Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2635 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2635 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 23519/2013 proposto da:
Impresa Clocchiatti Tobia S.r.l. in Concordato Preventivo, già S.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Confalonieri n.5, presso lo studio
dell’avvocato Manzi Luigi, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati Manzi Andrea, Zgagliardich Gianni, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

RG 23519/13 Clocchiatti-Min. Difesa

Cons. Est. Marulli

Data pubblicazione: 02/02/2018

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 3780/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/09/2017 dal cons. MARULLI MARCO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con sentenza depositata il 16.7.2012, la Corte d’Appello di
Roma ha rigettato l’appello proposto dalla Clocchiatti Tobia s.r.l. subentrata nella sua qualità di mandante, a seguito del fallimento
dell’impresa capofila, nell’esecuzione dei lavori appaltati dal Ministero
della Difesa per il potenziamento di alcune strutture dello Sta.ve.Tra.
di Bologna – ed ha confermato la decisione che in primo grado ne
aveva rigettato le pretese in ordine a talune riserve da essa
formulate all’atto del subentro e relative, in particolare, al ritardo
con cui era avvenuta la consegna del cantiere – dal 5.10.1992, data
in cui era stato dichiarato il fallimento della capofila, al 20.4.1994,
data in cui i lavori erano ripresi – all’indisponibilità dell’intera area
per la protratta occupazione di uno dei fabbricati oggetto di
intervento, al minor rendimento della mano d’opera e al fermo
improduttivo dei macchinari di cantiere.
1.2. Il giudice d’appello ha respinto il gravame sull’assunto che in
relazione al danno da ritardo, non sussisteva la dedotta viol ione
RG 23519/13 Clocchiatti-Min. Difesa

Con.

t. Marulli

depositata il 16/07/2012;

del dovere di buona fede, giacché nessun rapporto negoziale
vincolante era sorto tra le parti prima del 20.4.1994, mentre delle
altre voci di danno non vi era prova della loro ricorrenza nella specie.
1.3. Avverso detta decisione ricorre ora la Clocchiatti sulla base di
quattro motivi, illustrati pure con memoria, a cui replica l’intimato

Requisitorie del PM ai sensi dell’art. 380-bis1 cod proc. civ.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Inammissibile, per più ragioni, deve reputarsi, il primo motivo di
ricorso, con cui la deducente allega l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio, non avendo il giudice d’appello, come già
quello di prime cure, inteso precisare le ragioni per cui aveva
ritenuto di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal c.t.u.,
malgrado queste fossero risultate, segnatamente in ordine al
lamentato danno da ritardo, per sé favorevoli.
Come invero rilevato dal P.M. la deduzione prende corpo in relazione
al novellato disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
inapplicabile tuttavia alla specie per ragioni di tempo, atteso che la
norma in parola si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso
le sentenze di appello pubblicate a partire dal 12.9.2012, mentre la
sentenza qui impugnata risulta pubblicata il 12.7.2012
A tacer di ciò, va comunque notato che, così come declinato, il
motivo non sarebbe in ogni caso scrutinabile né alla luce della norma
novellata, né, se opportunamente emendatone l’inquadramento
temporale, fosse applicabile la norma previgente, stante il difetto di
autosufficienza che lo affligge, non essendo riprodotti in exstenso i

Cons. Est Marulli

RG 23519/13 Clocchiatti-Min. Difesa
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Ministero con controricorso.

