Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2635 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2635 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 25310-2010 proposto da:
SINDONI

DONATELLA

SNDDTL70D441881C,

C.F.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 120,
presso

lo

rappresentata

studio
e

dell’avvocato
difesa

MICALI

dall’avvocato

FABIO,
MICALI

FRANCESCO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3477

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 05/02/2014

E

c.4.7-54Q,

in ROMA, VIA D

=’- cclit n; , L
presso l’Avvocatura

=-1

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati MAURO RICCI, PATTERI ANTONELLA, PULLI
CLEMENTINA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

MINISTERO

DELL’ECONOMIA

E

DELLE

FINANZE

C.F.

80415740580;

intimato

avverso la sentenza n. 592/2010 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 15/04/2010 R.G.N.A3Z4pC .

udita la
la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE i che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’8 aprile 2010 pubblicata il 3 novembre 2010 la Corte
d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Messina del 23 maggio 2006, ha dichiarato il diritto di Sindoni Donatella
all’assegno di invalidità con decorrenza aprile 2007,condannando l’INPS al
pronuncia considerando le risultanze della consulenza tecnica medicolegale svolta che aveva accertato lo stato invalidante della Sindoni, e
considerando, ai fini della decorrenza, la maturazione del requisito
dell’incollocamento attraverso l’iscrizione nelle liste di collocamento.
La Sindoni propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a
due motivi.
Resiste l’INPS con controricorso.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme
di diritto con riferimento alla decorrenza del riconosciuto beneficio, fissato
all’epoca dell’iscrizione nelle liste di collocamento. Si deduce che,
all’epoca della domanda del beneficio in questione, non era applicabile la

pagamento dei relativi ratei. La Corte territoriale ha motivato tale

normativa richiamata ai fini della decorrenza riconosciuta. Inoltre si rileva
che l’incollocazione dovrebbe intendersi in senso effettivo e non ricollegato
alla invalidità per la quale non sarebbe stato possibile alcun collocamento
senza il formale riconoscimento dello stato di invalida, e lo stato di in
collocazione effettiva era stato provato a mezzo di dichiarazione sostitutiva
prodotta in atti ed allegata al ricorso.
Con secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento

-i

yf

all’asserita ineollocazione provata solo dalla iscrizione nelle liste di
collocamento senza considerare la prova della disoccupazione fornita dalla
ricorrente con la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente riferendosi entrambi
dell’assegno di invalidità ex art. 13 della legge. I motivi sono infondati.
In questa sede deve essere ribadito il principio già più volte armato da
questa Corte secondo cui in tema di invalidità civile, la prova del requisito
del mancato svolgimento di attività lavorativa previsto per beneficiare
dell’assegno d’invalidità di cui all’art. 13, legge 21 aprile 1971, n. 118,
come novellato dall’art. 1, comma 35, legge 24 dicembre 2007, n. 247, non
può essere fornita in giudizio mediante mera dichiarazione dell’interessato,
anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le
autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi
ed è, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (per tutte
Cass. 20 dicembre 2010 n. 25800).
Pertanto, anche a voler seguire il criterio dell’effettività dello stato di in
collocato al lavoro proposto dalla ricorrente, non sarebbe comunque
legittima la prova di tale stato fornita a mezzo di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà.
Nulla si dispone sulle spese in quanto il testo dell’art. 152 disp. att. cod.
proc. eiv., contenuto nell’art. 42 punto 11 del D.L. n. 269 del 2003, che, nei
giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, limita ai cittadini
aventi un reddito inferiore a un importo prestabilito, il beneficio del divieto
di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, non si

alla prova del requisito dell’incollocamento ai fini del godimento

applica ai procedimenti, come il presente, incardinati prima dell’entrata in
vigore del relativo provvedimento legislativo.
P.Q.M.

Nulla sulle spese
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2013.

La Corte rigetta il ricorso;

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