè non diretta a contestare il contenuto (concernente il supposto rapporto di “addetto alla ricezione degli atti” tra la persona cui l’atto è stato consegnato e il domiciliatario del contribuente) della relata di notifica cui può essere riconosciuto il valore di piena efficacia probatoria (v. Cass. n. 8799 del 2000):

e tuttavia nessuna adeguata prova è dedotta (stante l’inammissibilità della prova per testi nel giudizio di legittimità) o prodotta (in quanto alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata in atti, proveniente, peraltro, dal medesimo difensore del contribuente, deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, perchè costituisce l’unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell’eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi: v. Cass. n. 10191 del 2010, orientamento costante). Sicchè il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in Euro 2.100,00 di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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