passaggi della c.t.u. oggetto di mancata disamina dal parte del
giudice di merito.
3. Infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, a mezzo del
quale la deducente si duole della violazione degli obblighi di
correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, nonché della

nella specie di un rapporto tra le parti «era fondata sull’originario
rapporto contrattuale e sull’originaria aggiudicazione dell’appalto»,
non essendo, infatti, la Clocchiatti un’impresa terza subentrata al
fallimento, ma «un soggetto già vincolato contrattualmente per
effetto di una procedura di gara già aggiudicata alla stessa
Clocchiatti». Sicché, contrariamente a quanto asserito dal decidente
– che aveva declassato la sollecitazione ministeriale alla
prosecuzione dei lavori pervenuta il 5.10.1992 a mero invito a
presentarsi, privo di qualsiasi effetto vincolante – il rapporto
contrattuale o almeno pre-contrattuale aveva avuto corso a far
tempo da quella data, con l’ovvio riflesso che l’impugnata decisione
avrebbe dovuto per questo essere cassata laddove escludeva di
doversi pronunciare sull’allegata violazione degli obblighi richiamati
nello svolgimento delle trattative.
Pure il terzo motivo di ricorso insiste nel denunciare ex novo la
contrarietà dell’impugnata decisione agli obblighi anzidetti per non
aver imputato all’amministrazione resistente il danno da ritardo nella
ripresa dei lavori. Ed anch’esso deve reputarsi infondato.
3.1. Riguardo ad entrambi non possono infatti che condividersi le
contrarie osservazioni rassegnate dal P.M.
3.2. Giova per l’appunto ricordare che secondo le norme del tempo
(artt. 23, comma 1, I. 8 agosto 1977, n. 584 e 25, comma 1, .Igs.
Cons.,Es Marulli

RG 23519/13 Clocchiatti-Min. Difesa
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pretesa violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., vero che l’esistenza

19 dicembre 1991, n. 406) – ma il quadro normativo non è mutato
in prosieguo (artt. 37, comma 18, D.Igs. 12 aprile 2006, n. 163 e 48,
comma 17, D.Igs., 18 aprile 2016, n. 50) – in caso di fallimento
dell’impresa mandataria, nell’ipotesi che aggiudicataria delle opere
fosse rimasta un A.T.I., era data facoltà alla stazione appaltante di

costituita mandataria e che fosse di gradimento dell’amministrazione
medesima, ovvero di recedere dall’appalto.
La norma, come questa Corte ha già altrove sottolineato (Cass., Sez.
I, 8/05/2008, n. 11485), rimarcando che essa opera un regolamento
bilanciato d’interessi tra l’Amministrazione committente, alla quale è
riconosciuta la facoltà di recedere dal rapporto, e le imprese
mandanti, alle quali è consentito di ricostituire l’associazione
temporanea nominando mandataria una nuova impresa, se la stessa
riscuota il gradimento della committente, non comporta dunque
un’automatica prosecuzione del rapporto in capo all’impresa
mandante che intenda, di seguito al fallimento della mandataria,
sostituirsi ad essa nell’esecuzione delle opere appaltate, ma pone
l’amministrazione in una condizione potestativa, atteso che dipende
dalla valutazione che essa faccia dell’interesse pubblico al
completamento dell’appalto di fronte al fallimento del soggetto
incaricato e alla possibilità di investire altra impresa della sua
esecuzione, la scelta se dare seguito al rapporto o se recedere da
esso. Al riguardo va infatti ribadito, come la Corte ha chiarito nel
precedente citato, che «nella fattispecie dell’associazione
temporanea d’imprese, il contratto di appalto è stipulato con
l’impresa mandataria, la quale ha la rappresentanza delle imprese
mandanti nei confronti del soggetto appaltante “per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto; r anche
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proseguire il rapporto di appalto con altra impresa, che si fosse

dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto”, senza
che per questo le imprese mandanti diventino autonomamente parti
dirette del contratto (cfr. Cass. 11 maggio 1998 n. 4728); che il
soggetto appaltante può “tuttavia” far valere direttamente le
responsabilità facenti capo alle imprese mandanti (L. n. 584 del

