Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2635 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 25/10/2016, dep.01/02/2017),  n. 2635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25051/2015 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. PORRO N.

8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BONELLI,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO CAROLI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIANCARLO BOVETTI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

TECNO SERVICE SRL, P.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 361/2013 del GIUDICE DI PACE di FOSSANO del

2/10/2013, depositata il 19/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato Letizia Caroli (delega avvocato Giancarlo Bovetti)

difensore della controricorrente che si riporta ai motivi scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.L. ricorre affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Fossano, n. 361 del 19 ottobre 2013 avverso la quale la B. interpose appello dichiarato inammissibile ex artt. 348 bis e ter c.p.c., del Tribunale di Cuneo.

2. La Vittoria Assicurazione resiste con controricorso. Gli altri intimati Tecno Service s.r.l. e P.C. non hanno svolto attività difensiva.

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile.

4. Con l’unico motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c..

Non sono state depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, nell’ipotesi in cui l’appello esperito contro di essa sia stato dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità del gravame, quand’anche tale comunicazione sia stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata. Pertanto il collegio ritiene il ricorso inammissibile per tardività. Inoltre non indica la data di comunicazione della Pec del Tribunale che ha dichiarato inammissibile l’appello, nè la produce.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.300,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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