identificabile con la parte appaltatrice, ruolo che piuttosto deve
riconoscersi, in relazione alle diverse vicende del contratto,
alternativamente all’associazione temporanea, intesa come insieme
delle imprese rappresentate dall’impresa mandataria, o a
quest’ultima singolarmente». In ragione di siffatte premesse «è
conseguentemente da escludere che all’espressione “proseguire il
rapporto d’appalto”, nel primo comma della L. n. 584 del 1977, art.
23, possano attribuirsi le implicazioni, volute dal ricorrente, di
sopravvivenza del contratto con la sola impresa appaltante».
3.3. Viene in tal modo meno il presupposto giuridico su cui si
radicano entrambi i declinati motivi di ricorso, onde l’impugnata
sentenza, allorché ha ritenuto che l’invito fatto pervenire all’odierna
ricorrente da un “ufficio ministeriale” in data 19.10.1992 non potesse
essere considerato come «una manifestazione di volontà negoziale
idonea a determinare il perfezionamento di un rapporto», non è
perciò suscettibile di censura, risultando sul punto della mancata
prosecuzione dell’appalto con l’impresa superstite dell’originaria
A.T.I. del tutto conforme al diritto.
E, del resto, attingendo solo questo terreno, le difese della ricorrente
non considerano che la Corte romana ha motivato il proprio assunto
con la duplice considerazione, riferita primariamente all’invito, «sia
di quanto emerge dall’attento esame del suo contenuto sia delle
regole che presiedono alla formazione dei contratti di cui è p e una
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Cons. Est. Marulli
;

1977, art. 22); e che 1″impresa mandante, come tale, non è

pubblica amministrazione», di modo che quando la ricorrente oppone
la natura impegnativa dell’invito a presentarsi, una volta caduto
l’argomento della continuità contrattuale in guisa del quale il
rapporto originario avrebbe dovuto proseguire in capo all’impresa
superstite, si limita solo a patrocinare una diversa lettura delle

profilo dell’errore di diritto.
4.1. Infondato, in quanto inteso a sollecitare il rinnovato
apprezzamento delle circostanze di fatto sfavorevolmente valutate
dal giudice territoriale, si rivela infine il quarto motivo di ricorso, che
rimprovera alla decisione da esso assunta, incorrendo in tal modo
nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., di non aver riconosciuto
il danno derivante dall’indisponibilità dell’intera area di cantiere
all’atto della ripresa dei lavori, sebbene in tal senso si fosse espressa
la c.t.u. e la stessa avesse proceduto ad operare le relative
quantificazioni.
4.2. Ricordato previamente che il vizio in questione ricorre solo se il
giudice ometta di pronunciare riguardo ad un’istanza con la quale la
parte chiede l’emissione di un provvedimento giurisdizionale in
ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass., Sez. I,
2/03/2016, n. 4120; Cass., Sez. II, 25/06/2010, n. 15353; Cass.,
Sez. III, 10/03/2006, n. 5246) e non già se la sentenza non abbia
inteso accogliere le ragioni di una parte, il motivo è in realtà diretto
a censurare l’aspetto motivazionale della decisione sul punto,
mirando a conseguire, attraverso l’impropria rappresentazione di un
errore in diritto, una rilettura delle risultanze processuali, da operarsi
peraltro alla stessa stregua degli elementi di giudizio già rapportati al
giudice di merito e da questo disattesi nella loro concludenza
probatoria in favore della parte e senza dunque offr alla
Coni. t. Marulli

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li

risultanze processuali che non è però censurabile sotto il denunciato

cognizione fatti e circostanze che non abbiano già formato oggetto di
giudizio e che, ad onta del vincolo discendente dalla tassatività dei
motivi di ricorso, non sarebbero in ogni caso suscettibili di disamina
in questa sede, quando non ne sia debitamente illustrata, anche
sotto il profilo dell’autosufficienza, la loro incidenza sul piano

5. Il ricorso va dunque respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida in euro 10200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di
legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 12.9.2017
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11 Funzionario Gin

rio

Dott.ssa Fabrizja Bil NE

Dott. Franc

motivazionale.

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